Gruppo IV   Prot. N. /346.00.11 


Oggetto: L. r. 19/2000, art. 5. Cooperative a proprietà indivisa. Cessione in proprietà previo rimborso maggiori benefici concessi anche in un'unica soluzione.





Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca
Direzione I
Gruppo VIII - Cooperazione edilizia
P A L E R M O






1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'interpretazione dell'art. 5 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, che ha aggiunto un comma all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n.9, prevedendo la possibilità di consentire ai soci di cooperative a proprietà indivisa - che abbiano ottenuto la cessione in proprietà degli alloggi previo rimborso dei maggiori benefici concessi in termini di minor tasso di interesse gravante sull'alloggio, ai sensi della citata l.r. n. 9/91 - di effettuare, i relativi rimborsi in un'unica soluzione nella misura del 50% del loro importo. Tale disposizione viene, inoltre, estesa anche ai piani finanziari di rimborso definiti precedentemente, per i quali, cioè, è già in corso il pagamento semestrale, secondo quanto prevedeva il terzo comma dell'art. 4 della stessa l.r. 9/91, ai sensi del quale "il complessivo importo dei rimborsi,...., viene posto a carico dell'assegnatario in un numero di semestralità uguale a quello previsto dai piani di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione del programma costruttivo di cui l'alloggio fa parte...".
In relazione alla seconda ipotesi descritta dal citato art. 5 della l.r. 19/2000 codesta Amministrazione evidenzia "un'obiettiva difficoltà nell'applicazione del beneficio ai piani di rimborso già in itinere", che porterebbe a configurare, in casi limite, fattispecie in cui l'Amministrazione si trovi "a dover rimborsare ai soci gli importi eccedenti, se quanto versato, di semestre in semestre, dagli stessi dal momento della domanda, dovesse aver già superato il 50% del debito di cui all'originario piano finanziario".
Tale eventualità ha indotto codesto Assessorato ad avanzare il dubbio circa una possibile duplice interpretazione del citato art. 5 della l.r. 19/2000 a seconda che nel rideterminare l'onere a carico dei singoli soci si faccia riferimento al 50% del debito residuo risultante al momento della domanda ovvero si consideri il 50% del totale importo dovuto al momento della predisposizione del piano finanziario decurtato dei pagamenti semestrali già effettuati.
Poiché questa seconda interpretazione potrebbe dar luogo alle anomalie evidenziate, codesta Amministrazione chiede se possa considerarsi legittima la determinazione del rimborso de quo facendo riferimento al 50% del debito residuo risultante al momento dell'istanza, soluzione che ritiene, peraltro, "più vantaggiosa per l'erario della Regione".

