Gruppo    IV                          /8.01.11

OGGETTO: Appalto concorso per lo smaltimento degli scarichi afferenti al bacino minerario di PPPP. Commissione giudicatrice. Pagamento compensi. Interessi. Debenza. Quesiti.

   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELL'INDUSTRIA
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con le note che si riscontrano viene chiesto di conoscere se codesto Assessorato debba corrispondere il compenso ai componenti della commissione giudicatrice dell'appalto concorso per lo smaltimento degli scarichi liquidi e solidi afferenti al bacino minerario di PPPP, atteso che, sebbene la commissione abbia concluso i propri lavori (in data 22/03/1993), l'iter amministrativo d'approvazione dell'appalto concorso non è stato perfezionato per mancanza di copertura finanziaria e che inoltre nell'art. 13 del bando di gara fu previsto che le spese per la Commissione giudicatrice fossero a carico dell'impresa aggiudicataria.
                 Si rappresenta, nella nota che si riscontra, che la richiesta di pagamento delle competenze tecniche negli anni 1996 e 1998 sono state rigettate, ma nel corso del 2000 a seguito di decreto ingiuntivo, alcuni componenti hanno ottenuto il pagamento del compenso tecnico e degli interessi legali.
                 Poichè anche gli altri componenti la Commissione hanno richiesto il pagamento assimilando la propria richiesta a quella oggetto del decreto ingiuntivo, si chiede di conoscere se:
   "1) occorre procedere, per assimilazione, al pagamento delle sole spettanze tecniche, per bloccare la richiesta di interessi;
    2) al pagamento anche degli interessi richiesti;
    3) attendere un atto d'imperio del tribunale per il pagamento delle spettanze tecniche e degli interessi".
   
                 2. In ordine ai quesiti suesposti occorre preliminarmente considerare che le Commissioni per l'aggiudicazione di appalti concorso hanno natura di organi straordinari e transitori deputati a svolgere un'attività tipicamente professionale e tecnica e pertanto sono composte da persone particolarmente qualificate e competenti al fine di garantirne imparzialità, correttezza ed efficacia.
                 Ne consegue che la nomina a membro di commissione giudicatrice di appalto-concorso, quando non rifletta le mansioni proprie ed istituzionali dell'interessato (ma avvenga intuitu personae), si risolve in un incarico di tipo professionale (contratto d'opera intellettuale) piuttosto che in un conferimento di funzione amministrativa e va quindi riconosciuto il diritto dei componenti alla percezione degli onorari connessi all'attività in questione (Cons. Stato, Sez. II, 29 maggio 1996, n. 469/96; TAR Basilicata, 13 maggio 1991, n. 57; Cons. Stato, 25 gennaio 1990, n. 5; TAR Lazio, III, 25 febbraio 1993, n. 184).
                 Per altro verso l'amministrazione che ha conferito l'incarico attraverso la nomina ha altresì assunto l'obbligo di corrispondere ai membri delle Commissioni il relativo compenso (cfr. D.A. n. 1497/92 dell'Assessore all'Industria) e dovrebbe (a fronte di obbligazione validamente assunta) aver disposto l'impegno dei mezzi finanziari occorrenti e la contestuale imputazione in bilancio con l'adozione del formale impegno contabile (Corte dei Conti, sez. giurisd. Reg. Sicilia, 20 maggio 1996, n. 99; cfr. altresì art. 21, comma 8, Legge 11 febbraio 1994, n. 109).
                 Lo scrivente ritiene pertanto che codesto Assessorato debba provvedere al pagamento dei compensi in virtù dell'obbligazione assunta nei confronti dei componenti la Commissione giudicatrice, i quali hanno regolarmente eseguito la prestazione a loro carico.
                 Infine, avendosi riguardo a corrispettivo per prestazioni di natura professionale, l'obbligazione dell'Amministrazione è da ricondursi al genus delle obbligazioni pecuniarie, avente natura di debito di valuta soggetta come tale alle norme civilistiche. In particolare per ciò che concerne gli interessi l'art. 1282, comma 1, c.c. prevede che le obbligazioni pecuniarie siano produttive di interessi di pieno diritto purchè siano liquide ed esigibili.
                 Nella fattispecie, poichè soggetto debitore è una p.a., la liquidità e l'esigibilità sono condizionate dalla necessità di espletare la procedura di contabilità pubblica di liquidazione e pagamento (Cass. 4/12/1989, n. 5342; Cass. 17/07/1997, n. 6554), purchè l'amministrazione non protragga le operazioni di erogazione della spesa oltre il tempo prescritto o il tempo ragionevolmente necessario (Cass. SS.UU. 8/02/1995, n. 1446; Cass. 15/04/1986, n. 2675), anche considerando che la stessa è comunque tenuta a comportarsi secondo le regole della correttezza e ad usare la dovuta diligenza nell'adempimento delle obbligazioni assunte (Cass. 22/10/1991, n. 11/89).
                 Sembra pertanto allo scrivente che le istanze dei componenti la Commissione de qua possano essere accolte con le superiori precisazioni inerenti la decorrenza degli interessi.


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