Gruppo XV Prot._______________/17.11.2001

OGGETTO: Riserve naturali. Nomina dei direttori delle riserve gestite da associazioni ambientaliste. Controllo dell'Amministrazione regionale. - Reclutamento di personale delle riserve gestite dalle province regionali. Quesiti.



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO


1. Con nota 19 gennaio 2001, n. 3741/Gr. 44, codesto Assessorato ha posto allo Scrivente i seguenti quesiti:

a) in ordine alla nomina dei direttori di riserve naturali affidate in gestione ad associazioni ambientaliste, rappresentando che le convenzioni di affidamento prevedono -per tale nomina- il previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e che, a termini del nono comma dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, tale parere, ove non venisse reso entro novanta giorni, si considererebbe reso in conformità alla proposta istruttoria, onde evitare situazioni di empasse derivanti anche dalle ipotesi in cui le designazioni non siano corredate da un idoneo percorso di valutazione e decisione esteso a più candidati o a casi in cui i titoli di studio in possesso dei designati non siano conformi a quelli previsti dalla tabella "A" annessa alla l.r. 14/1988, codesto Assessorato chiede se, modificando le convenzioni di affidamento, possa pervenirsi ad una completa privatizzazione del rapporto convenzionale, demandando alle associazioni gestori la nomina del direttore, nella quale l'Amministrazione non verrebbe più ad entrare nel merito.

b) in ordine all'organico delle riserve gestite da province regionali, codesto Assessorato, rappresentando che una provincia regionale, relativamente ad un posto in organico di istruttore per la gestione di una riserva naturale dalla stessa gestita già autorizzato da codesta Amministrazione, ha comunicato l'intenzione di ricoprire il medesimo posto facendo ricorso all'istituto della mobilità esterna con l'immissione in servizio di un dipendente di un comune di pari qualifica, ha chiesto se debba entrare nel merito delle modalità di reclutamento del personale delle riserve, esprimendo, comunque, l'avviso che a tali determinazioni dovrebbe restare estraneo.


2. In ordine al primo dei quesiti sottoposti, relativo alla nomina dei direttori di riserve naturali affidate in gestione ad associazioni ambientaliste, si osserva quanto segue.

Come già evidenziato nel parere n. 340 del 2000 -reso con nota prot. 1041 del 19 gennaio 2001 sulla problematica della necessità o meno di pervenire alla formazione dell'organico delle riserve gestite da associazioni ambientali attraverso procedure di selezione di evidenza pubblica- il personale degli enti gestori delle riserve intrattiene il rapporto esclusivamente con l'ente da cui dipende; per cui, in assenza di specifiche disposizioni normative o convenzionali, l'ente gestore può liberamente determinarsi nell'individuazione dei criteri per l'assunzione del personale medesimo.

Nella fattispecie rappresentata, le associazioni ambientaliste che hanno in gestione le riserve attualmente sono anzitutto vincolate dalle previsioni di convenzione, che subordinano la nomina al previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Per completezza, va rilevato che il detto parere previsto dalla convenzione non rientra tra i pareri obbligatori cui ha riferimento il nono comma dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, non trattandosi di parere obbligatorio previsto da legge, ma rientra tra i pareri di cui all'art. 19 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Modificando le convenzioni, con l'elisione della previsione di che trattasi, il correlato vincolo procedurale verrebbe meno.


Ciò posto, va tuttavia ricordato che la tabella "A" annessa alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, richiede per il dirigente tecnico con funzioni di direttore della riserva la laurea in scienze naturali o biologiche o agrarie o forestali.

Se è vero che la citata tabella "A" enuclea qualifiche del personale di cui al secondo comma dell'art. 39 bis della legge 98/1981, e cioè del personale tecnico incardinato nei soggetti pubblici ivi riguardati, tuttavia non può non ritenersi necessaria, per il personale delle riserve gestite da soggetti privati, analoga professionalità, acclarata con il possesso dello specifico titolo di studio previsto.

E, conseguentemente, rientra tra i poteri di controllo di codesta Amministrazione vigilare acchè il menzionato personale venga reclutato nel rispetto di tali previsioni, come anche rilevato dalla Corte dei Conti in occasione dell'esame del D.A. n. 291/44 con il rilievo n. 38/1995 allegato alla richiesta di parere.




3. In ordine al secondo quesito, relativo al controllo sulle modalità di reclutamento del personale delle riserve gestite da province regionali, parimenti si rileva che anche nel caso in cui l'ente gestore sia una provincia regionale, il personale degli enti gestori delle riserve intrattiene il rapporto esclusivamente con l'ente da cui dipende che, in assenza di specifiche disposizioni normative o convenzionali, può procedere alla copertura dei posti in organico secondo le possibilità contemplate dalla normativa che presiede alla propria azione amministrativa e che è tenuto autonomamente a rispettare.

Pertanto, si concorda con quanto ritenuto da codesto Assessorato, nel senso che lo stesso non debba entrare nel merito nelle determinazioni in ordine alle modalità di copertura del posto in organico già autorizzato.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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