Gruppo IV                          /12.01.11

OGGETTO: Concorso pubblico a n. 357 posti per allievi guardie forestali - Prova preselettiva - Bando di gara - Appalto concorso. Commissione aggiudicatrice. Quesito.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Agricoltura e Foreste
                                                           Direzione delle Foreste
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota che si riscontra vien chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla normativa - statale o regionale - applicabile per la nomina della commissione aggiudicatrice dell'appalto concorso avente per oggetto la "progettazione esecutiva, fornitura, stampa, installazione, messa in opera, somministrazione ed esecuzione di tutte le fasi di preselezione del concorso pubblico" in oggetto indicato, "comprensivo di hardware e software, archivio candidati, archivio quesiti e sinossi".
                 Riferisce codesta Amministrazione che nella fattispecie "si è in presenza di un bando di gara per un appalto-concorso di servizi (e non di beni) che non sarà aggiudicato né con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, né con quello del prezzo più basso".
                 Sono stati trasmessi in allegato alla richiesta di parere il progetto per lo svolgimento della predetta prova selettiva e il bando di gara.
                 In particolare l'art. 3 di quest'ultimo come criteri di aggiudicazione prevede "un punteggio massimo di 100 punti da assegnare secondo le seguenti modalità:
   - Qualità del progetto e del servizio di reclutamento del personale offerto, con particolare riferimento alla coerenza ed organicità del progetto stesso, nonchè alle modalità di realizzazione ed alle metodologie utilizzate per assicurare in ogni fase la puntuale verifica delle competenze e delle attitudini richieste: fino a 35 punti.
   - Curricula dei professionisti impegnati per la realizzazione del servizio; numero dei dipendenti e dei dirigenti; numero dei concorsi gestiti con più di 30.000 candidati iscritti alle prove; capacità operativa standard giornaliera nell'acquisizione di elaborati mediante lettura ottica; presenza nell'organico dei dipendenti dell'impresa di psicologi iscritti all'albo; fatturato globale dell'impresa con l'indicazione del fatturato ascrivibile esclusivamente all'attività concorsuale; altre informazioni utili per la valutazione dell'impresa: fino a 35.
   - Tempi e luoghi di realizzazione del progetto: fino a punti 15.
   - Costo di realizzazione del progetto: fino a punti 10.
   - Certificazione di qualità come conforme alla serie UNI EN ISO 9000: per la organizzazione e gestione concorsi: fino a punti 2,50; per lo sviluppo software e/o elaborazione dati fino a punti 2,50".
                 L'importo dell'appalto è di lire duemiliardiottocentomilioni oltre I.V.A. (art. 5).
                 La normativa cui ha riguardo il bando è quella relativa alle forniture di beni di cui al D. L. vo n. 358 del 1992 e succ. modifiche e integrazioni (cf. artt. 8 e 10 del bando). "Il bando è stato inviato all'Ufficio pubblicazioni ufficiali della Comunità europea in data..." (art. 11).
   
                 2. Come si evince dalla sommaria ricostruzione di cui al precedente paragrafo e in particolare dalle parti sottolineate dallo Scrivente si appalesano in modo manifesto delle contraddizioni di fondo tra quanto previsto nel bando a proposito della normativa applicabile e quanto assunto nella nota cui si risponde.
                 In proposito sembra allo scrivente di poter dire che l'appalto cui si ha riguardo include forniture di beni e di servizi, è, cioè, un appalto c.d. misto: in questo caso ai sensi della normativa vigente (cf. art. 3, c. 4, del D. L.vo 157 del 1995) troverà applicazione la normativa sui servizi o quella sulle forniture a seconda della prevalenza economica dei primi o delle seconde.
                 Assolutamente privo di fondamento giuridico è altresì l'assunto secondo il quale l'appalto de quo non sarà aggiudicato né con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, né con quello del prezzo più basso: invero la normativa comunitaria sugli appalti e quella nazionale di recepimento (cf. art. 23 D. L.vo 157/1995; art. 19 D. L.vo 358/1992; art. 24 D. L.vo 158/1995; art. 29 D. L.vo 406/1991) conoscono solo i due criteri di aggiudicazione suddetti. E' di tutta evidenza che nel caso in cui, come nella fattispecie, la procedura di gara prescelta è l'appalto concorso, il criterio di aggiudicazione è unicamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio nel caso di appalto di servizio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
   
                 3. Nei pubblici appalti (di servizi, forniture di beni, di lavori pubblici) quando il criterio di aggiudicazione prescelto implica una valutazione anche tecnica dell'offerta, come quello basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, il ricorso alla valutazione di uno o più tecnici si appalesa legittimo oltre che necessario, trattandosi di una scelta da effettuarsi non solo sulla base del fattore prezzo, ma anche di una serie di elementi che concorrono ad una valutazione complessiva della bontà dell'offerta.
                 Invero sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ritenuto legittima la costituzione di commissioni giudicatrici di pubbliche gare da aggiudicarsi mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche prima dell'intervento della più recente legislazione che ha previsto la costituzione, la composizione ed il funzionamento di apposite commissioni tecniche nel caso in cui l'aggiudicazione debba effettuarsi sulla base del criterio suddetto: art. 18, quarto comma, D.M. Tesoro 28/10/1985 concernente approvazione del nuovo capitolato d'oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato; art. 21, quarto comma, D.M. Finanze 15 giugno 1990, n. 277 concernente Regolamento recante il Capitolato Generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza; art. 10, quarto comma, l.r. Calabria 11/3/1991, n. 3.
                 Identica previsione è pure contenuta nell'art. 67 della l.r. n. 10 del 1993 per gli appalti di forniture di beni. Il primo comma in particolare disciplina la composizione della commissione. Il successivo comma 6 dispone che "ai componenti la commissione di cui al comma 1 è dovuto un compenso in base a criteri stabiliti con decreto del Presidente della Regione e rapportati all'importo posto a base della gara, con esclusione dell'I.V.A.".
                 Con D.P. 8 marzo 1995 (in G.U.R.S. n. 27 del 20.5.1995) sono stati determinati i compensi spettanti a ciascuno dei componenti della commissione tecnica consultiva di cui al predetto art. 67 della l.r. 10/93.
                 Per effetto del disposto contenuto nell'art. 69 della l.r. 10/93 sono state estese anche agli appalti di fornitura di servizi le disposizioni di cui al succitato art. 67. Giova tuttavia ricordare che l'art. 69 è stato abrogato dall'art. 19, co. 3, della l.r. n. 4 del 1996, il cui primo comma ha, com'è noto, recepito in Sicilia il D. L.vo 157 del 1995. Nonostante la succitata abrogazione dell'art.69 sembra allo Scrivente che le disposizioni regionali sulla nomina, la composizione ed i compensi previsti per le commissioni relative agli appalti di forniture di beni possano essere estese per analogia agli appalti di servizi.
                 Pertanto, tanto nel caso in cui per l'appalto concorso de quo si debba applicare la normativa sulle forniture di beni o quella sui servizi, per quel che concerne il quesito posto con la nota che si riscontra, dovrà sempre farsi riferimento alla normativa regionale suindicata (art. 67 l.r. 10/93 e D.P. 8 marzo 1995).
   

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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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