Gruppo     IV                      /350.00.11

OGGETTO: XXXX - Cooperativa edilizia YYYY - Alloggi a proprietà indivisa - Alienazione. L.r. 9/91 - art. 3.

   
   
   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE
                                              DELLA COOPERAZIONE, DEL
                                              COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
                                              E DELLA PESCA
                                              Prima Direzione
                                              Gruppo VIII - Cooperazione edilizia
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'interpretazione dell'art. 3, 3° comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9, concernente "Provvedimenti per consentire l'alienazione degli alloggi costruiti da cooperative a proprietà indivisa".
                 Il dubbio interpretativo è originato dalla formulazione del citato comma che -con riferimento alla predisposizione del piano finanziario di rimborso dei maggiori benefici concessi, in termini di minor tasso di interesse gravante sull'alloggio- richiama la distinzione tra i tassi di interesse gravanti sull'alloggio basata sull'"originaria struttura statutaria della cooperativa".
                 Tale distinzione è in realtà operata dall'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nel testo sostituito dall'art. 40 della l.r. 6 maggio 1981, n. 86.
                 La questione interpretativa sollevata trae origine proprio dall'intervenuta modifica dell'originario testo normativo del citato art. 7 e in relazione ad un decreto di concessione del contributo regionale, previsto dalla cennata legge n. 79/75 (art. 1), emesso in data antecedente all'intervenuta modifica normativa (D.A. 7 febbraio 1980, n. 43).
                 Viene, infatti, evidenziato che l'art. 7 della l.r. 79/75, nel testo originario, individuava quale requisito per la differenziazione del tasso per il rimborso del capitale mutuato investito nell'immobile quello del regime di concessione dell'area su cui si realizzava l'immobile. Era previsto, in particolare, il rimborso senza interessi per la cooperativa edilizia o loro consorzi che costruissero "su aree concesse con diritto di superficie" o che concedessero "in locazione le abitazioni costruite a proprietà indivisa" (primo comma dell'art. 7), ed il rimborso con gli interessi del 3% per quelle cooperative edilizie o loro concorzi che costruissero "su aree di proprietà ovvero concesse con diritto di proprietà" (secondo comma dell'art. 7).
                 Successivamente l'art. 17 della l.r. 95/77 introduce una prima modifica prevedendo l'interesse dell'1% per i rimborsi a carico delle cooperative individuate dal primo comma del citato art. 7 e l'interesse del 4% per quelle individuate dal secondo comma.
                 In ultimo, il citato art. 40 della l.r. 86/81 (in seguito modificato dal comma 2 dell'art. 18 della l.r. 19/6/82, n. 55, che ha soppresso il termine venticinquennale per il rimborso del capitale mutuato) sostituisce integralmente l'originario testo dell'art. 7, introducendo una differenziazione del tasso di interesse (sempre in misura dell'1% e del 4%) non più con riferimento al regime di disponibilità dell'area concessa alla cooperativa, bensì in funzione della diversa "struttura statutaria". Cosicchè il rimborso con l'interesse dell'1% è ora previsto per le "cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa" (art. 7, primo comma), mentre l'interesse del 4% grava su quei rimborsi che dovranno essere effettuati dalle "cooperative a proprietà individuale o prive dei requisiti statutari di cui al precedente comma" (art. 7, comma due).
                 Questa nuova correlazione del maggior beneficio concesso in termini di minor tasso, a precisi requisiti statutari della cooperativa è quella richiamata dal terzo comma dell'art. 3 della l.r. 9/91 ai fini della predisposizione del piano di rimborso dei suddetti maggiori benefici concessi (per il caso di cessione in proprietà agli assegnatari degli alloggi, ai sensi dell'art. 1 della legge medesima).
                 Sulla base di tale richiamo codesta Amministrazione sembrerebbe indotta a ritenere che "per il maggior beneficio concesso alla cooperativa YYYY, essendo il minor tasso correlato alla originaria normativa (antecedente alla l.r. 86/81), non deve essere predisposto il piano finanziario di rimborso previsto dall'art. 3 della l.r. 9/91.
   
