Gruppo     II                      /20/01.11

OGGETTO: Proseguibilità dell'incarico di commissario straordinario di azienda autonoma di S. e T. dopo il collocamento a riposo.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           TURISMO, COMUNICAZIONI
                                                           E TRASPORTI
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Si fa riferimento alla nota n. 085/GaB. del 22 gennaio s. con la quale si chiede il parere di quest'Ufficio su quali provvedimenti adottare nel caso di una dipendente regionale con qualifica di dirigente superiore amministrativo, nominata con D.A. del 20 luglio 2000 Commissario straordinario dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di XXXX "fino alla soppressione dell'Ente", a norma dell'art.24, c.1, della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, ma collocata a riposo per raggiunti limiti di età il 1° dicembre 2000.
                 In particolare si pongono i seguenti quesiti:
   1) se la ex dipendente di cui trattasi debba essere sostituita nel predetto incarico, ovvero se possa condurlo a termine dopo il collocamento a riposo;
   2) se, nella seconda ipotesi, occorra o meno un "esplicito atto di conferma dell'incarico";
   3) se l'emananzione di tale atto debba essere preceduta dalla richiesta del parere della Commissione per le questioni istituzionali dell'A.R.S. prescritto dall'art. 1 della l.r. 20 aprile 1976, n. 35.
                 Nella richiesta di parere non si esprime alcun orientamento riguardo alla soluzione dei superiori quesiti mentre nella nota del competente gruppo di lavoro -alla stessa allegata in copia-, recante la proposta di sostituzione della ex dipendente investita del predetto incarico commissariale, si rileva che "sono venuti meno i requisiti per cui il nominato commissario straordinario possa legittimamente continuare a svolgere le funzioni.... nella considerazione che è venuto meno il rapporto d'impiego, presupposto indispensabile per la nomina de qua e del quale presupposto è fatto espresso riferimento nelle premesse del citato provvedimento di nomina.....".
   
                 2. Il collocamento a riposo di un pubblico dipendente incide indubbiamente sulla sua legittimazione a rappresentare l'amministrazione di appartenenza in seno ad un altro ente pubblico (cfr. Corte dei conti, sez. controllo enti 22 dicembre 1992, n. 48). Ma la fattispecie a cui si riferisce la presente consultazione non sembra rientrare in tale schema, dato che il commissario straordinario non agisce in rappresentanza dell'Amministrazione da cui è stato nominato, ma dell'ente che è chiamato ad amministrare in via provvisoria.
                 Ora l'assunto che l'incardinamento nell'Amministrazione designante sia un "presupposto indispensabile" per l'esercizio dell'incarico commissariale non è suffragato dall'art.15 della l.r. 6 aprile 1996, n. 27, recante norme sul turismo, che si limita ad autorizzare l'Assessore regionale "a nominare i commissari straordinari per le Aziende autonome di cura e soggiorno..."; anzi appare contraddetto dall'art. 55 dell'O.R.E.L., modificato ultimamente con l'art. 14 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, secondo cui il commissario straordinario del comune può essere scelto anche "tra i dirigenti aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza".
   
                 Tale disposizione sembra enunciativa di un principio generale che travalica il settore degli enti locali. Onde il silenzio sul punto del citato art. 15 della l.r. 6 aprile 1996, n. 27, non sembra interpretabile come un divieto di nomina di dirigenti regionali in quiescenza, ma come una rimessione della scelta alla discrezionalità del predetto Organo; discrezionalità che indubbiamente trova un limite nel principio costituzionale del buon andamento della P.A.
                 Ora, sotto quest'ultimo profilo, non pare irrilevante la circostanza che non si tratta di una nuova nomina, ma di conferma di un incarico conferito alla dirigente di cui trattasi prima del collocamento in quiescenza; onde il mantenimento dell'incarico fino alla naturale scadenza, coincidente con la soppressione dell'Azienda ex art. 24 l.r. 27 aprile 1999, n. 10, può ritenersi rispondente ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa.
                 
                 Passando al secondo quesito, si ritiene necessaria l'emanazione di un nuovo provvedimento confermativo dell'incarico de quo sia per dare atto del mutamento dello status in relazione al quale è avvenuta la nomina sia per fornire congrua motivazione della conferma nonostante il collocamento a riposo della nominata.
                 Quanto, infine, al quesito sulla necessità o meno della previa consultazione della competente Commissione legislativa permanente dell'A.R.S., l'Ufficio, in mancanza di nuovi elementi, non ritiene doversi discostare dall'orientamento negativo seguito con il parere n. 114/11.00 del 18 maggio 2000, richiamato nel decreto di nomina epperò valido a fortiori per l'eventuale conferma.
   

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                 A' termini dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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