Gruppo XIV   Prot. N. /37.01.11 


Oggetto: Contributi e finanziamenti - Consorzi Garanzia Fidi - Tasso di interesse - Limite.






ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
P A L E R M O





1. L'art. 16, comma 1, lett. a), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, prevede che: "il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti".
In relazione a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, sollecitata con successiva nota 26.6.2001, n. 015590/2692, rappresenta che numerose istanze di finanziamento, indirizzate a codesta Amministrazione dai Consorzi di Garanzia Fidi, sono state avanzate per operazioni di credito concluse a tassi di interesse superiori rispetto a quello previsto dal riportato art. 16, comma 1, lett. a).
Ciò premesso vien chiesto se, in tali ipotesi, "occorra escludere l'operazione di credito" dalle agevolazioni concedibili ai sensi della normativa regionale ovvero se "debba procedersi d'ufficio a limitare l'agevolazione al tetto massimo previsto dalla legge".

2. Il problema in esame va risolto alla luce dei comuni principi ermeneutici e cioè quello letterale e quello logico aventi rispettivamente riguardo "al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" ed alla "intenzione del legislatore" (art. 12 disposizioni sulla legge in generale).
In tale prospettiva appare determinante che, ai sensi del riportato art. 16, comma 1, lett. a), il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito "in ogni caso", "non può superare quello di riferimento..." maggiorato di due punti"; ciò che implicitamente sembra escludere, ad avviso dello scrivente, la possibilità di ammettere a contributo operazioni di credito il cui tasso di interesse sia stato fissato in misura superiore a quello previsto dalla norma in esame.
In altri termini, la riferita disposizione pone una condizione di ammissibilità delle istanze di finanziamento: presupposto e requisito oggettivo delle medesime istanze è quindi che l'operazione per cui è richiesto il contributo regionale rispetti il limite fissato dalla norma de qua .
Conseguentemente si ritiene che, di fronte ad operazioni di credito che eccedono tale limite, l'Amministrazione deve dichiarare, per tale motivo, la inammissibilità dell'istanza e non può, nell'ambito della sua valutazione discrezionale, ammettere comunque la domanda di finanziamento e calcolare il contributo considerando il tasso di interesse applicato all'operazione nella misura massima prevista dalla legge.
L'interpretazione qui accolta appare, del resto, conforme alle finalità perseguite dal legislatore regionale attraverso la disposizione in esame.
Ed infatti l'introduzione di criteri per l'armonizzazione dei tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese, se da un lato ha come scopo quello di perseguire una uniformità del mercato creditizio, dall'altro nasce dall'esigenza di realizzare minori esborsi a carico dell'erario regionale.
In altri termini il legislatore, ponendo un limite massimo al tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo regionale, ha inteso con ciò premiare i privati che, contrattando liberamente con l'operatore finanziario, ottengono l'applicazione di un tasso più basso o comunque uguale a quello di riferimento previsto dal citato art. 16, comma 1; pertanto risulta coerente a tale intentio legis escludere dalle agevolazioni le operazioni al di sopra del limite stabilito, piuttosto che ridurre l'intervento proposto nell'ambito del limite massimo ammissibile per legge.

4. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.







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