Gruppo IV   Prot. N. /27.01.11 


Oggetto: L.r. 10/93. Art. 22. Compenso a componenti uffici tecnici. Estensibilità agli uffici amministrativi. Quesito.






Assessorato regionale
dei beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla "estensibilità della ripartizione dei compensi" spettanti agli Uffici tecnici ai sensi dell'art. 22 della L.r. 10/93 agli Uffici amministrativi, quali quello di contabilità e ragioneria, di supporto all'attività tecnica.
In particolare il dubbio si pone in relazione all'art. 4 ultimo comma del D.A. n. 5934 del 26/4/99, con cui codesto Assessorato ha stabilito le modalità di ripartizione del compenso spettante agli Uffici tecnici, che prevede che una quota venga ripartita "tra i componenti l'Ufficio tecnico, che hanno contribuito al progetto, pur non sottoscrivendo gli elaborati progettuali".

2. L'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e dall'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, prevede al comma 10 che "Per i progetti esecutivi redatti dall'ufficio tecnico dell'ente che realizza l'opera, fra le spese generali della stessa è compresa una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa..." e al comma 11 che "Le somme di cui al comma precedente vanno ripartite fra i componenti dell'ufficio tecnico che ha redatto il progetto ...".
Dal tenore letterale delle succitate norme risulta chiaramente che condizioni indispensabili per il configurarsi del diritto al compenso de quo sono: sotto il profilo soggettivo, l'incardinazione dal punto di vista organizzativo in un ufficio tecnico e, sotto il profilo oggettivo, un'attività di progettazione esecutiva.
La ratio delle superiori disposizioni sembra essere quella di volere remunerare l'attività professionale resa dai componenti gli uffici tecnici per lo studio e la redazione del progetto esecutivo (e l'assunzione delle relative responsabilità) con esclusione di tutte le attività connesse, quali quelle per la direzione, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e redazione di varianti (cfr. in tal senso art. 3 D.A. Lavori pubblici 6 luglio 1996).
Anche nel decreto 26 aprile 1999 di codesto Assessorato (emanato in attuazione dell'art. 5, comma 12, L.r. 21/85) si ribadisce che i compensi sono riferiti "alla sola progettazione esecutiva..." (art. 1 comma 1), che "il personale... destinatario... è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali" (art. 1 comma 3); e che pertanto "le somme... vanno ripartite... tra i componenti lo staff di progettazione che ha redatto il progetto..." (art. 4, comma 1).
L'ultimo comma dell'art. 4, che destina una quota residuale ai componenti l'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto , ma che non sottoscrivono gli elaborati progettuali (non assumendo alcuna responsabilità conseguente), appare un'ulteriore conferma delle precedenti considerazioni atteso che si riferisce, soggettivamente, a componenti l'ufficio tecnico (in tal caso estranei allo staff di progettazione in senso stretto individuato ex art. 2) e, oggettivamente, richiede l'espletamento di un'attività comunque finalizzata alla redazione del progetto esecutivo.
Il Decreto Assessoriale riproduce peraltro il contenuto del regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della Legge n. 109/94 (e successive modifiche ed integrazioni) destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione, approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 aprile 1998, n. 320, il cui art. 3, comma 1, n. 5) prevede appunto che una quota del fondo sia attribuita agli "altri componenti dell'Ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto...".
Giova ricordare infine che l'art. 5, comma 11, della L.r. 21/85 e successive modifiche è una norma che fa eccezione al principio generale della omnicomprensività dello stipendio e come tale opera solo nel caso ivi previsto di redazione di progetti da parte di Ufficio Tecnico come sopra specificato.
In base alle suesposte considerazioni, lo scrivente ritiene che la ripartizione dei compensi di cui all'art. 5, comma 11, L.r. 21/85, come modificato dall'art. 22, L.r. 10/93, non possa estendersi agli uffici amministrativi.

* * *


Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2001 Avv. Michele Arcadipane