Gruppo I V   Prot. N. 343.00.11 


Oggetto: Collaudo opere pubbliche. Incarichi a dipendenti pubblici. Retribuibilità.






ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Direzione Tecnica
P A L E R M O





1. Con la nota che si riscontra viene chiesto l'avviso dello scrivente sulla questione in oggetto indicata alla luce delle considerazioni espresse, nell'allegata lettera n. 605/DT del 10.11.2000, dagli Ispettori tecnici in ordine al punto 4) del parere dello scrivente n. 11226 del 13 giugno 2000.
Ritengono gli Ispettori che l'incarico di collaudo affidato a dipendente dell'ente non rientri nelle sue mansioni e pertanto vada sempre retribuito sulla base delle tariffe professionali dovendo considerarsi incarico professionale di prestazione d'opera disciplinato, per quanto attiene ai profili intersoggettivi intercorrenti tra l'Amministrazione e l'incaricato, dalla normativa privatistica e caratterizzato quindi dalla reciproca insorgenza di diritti ed obbligazioni.

2.  La materia degli incarichi di collaudo di opere pubbliche a pubblici dipendenti e della retribuibilità degli stessi è regolamentata dalla l.r. n. 21 del 1985, come modificata, dalla successiva l.r. n. 10 del 1993, con disposizioni non sempre chiare ed univoche. 
  Fanno propendere ad es. per la retribuibilità dei suddetti incarichi l'art. 7, co. 7, della l.r. 21/85 secondo cui "gli onorari di collaudo sono corrisposti in base alla tariffa professionale" e il successivo art. 8, co. 5 bis, in base al quale "le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto della capacità ed esperienze professionali, devono osservare il principio delle rotazioni degli incarichi stessi, nonché quello della equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera", nonché l'art.26, co. 9 bis, in base al quale al segretario della commissione di collaudo, che è un "componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore", spetta "un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo collaudatore". 
  Di segno contrario sono invece le disposizioni contenute nei commi 4 ("Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di istituto") e 5 ("I componenti di uffici ed organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di progettista, direttore dei lavori o ingegnere capo o collaudatore anche statico relativamente a tali opere") dell'art. 9 della l.r. 21/85 e succ. modif. 
  La contraddittorietà delle suindicate disposizioni è tuttavia più apparente che reale. Invero per una corretta interpretazione occorre tener conto di due ordini di considerazioni. 
A)  Innanzitutto va valutato se tra stazione appaltante e pubblico dipendente incaricato del collaudo dell'opera pubblica sussista o meno un rapporto di lavoro subordinato. 

Giova al riguardo osservare che l'attività di collaudazione delle opere pubbliche rientra nei compiti istituzionali della stazione appaltante in quanto intimamente connessa all'esecuzione delle opere, sicchè lo svolgimento da parte dei dipendenti di quest'ultima di compiti di collaudo costituisce estrinsecazione del rapporto di lavoro. Dal principio costituzionale secondo il quale ogni pubblica amministrazione deve costantemente improntare i propri comportamenti a criteri di economicità, efficienza ed imparzialità discende, poi, quale corollario, che la stazione appaltante deve avvalersi, per l'assolvimento dei compiti istituzionali, prioritariamente delle proprie strutture e del personale a ciò preposto. La giurisprudenza ammette tuttavia delle deroghe al divieto di affidamento a esecutori estranei all'organizzazione dell'ente di compiti istituzionalmente attribuiti al personale dipendente, giustificate dalla straordinarietà delle esigenze da soddisfare e dalla mancanza o carenza degli apparati amministrativi preordinati al soddisfacimento delle medesime esigenze.
Detti principi validi per tutte le pubbliche amministrazioni sono stati di recente codificati: ci si riferisce in particolare all'art. 28, co. 4, della l. 109 del 1994 e succ. mod. ed integr. ed all'art. 188, co. 3, del Regolamento di attuazione di quest'ultima in base ai quali il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture salvo che nell'ipotesi di carenza di organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
B) Deve altresì aversi riguardo al consolidamento nell'ambito del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, tanto nella legislazione statale che in quella regionale (cfr. art. 1, co. 4 e 7, l.r. 15/93, art. 13, co. 4, l.r. 10/2000), del principio dell'omnicomprensività dello stipendio, volto ad escludere la corresponsione di emolumenti per incarichi, come quello di collaudo, svolti nell'adempimento dei compiti istituzionali del dipendente.
Proprio con riferimento agli incarichi di collaudo l'art. 18, co. 1, della l. 109/94 e l'art. 210 del relativo regolamento di attuazione prevedono per i dipendenti della stazione appaltante come compenso per la prestazione di collaudo l'utilizzazione dell'incentivo nel limite massimo dell'1,5 per cento dell'importo a base di gara ripartita fra il responsabile del procedimento, il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore; mentre soltanto per i collaudatori esterni gli stessi articoli prevedono il pagamento dei compensi secondo le tariffe professionali degli ingegneri e architetti con la riduzione prevista dal comma 14 quater dell'art.17 della legge 109/94 e succ. modif.
  Sulla base delle suesposte considerazioni appare corretto quanto affermato nel precedente parere dallo scrivente e cioè che l'incarico di collaudo ad un pubblico dipendente non può essere retribuito quando esso rientra ratione ufficii nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, mentre è sicuramente errato affermare, come nell'allegata nota degli Ispettori, che l'attività di collaudo del pubblico dipendente deve sempre essere retribuita secondo le tariffe professionali. 
  Riassuntivamente sembra allo scrivente di potere affermare sulla base della normativa regionale vigente, nonostante il mancato recepimento della normativa statale sui lavori pubblici, i seguenti principi: 
a)  la collaudazione dei lavori pubblici è un'attività che rientra nelle attribuzioni della p.a., ai sensi degli artt. 91 e ss. del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, tutt'ora vigente in Sicilia per l'espresso richiamo operato dal legislatore regionale, nonché alla stregua del titolo XII del D.P.R. n. 554 del 1999; 
b)  il collaudatore deve essere nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture ad eccezione del caso in cui la nomina del collaudatore spetti per legge (cfr. art. 26, co. 7, l.r. 21/85) all'Amministrazione regionale; 
c)  il collaudatore nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture svolge un'attività che, ratione ufficii, rientra nelle attribuzioni ordinarie del dipendente e non può essere considerata in alcun modo di libera professione; 
d)  il collaudatore pubblico dipendente della stazione appaltante non ha diritto alla corresponsione di onorario professionale ma semplicemente, se non dirigente, ad un compenso in aggiunta al normale trattamento economico ai sensi, con le modalità e nei limiti di cui al combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 1 della l.r. n. 15 del 1993; 
e)  il collaudatore pubblico dipendente non della stazione appaltante (nei casi ovviamente consentiti dalla legge) ha diritto, ad eccezione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 13, co. 4, della l.r. 10/2000, agli onorari secondo le tariffe professionali. 

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1988, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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