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La materia degli incarichi di collaudo di opere pubbliche a pubblici dipendenti e della retribuibilità degli stessi è regolamentata dalla l.r. n. 21 del 1985, come modificata, dalla successiva l.r. n. 10 del 1993, con disposizioni non sempre chiare ed univoche. |
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Fanno propendere ad es. per la retribuibilità dei suddetti incarichi l'art. 7, co. 7, della l.r. 21/85 secondo cui "gli onorari di collaudo sono corrisposti in base alla tariffa professionale" e il successivo art. 8, co. 5 bis, in base al quale "le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto della capacità ed esperienze professionali, devono osservare il principio delle rotazioni degli incarichi stessi, nonché quello della equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera", nonché l'art.26, co. 9 bis, in base al quale al segretario della commissione di collaudo, che è un "componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore", spetta "un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo collaudatore". |
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Di segno contrario sono invece le disposizioni contenute nei commi 4 ("Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di istituto") e 5 ("I componenti di uffici ed organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di progettista, direttore dei lavori o ingegnere capo o collaudatore anche statico relativamente a tali opere") dell'art. 9 della l.r. 21/85 e succ. modif. |
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La contraddittorietà delle suindicate disposizioni è tuttavia più apparente che reale. Invero per una corretta interpretazione occorre tener conto di due ordini di considerazioni. |
A) |
Innanzitutto va valutato se tra stazione appaltante e pubblico dipendente incaricato del collaudo dell'opera pubblica sussista o meno un rapporto di lavoro subordinato. |
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Sulla base delle suesposte considerazioni appare corretto quanto affermato nel precedente parere dallo scrivente e cioè che l'incarico di collaudo ad un pubblico dipendente non può essere retribuito quando esso rientra ratione ufficii nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, mentre è sicuramente errato affermare, come nell'allegata nota degli Ispettori, che l'attività di collaudo del pubblico dipendente deve sempre essere retribuita secondo le tariffe professionali. |
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Riassuntivamente sembra allo scrivente di potere affermare sulla base della normativa regionale vigente, nonostante il mancato recepimento della normativa statale sui lavori pubblici, i seguenti principi: |
a) |
la collaudazione dei lavori pubblici è un'attività che rientra nelle attribuzioni della p.a., ai sensi degli artt. 91 e ss. del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, tutt'ora vigente in Sicilia per l'espresso richiamo operato dal legislatore regionale, nonché alla stregua del titolo XII del D.P.R. n. 554 del 1999; |
b) |
il collaudatore deve essere nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture ad eccezione del caso in cui la nomina del collaudatore spetti per legge (cfr. art. 26, co. 7, l.r. 21/85) all'Amministrazione regionale; |
c) |
il collaudatore nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture svolge un'attività che, ratione ufficii, rientra nelle attribuzioni ordinarie del dipendente e non può essere considerata in alcun modo di libera professione; |
d) |
il collaudatore pubblico dipendente della stazione appaltante non ha diritto alla corresponsione di onorario professionale ma semplicemente, se non dirigente, ad un compenso in aggiunta al normale trattamento economico ai sensi, con le modalità e nei limiti di cui al combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 1 della l.r. n. 15 del 1993; |
e) |
il collaudatore pubblico dipendente non della stazione appaltante (nei casi ovviamente consentiti dalla legge) ha diritto, ad eccezione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 13, co. 4, della l.r. 10/2000, agli onorari secondo le tariffe professionali. |