Gruppo II /02.01.11
OGGETTO: Assenze di un dipendente regionale per lo svolgimento di incarico di commissario straordinario. Incidenza sulla produttività.
Assessorato regionale
del Turismo delle
comunicazioni e dei
trasporti
PALERMO
1. Si fa riferimento alla nota n.6727/III del 29 dicembre 2000, pervenuta il 4 gennaio s., con cui si sottopone all'esame di quest'Ufficio un atto di doglianza avanzato dal dirigente coordinatore di un gruppo di lavoro alla commissione di verifica del piano di lavoro 1999 avverso la valutazione non ottimale (75%) della produttività individuale motivata dalle assenze connesse all'espletamento da parte dell'interessato dell'incarico di commissario straordinario di un comune.
Nella richiesta di parere si spiega che, non trattandosi di servizio rientrante nei compiti di codesto Assessorato il tempo trascorso per l'espletamento del predetto incarico costituisce assenza comportante decurtazione dell'incentivo ai sensi della lett. p) degli "standards" dell'accordo di lavoro decentrato.
2. L'atto di doglianza di cui trattasi è imperniato sulle seguenti argomentazioni:
- il gruppo di lavoro coordinato dall'interessato, "come si evince dalla relazione finale .... ha brillantemente superato lo standard minimo di obiettivi richiesti" dal piano di lavoro avviato "soltanto in data 3.11.99" per cui sarebbe logicamente inspiegabile la valutazione non pienamente positiva in merito a "gestione e sviluppo dei collaboratori" da parte del coordinatore;
- "le assenze rilevate nel periodo di svolgimento del piano di lavoro .... relative all'espletamento dell'incarico di Commissario Straordinario dell'Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo" sarebbero state erroneamente ricomprese tra quelle concernenti "l'espletamento incarichi non connessi a servizio di istituto"; non trattandosi di incarico conferibile ad un "quisque de populo", ma a "dirigenti del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale".
La seconda argomentazione appare fondata.
L'art.42, comma 2, della l.r. 1 settembre 1993, n.26, infatti, stabilisce testualmente:
" Ai componenti dell'ufficio ispettivo di cui all'art.1 della l.r. 23 dicembre 1962, n.25 e successive modifiche, ed ai funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari dei comuni, delle province e dei relativi consorzi, secondo le vigenti disposizioni di legge, sono riconosciuti compensi per l'attività gestionale demandata, per la quale sono considerati in servizio". Conseguentemente l'incarico di Commissario straordinario del comune di Mazara del Vallo espletato dal predetto funzionario durante il periodo del piano di lavoro è da ritenersi connesso a "servizio di istituto" e quindi non può dar luogo a decurtazione ai sensi della lett. p dell'accordo decentrato.
Tale espressione, invero, alla luce della norma di legge sopra riportata, non può essere intesa in senso restrittivo con riferimento esclusivo alla sfera di competenza dell'Assessorato a cui appartiene il funzionario regionale investito di uno degli incarichi dalla stessa previsti, ma nel senso più ampio di servizio esterno che il dipendente regionale in quanto tale può essere chiamato a svolgere anche da parte di altro ramo dell'Amministrazione regionale.