                 2. Sulla questione si osserva innanzitutto che l'interpretazione richiesta allo Scrivente non può che essere affrontata sulla base di un confronto delle norme che si sono susseguite nel tempo, data l'assoluta mancanza di circolari esplicative o applicative delle disposizioni medesime, nonchè di lavori preparatori utili ai fini interpretativi.
                 La ricostruzione dei diversi interventi modificativi delle disposizioni richiamate appare senza dubbio corretta ed è condivisibile anche la conclusione relativa al diverso presupposto a base della concessione del maggior beneficio, "originariamente riconducibile esclusivamente al contenuto della convenzione stipulata tra il comune e la cooperativa ai sensi della L. 865/71 (area concessa con diritto di superficie) e, diversamente, poi correlato a precisi requisiti statutari della cooperativa con la l.r. 86/81".
                 Non sembra invece di poter condividere anche l'ulteriore conclusione secondo la quale -non venendo richiamata, dal terzo comma dell'art. 3 della l.r. 9/91, nessu'altra distinzione dei maggiori benefici concessi in termini di minor tasso, diversa da quella correlata alla "originaria struttura statutaria della cooperativa"- "resterebbero salve quelle cooperative che hanno ottenuto mutui il cui tasso applicato, discendendo dalla originaria normativa, non è riconducibile prescrizioni o requisiti statutari, bensì al regime di disponibilità dell'area a suo tempo assegnata (diritto di superficie)".
                 Tra queste rientrerebbe anche la cooperativa "YYYY", per la quale il maggior beneficio concesso in termini di minor tasso era correlato, appunto, alla originaria normativa (antecedente alla l.r. n. 86/81), conseguentemente ritiene codesta Amministrazione che, per il caso di specie, non debba essere predisposto il piano finanziario di rimborso previsto dall'art. 3 della l.r. 9/91.
                 Non sembra, infatti, allo scrivente che la soluzione proposta consenta di pervenire ad un trattamento di sostanziale uguaglianza tra le cooperative edilizie a proprietà indivisa che hanno ottenuto la concessione di medesimi benefici -in termini cioè sempre di minor tasso di interesse sulle somme mutuate- seppur sulla base di presupposti diversi che non appaiono, tuttavia, influire sull'obbligo della predisposizione del piano di rimborso, secondo quando previsto dal citato terzo comma dell'art. 3 delal l.r. 9/91.
                 Il riferimento "all'originaria struttura statutaria della cooperativa" risponde all'esigenza di richiamare il testo attualmente vigente del disposto normativo in merito alla previsione del tasso dell'1 per cento per il rimborso del capitale mutuato investito nell'immobile realizzato da cooperative edilizie a proprietà indivisa.
                 Il predetto richiamo che ha originato il dubbio interpretativo di cui è questione ha, pertanto, solo uno scopo esplicativo circxa il tasso d'interesse applicato, piuttosto che limitativo dell'ambito di applicazione della norma de qua.
                 La stessa percentuale è stata, in realtà, applicata per la concessione dello stesso beneficio accordato sempre a cooperative edilizie a proprietà indivisa, ma sulla base della previgente normativa.
                 Non predisporre, dunque, il piano finanziario di rimborso per quegli stessi maggiori benefici concessi alla stessa categoria di cooperative, seppur sulla base di presupposti normativi diversi, determinerebbe senza dubbio un trattamento iniquo tra soggetti che presentano sostanzialmente uguali caratteristiche.
                 Deve, inoltre, evidenziarsi un ulteriore elemento, senza dubbio non trascurabile ai fini della concreta applicabilità della legge regionale n. 9/91. La predisposizione del citato piano finanziario di rimborso -che si vorrebbe escludere per la cooperativa "YYYY"- costituisce una delle condizioni prescritte dalla legge medesima perchè si possa dar luogo alla cessione in proprietà agli assegnatari degli alloggi realizzati da cooperative edilizie a proprietà indivisa e inalienabile.
                 L'art. 1 della l.r. 9/91 subordina, infatti, la cessione in proprietà degli alloggi de quibus al rispetto delle condizioni dettate dalla stessa legge, e una di esse è proprio la predisposizione del suddetto piano di rimborso.
                 L'interpretazione prospettata dallo Scrivente è, dunque, l'unica che consente di far rientrare nell'ambito di applicazione della legge reg. 9/91 anche quelle cooperative il cui maggior beneficio era correlato alla normativa previgente rispetto alla l.r. 86/81. E, per le ragioni suesposte, la soluzione proposta appare, peraltro, più rispondente ad un'interpretazione della legge alla luce di principi di giustizia, quale è quello di uguagialnza (art. 3 Cost.).
                 Stante l'impossibilità di ricorrere nella fattispecie ad alcuno dei criteri interpretativi enunciati dall'art. 12 delle preleggi, l'interpretazione suesposta è, infatti, l'unica riconducibile a quella individuata dalla norma di chiusura contenuta al secondo comma del predetto art. 12 disp. prel., che rinvia ai "principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato".
                 E una tale interpretazione impone, come è noto, all'interprete l'obbligo di ricavare i principi da un'analisi riferita all'ordinamento giuridico vigente, che non può non passare attraverso un'attenta considerazione delle norme costituzionali.
   

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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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