Gruppo IV   Prot. N. /3.01.11 


Oggetto: Pubblico incanto relativo allo studio di fattibilità per il recupero delle aree golenali dei corsi d'acqua della provincia di XXXX.






Presidenza Regione
Dipartimento della programmazione
P A L E R M O

Ufficio del Genio Civile di
M E S S I N A




1. Con la nota che si riscontra viene sottoposta all'esame dello scrivente la nota n. 2662 del 31.1.2001 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di XXXX pone due quesiti relativi alla gara in oggetto indicata. Il primo è relativo all'esclusione dalla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese per il fatto che dall'esame degli atti presentati da una società facente parte del raggruppamento è emerso che il firmatario dell'istanza si qualificava amministratore delegato nonché legale rappresentante della stessa anche se dal certificato della Camera di Commercio allegato risultava invece che lo stesso, in seno alla società, ricopriva la carica di consigliere, senza essere delegato dal Consiglio di amministrazione a ricoprire altre cariche.
Si rappresenta al riguardo che "la stessa società, venuta a conoscenza del problema sorto in sede di gara, ha fatto pervenire via
fax, in data 6.12.2000, certificato della Camera di Commercio in data 16.11.2000 e quindi successivamente alla data (5.9.2000) di presentazione del plico contenente la documentazione di gara, dal quale risulta la nomina del firmatario delle dichiarazioni ad amministratore delegato e legale rappresentante in data 3.5.2000 e presentato alla Camera di Commercio per le necessarie trascrizioni in data 25.9.2000".
Il secondo quesito concerne l'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese per avere presentato la dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento "su fogli staccati non sottoscritti in ogni foglio" e "non autenticata ai sensi della legge n. 15/68, come richiesto dal bando".

2. Il bando di gara al punto 16 b) prescrive che le offerte devono essere corredate, a pena d'esclusione, dei "documenti giustificativi dei poteri rappresentativi del legale rappresentante del soggetto richiedente, se non persona fisica".
Il penultimo capoverso del punto 16 dispone altresì che "i raggruppamenti devono presentare dichiarazione con firma autenticata dei soggetti raggruppati o loro legali rappresentanti, dalla quale risulti l'indicazione del soggetto capogruppo e la volontà di costituirsi in raggruppamento".
Infine l'ultimo paragrafo del predetto punto 16 precisa che "la documentazione di cui alle precedenti lettere può essere fornita altresì mediante documenti equipollenti e autodichiarazioni anche in forma accorpata, con l'eccezione ....".
In ordine al primo dei suesposti quesiti sembra allo scrivente che l'esclusione operata dalla Commissione non sia
legittima atteso che le dichiarazioni del sig. B.G., nella qualità di amministratore delegato della Società TTTT S.p.a. e quindi di legale rappresentante della stessa, siano rispondenti a quanto disposto dal succitato ultimo paragrafo del punto 16 del bando.
Vero è che dal certificato della Camera di Commercio il sig. B. non risulta amministratore delegato della società ma semplice consigliere; ciò tuttavia non giustifica l'operato della commissione e cioè l'esclusione sic et simpliciter del raggruppamento atteso che, ai sensi dell'art. 16 del d. l.vo n. 157/1995 (la gara de qua di importo comunitario è disciplinata dal summenzionato decreto legislativo), quest'ultima deve invitare il concorrente "a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati", assegnando un congruo termine per integrare o chiarire i certificati e le dichiarazioni presentati.
Non si tratta cioè di un "potere eventuale ma di un ordinario modo di procedere volto a far prevalere la sostanza sulla forma" (T.A.R. Puglia Bari II 10.5.1996 n. 253; in termini cfr. T.A.R.S. PA I 11.12.1997 n. 2104 C.S. VI 30.1.98, n. 180; C.S. 15.5.2001 n. 2711; in dottrina V. Barberis L'integrazione documentale nelle procedure di gara per l'affidamento di pubblici appalti in Riv. Am. App. 1997/1/29 e ss. ).

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In ordine al secondo quesito è appena il caso di osservare che, a tacer d'altro, il bando non prevede la sottoscrizione di tutti i fogli di cui si compone la dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento.
Non è causa di esclusione dalla gara neanche la mancata autenticazione della firma anche se, come nella fattispecie, prevista dal bando. Invero, come sottolinea la giurisprudenza sopracitata, "la facoltà dei soggetti appaltanti di invitare le imprese a completare o chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati è prevista da norme di legge (art. 18, co. 3, l. 584/1997; art. 21, co. 3 D. L.vo 406/1991) e costituisce un correttivo all'eccessivo rigore delle forme, applicabile anche nei casi in cui il bando le prescriva a pena di esclusione: la clausola del bando di gara che richiede a pena di esclusione l'autentica della sottoscrizione di talune dichiarazioni non preclude pertanto la regolarizzazione successiva del documento mediante la produzione di analoga dichiarazione con sottoscrizione autenticata, tanto più che nel caso in esame la regolarizzazione del documento non attiene al suo contenuto, ma esclusivamente alla garanzia dell'autenticazione della sottoscrizione, la cui provenienza non è stata posta in discussione" (C.S. sent. 180/98 cit.).






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