Gruppo XV Prot._______________/11.2001.11

OGGETTO: Uffici stampa istituiti presso comuni, province regionali e amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana. Differenziazione tra giornalista professionista e giornalista pubblicista. Ente parco XXXX.




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO


1. Con nota prot. n. 65/Gr. XI del 23 ottobre 2000, trasmessa allo Scrivente con nota n. 1457/Gr. XI del 10 gennaio 2001, codesto Assessorato ha rappresentato che l'Ente parco XXXX -che ha già istituito un Ufficio stampa, cui sono addetti due giornalisti assunti per concorso pubblico, l'uno dei quali assunto tra gli iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti e l'altro nell'elenco dei giornalisti pubblicisti- in dipendenza dell'art. 16 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, si è posto il problema dell'adeguamento del proprio regolamento alla predetta normativa con la correlata modifica della pianta organica, e quello dell'attribuzione del trattamento contrattuale dei giornalisti e della relativa decorrenza, sottoponendo i relativi quesiti a codesto Assessorato.

Codesto Assessorato, sul primo quesito postogli dall'Ente parco non avanza alcuna perplessità, ritenendo applicabile anche agli Enti parco la predetta normativa, ed ha sottoposto allo Scrivente i quesiti sull'identificazione del personale destinatario della normativa di cui al secondo comma dell'art. 16 della l.r. 8/2000 -ritenendo che "si applichi al solo giornalista", e sulla decorrenza dell'attribuzione della nuova qualifica e del nuovo trattamento economico, che dovrebbero decorrere dalla data di formale richiesta dell'interessato.


2. Sul quesito sottoposto si osserva quanto segue.

L'art. 58 della l.r. 18 maggio 1996, n. 33, modificato dall'art. 28 della l.r. 5 gennaio 1999, n. 4 e dell'art. 16 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, ha disposto che i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e i comuni con popolazione inferiore se consorziati fra loro per la creazione di un ufficio stampa consortile, le province regionali e le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono autorizzati a modificare le piante organiche del personale riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui faranno parte giornalisti a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza.

Il secondo comma del medesimo articolo ha previsto che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche agli uffici stampa già istituiti presso gli enti e le amministrazioni di cui al predetto comma, fatte salve condizioni più favorevoli.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 16 della l.r. n. 8/2000 ha disposto che "Ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio. Il capo dell'amministrazione affida, di volta in volta, e senza ulteriori oneri o compensi, ad uno dei componenti dell'ufficio stampa, le funzioni di coordinamento del medesimo".


In ordine alla problematica sopraesposta, si concorda con codesto Assessorato in ordine all'applicabilità agli Enti parco -e nella fattispecie sottoposto- della normativa in questione.

L'art. 58 della l.r. 18 maggio 1996, n. 33, infatti, ha come destinatarie anche "le amministrazioni pubbliche soggette alla tutela e vigilanza della Regione Siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10" (primo comma), con la previsione che le relative disposizioni "si applicano anche agli uffici stampa già istituiti presso gli enti e le amministrazioni di cui al predetto comma".

Invece, in ordine al personale cui la predetta normativa ha riguardo, occorre effettuare delle precisazioni, dal momento che il regolamento organico del personale dell'Ente parco è formulato in maniera inesatta, prevedendo una differenziazione -anche di inquadramento- tra "giornalista professionista" e "pubblicista"; inesattezza che induce codesto Assessorato a considerare "giornalista" solo il primo e non anche il secondo.

L'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , recante "Ordinamento della professione di giornalista", stabilisce che all'Ordine dei giornalisti "appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi".

Pertanto sia il giornalista professionista che il giornalista pubblicista sono, entrambi, giornalisti. La differenziazione è rinvenibile nella circostanza che l'uno esercita la professione giornalistica in via esclusiva, l'altro esercita altre professioni o impieghi pur svolgendo l'attività giornalistica in forma professionale (non occasionalmente e con retribuzione).

Né tale differenza determina una duplicazione dell'albo dei giornalisti, che è unico, ancorchè ripartito in due elenchi (art. 26 l. 69/1963).

Ovviamente diverse sono le modalità di iscrizione nei relativi elenchi per i professionisti e per i pubblicisti, essendo diverse le vie per pervenire all'iscrizione all'albo (articoli 29 e seguenti l. 69/1963).

Ma non sembrano sussistere differenziazioni di svolgimento della professione tra i due profili professionali; le distinzioni e le prerogative previste dalla medesima legge 3 febbraio 1963, n. 69, infatti, vennero dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98, che dichiarò, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 limitatamente alla parte in cui escludeva che il direttore o il vicedirettore di un quotidiano o periodico o agenzia di stampa potesse esser iscritto nell'elenco dei pubblicisti.

Ciò posto, non sembra che alcuna differenziazione possa esser effettuata in proposito, anche perché la normativa regionale sopra menzionata non effettua alcuna differenza, avendo riguardo ai "giornalisti" degli uffici stampa in questione.

Peraltro, la previsione del secondo comma, seconda parte, dell'art. 16 della l.r. 8/2000 secondo cui "Il capo dell'amministrazione affida, di volta in volta, e senza ulteriori oneri o compensi, ad uno dei componenti dell'ufficio stampa, le funzioni di coordinamento del medesimo", espressione della considerazione paritaria dei giornalisti degli uffici stampa in questione, induce a ritenere non possibile una differenziazione tra i profili professionali di provenienza.

Infine, in ordine alla decorrenza della disposizione del secondo comma, prima parte, dell'art. 16 della l.r. 8/2000, che dispone che "Ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio", non sembra doversi far riferimento ad istanze di adeguamento dei giornalisti interessati, ma alla data di attribuzione della qualifica di che trattasi.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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