Gruppo II                          /34.2001.11

OGGETTO: l.r. 15/5/2000 - Problematiche Amministrazione forestale.

   
   
   
                                              Assessorato Regionale
                                              dell'Agricoltura e delle Foreste
                                              Direzione regionale delle foreste
                                              P A L E R M O
   
                                e, p.c. Segreteria Generale
                                              S E D E
   
   
                 1. Con la suindicata nota di pari oggetto codesta Direzione regionale, dopo aver descritto l'attuale strutturazione organizzativa dell'Amministrazione forestale con particolare riferimento al legame intercorrente tra la Direzione stessa e l'Azienda delle foreste demaniali, la cui rappresentanza legale ex art. 12, c. 1, l.r. 88/75 fa capo al Direttore regionale delle foreste, pur se è prevista la figura del vice-direttore, responsabile degli uffici dell'Azienda, con successiva legge 2/86 equiparato a Direttore, sottopone la problematica scaturente dalla disposizione dell'art. 4, c.3, l. 10/2000.
                 Viene infatti evidenziato che alle attuali direzioni subentrano i dipartimenti ed uffici equiparati di cui alla tabella A allegata alla suddetta legge nella quale sono elencati sia il Dipartimento regionale foreste che l'Azienda regionale foreste demaniali.
                 Poichè a ciascuno dei suddetti uffici di massima dimensione va preposto un dirigente generale con precise funzioni e competenze, si chiede di conoscere come sia possibile mantenere la rappresentanza legale dell'ente e la presidenza dei suoi organi collegiali in capo ad un dirigente generale diverso da quello preposto all'Azienda e "quali possibili refluenze sulle predette funzioni possono derivare dall'incarico che verrà conferito a ciascun dirigente".
                 Viene infine rappresentata l'urgenza della presente consultazione considerato anche che l'iter dell'iniziativa legislativa tendente al riordino della normativa del settore forestale anche per quanto concerne l'illustrata questione, è ancora agli inizi in quanto all'esame della Giunta di governo.
   
                 2. Si ritiene che la questione non si ponga nei termini proposti da codesta Direzione regionale, di conciliazione dei poteri che la previgente disciplina affidava al Direttore regionale delle foreste in ordine all'Azienda delle foreste demaniali con il nuovo assetto organizzativo delineato dalla l.r. 15 maggio 2000 n. 10.
                 Non può non rilevarsi, infatti, come detta legge, nell'attuare in Sicilia il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e attività amministrativa, attribuisca ai dirigenti delle nuove strutture di massima dimensione ambiti di competenza propria (tra le quali ex art. 7 lett. h), la rappresentanza legale della struttura) da esercitare senza interferenze, come dimostra il carattere di definitività degli atti e provvedimenti dagli stessi dirigenti posti in essere.
                 Pertanto, poichè l'Azienda regionale delle foreste demaniali risulta inserita tra le strutture di massima dimensione ex art. 3, c. 2, della legge 10/2000 e mancando nella stessa legge qualsiasi indicazione (del tipo: ferme restando, fatti salvi, ecc.) in ordine alla permanenza in capo al Direttore regionale delle foreste di funzioni relative all'Azienda di che trattasi, ne consegue che, a far data dal conferimento dell'incarico di dirigente generale dell'Azienda regionale delle foreste Demaniali in applicazione dell'art. 20 c. 1 della più volte citata legge di riforma sono abrogate le norme citate nella richiesta del presente parere insieme con tutte le altre incompatibili con la stessa legge venendo così sciolto il legame tra le due strutture finora rappresentato dall'unicità del Direttore.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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