2. La soluzione del quesito posto richiede un breve richiamo ai principali canoni di ermeneutica sanciti dall'art. 12, primo comma, delle preleggi, ai sensi del quale la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto tenendo conto del significato letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", ciò naturalmente nei limiti in cui tale lettera sia chiara ed inequivoca, una volta rapportata al contesto sociale in cui si esplica.
La giurisprudenza ritiene, tuttavia, che il criterio letterale non può non essere integrato anche dall'interpretazione logica, che può condurre ad estendere o a restringere la portata della norma.
Il criterio logico consente, infatti, di individuare attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, "l'intenzione del legislatore".
Ai fini di tale individuazione possono assumere rilievo anche le discussioni parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della norma oggetto d'interpretazione, qualora da esse sia desumibile lo scopo della disposizione legislativa. Non sempre, tuttavia, tale strumento risulta di effettivo ausilio non emergendo, come spesso accade, alcun utile elemento interpretativo dai c.d. lavori preparatori.
In tali casi, l'intenzione del legislatore va individuata con riguardo più in generale alla volontà dell'ordinamento, desumibile soprattutto dalla c.d. "ratio legis", cioè dal fondamento, dallo scopo e dalla funzione obiettiva della norma.
In quest'ottica l'interpretazione avrà come punti di partenza presupposti quali la razionalità del sistema, la non contraddittorietà delle regole facenti parte del sistema stesso, la logicità del complesso normativo.
Nella fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente si dovrà ricorrere al sopradescritto criterio logico poiché, appunto, il "significato proprio delle parole" non risulta chiaro ed univoco, consentendo al contrario una diversa e contrastante interpretazione non solo nel senso prospettato da codesta Amministrazione, bensì anche in un'ulteriore direzione che appare senz'altro più rigorosa rispetto a tutte le altre. Un approccio di carattere meno equitativo, ma più aderente al dettato normativo dal punto di vista della logica sottesa alla disposizione de qua - volta cioè a consentire una riduzione del 50% del rimborso a quegli assegnatari che effettivamente assumono l'onere di anticipare in unica soluzione parte dell'importo dovuto - potrebbe addirittura condurre a ritenere che la seconda parte del citato art. 5 debba potersi applicare esclusivamente a quei piani finanziari di rimborso che, pur "definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge", non abbiano ancora avuto regolare attuazione nel senso che per gli stessi non abbia già avuto inizio il pagamento delle semestralità previste dai piani medesimi.
Tuttavia, dalla lettura della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 4 della l.r. n. 9/1991, emerge anche che la previsione secondo la quale "il rimborso di cui al comma 3 può essere effettuato in unica soluzione all'atto dell'assegnazione in proprietà, nella misura del 50% del suo importo" abbia voluto perseguire lo scopo ulteriore di realizzare delle entrate immediate per le casse regionali (da destinare "a finalità identiche a quelle originarie", cfr. art. 7 l.r. n. 9/91), seppur in misura ridotta rispetto al complessivo importo dei rimborsi, risultante dal piano finanziario, che gli assegnatari avrebbero dovuto versare "in un numero di semestralità uguale a quello previsto dai piani di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione del programma costruttivo di cui l'alloggio fa parte".
Quest'interpretazione evidenzia, come si è detto, anche l'altro aspetto perseguito dalla disposizione, ovvero quello di realizzare effettive agevolazioni nei rimborsi per gli assegnatari degli alloggi in questione. Ciò consente, peraltro, un'interpretazione in senso conforme alla Costituzione che all'art. 47, comma 2, sancisce il principio secondo il quale "la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione,..."
Com'è noto, infatti, il criterio ermeneutico da privilegiare, tra le più possibili interpretazioni della legge, è quello maggiormente rispondente ai principi costituzionali, quello cioè che consente di intendere la norma in armonia con la costituzione (in tal senso v. tra le altre, Cass. 3/2/86, n. 661, in Foro it., 1986, I, 1898; Cons. Stato 18/1/88, n. 8, in Giur. It., 1988, III, 1, 175).
In quest'ottica, quindi, il citato quarto comma dell'art. 4 della l.r. 9/91 non può che essere interpretato nell'accezione meno rigorosa tra quelle sin qui prospettate, ma che allo stesso tempo consenta di perseguire - così come evidenziato da codesta Amministrazione - la soluzione più vantaggiosa per l'erario della Regione, intendendo cioè che la percentuale del 50%, prevista per il rimborso in unica soluzione, debba riferirsi al debito residuo risultante al momento dell'istanza.
L'altra diversa interpretazione della norma - proprio per le conseguenze anomale cui la sua applicazione condurrebbe - contrasta, invece, con la ratio sopradelineata poiché, come correttamente rilevato, "porterebbe l'amministrazione a dover rimborsare ai soci gli importi eccedenti, se quanto versato, di semestre in semestre, dagli stessi dal momento della domanda, dovesse aver già superato il 50% del debito di cui all'originario piano finanziario". Soluzione quest'ultima che determinerebbe, con tutta evidenza, un danno per l'erario regionale deviando così la norma dallo scopo che con la stessa si è inteso perseguire.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".







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