Gruppo     II                      /23.01.11

OGGETTO: Applicazione art. 3, comma 1, D.P.Reg. n. 26 dell'11/11/1999.

   
   
   
   
                                                           DIPARTIMENTO REGIONALE
                                                           DEL PERSONALE E DEI
                                                           SERVIZI GENERALI, DI
                                                           QUIESCENZA, PREVIDENZA ED
                                                           ASSISTENZA PER IL PERSONALE
                                                                          S E D E
   
   
                 1. Con la suindicata nota (integrata con allegati da successiva nota dell'8 marzo 2001, prot. 7809), la Direzione regionale alla quale codesto Dipartimeno è subentrato per competenza, ha richiesto, su incarico dell'Osservatorio regionale di vigilanza, un parere in ordine all'applicazione della norma in oggetto citata.
                 In particolare, con specifico riferimento a quanto evidenziato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, vengono sottoposte le due seguenti questioni.
                 La prima, in ordine alla quale si manifesta un orientamento positivo, riguarda in sostanza l'ambito del rinvio operato dall'art. 3 comma 1, del D.P.Reg. n. 26/1999 a disposizioni contenute in precedenti accordi al fine di stabilire se tale rinvio ricomprenda il riconoscimento dei servizi prestati.
                 La seconda concerne la disparità di trattamento che insorgerebbe fra i nuovi assunti, destinatari della disposizione gli ex assistenti di 7° livello che hanno vinto i concorsi per titoli a dirigente tecnico delle finanze e del bilancio.
                 La soluzione prospettata, consistente nel ritenere applicabile anche a costoro l'art. 3 "senza però tener conto dei benefici derivanti dall'avvenuta applicazione dell'art. 24 l.r. 11/88 nella qualifica di provenienza, riecheggia la richiesta avanzata dall'Assessorato Bilancio in ordine alla possibilità di applicare in via analogica la circolare n. 477131 del 6 ottobre 1997 (rectius l'art. 3 del D.P.Reg. 26/97).
   
                 2. In relazione alla prima problematica non può che concordarsi con codesta Amministrazione.
                 La disposizione è infatti chiara nello stabilire che per i dipendenti assunti nel periodo ivi considerato l'inquadramento segue le stesse modalità previste dall'art. 12 del D.P.Reg. n. 11/95, quale risulta a seguito delle modifiche apportatevi dal D.P.Reg. 74/95.
                 Conseguentemente anche i servizi riconosciuti rilevano negli stessi termini di cui alle disposizioni richiamate ai fini sia della costituzione del maturato economico che della determinazione dell'anzianità complessiva richiesta per l'inquadramento nella fascia funzionale immediatamente superiore e per l'applicazione del beneficio compensativo ex art. 5 della l.r. 21/86 e, sempre, quindi che si tratti di servizi coevi a quelli valutati in applicazione del citato art. 12, cioè non ulteriori quanto a collocazione temporale.
                 In ordine invece al secondo punto non si ritiene praticabile la soluzione proposta.
                 L'art. 3, c.1, del D.P. 26/99 espressamente individua i destinatari del beneficio dallo stesso introdotto nel personale (nuovo) assunto a partire da una certa data, mentre all'applicazione in via analogica di tale disposizione o anche dell'art. 3 del D.P. 17 giugno 1997, n. 26 ostano il carattere di specialità delle stesse e la circostanza che per il personale che transiti a qualifiche superiori esiste apposita disciplina applicabile in via generale.
                 Quanto al pregiudizio di natura economica subito da dirigenti tecnici già dipendenti dell'Amministrazione regionale, lo stesso non appare ben chiaro atteso che costoro in applicazione dell'art. 16 del D.P. 11/95, mantengono il maturato economico in godimento nella qualifica di provenienza. Se poi il trattamento deteriore riguardi lo stipendio tabellare, cioè l'aspetto relativo al passaggio dal 7° all'8° livello retributivo dei dirigenti tecnici delle finanze, giova evidenziare che i dirigenti amministrativi ed equiparati conseguono tale passaggio e la collocazione nella relativa fascia funzionale (ottava) dopo il tirocinio ex art. 5 della l.r. 29 ottobre 1985 n. 41. Poichè l'art. 17 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 ha portato la durata del tirocinio a coincidere con il periodo di prova, ove i dirigenti di che trattasi abbiano già superato la prova alla data di entrata in vigore della suddetta l.r. 10, gli stessi vanno inquadrati dalla suindicata data nell'ottavo livello e nell'ottava fascia. Ciò ovviamente ove tale transito non fosse già avvenuto in data precedente per i nuovi asssunti in applicazione dell'art. 3 D.P. 26/99 e, per gli interni, in virtù dell'art. 24 della l.r. 41/85 cit., che esclude dal tirocinio coloro che acquisiscono la qualifica superiore e abbiano determinati requisiti, tra i quali l'anzianità di almeno sette anni di servizio effettivo nella qualifica di provenienza da computarsi, quindi, con esclusione dei servizi comunque riconosciuti utili per situazioni giuridiche diverse da quelle di effettiva permanenza nella qualifica.
                 Si resta comunque a disposizione ove codesto Dipartimento ritenga di dover ulteriormente precisare i termini della questione.
   
                 A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   
   
                                                           


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