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Gruppo XV 340.00.11

OGGETTO: Riserve naturali. Enti gestori. Personale. Modalità di reclutamento.





ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO



1. Con nota 14 dicembre 2000, prot. N. 62802/Gr. 44, codesta Amministrazione, ha richiesto un parere dello Scrivente in ordine alla possibilità per l'Amministrazione regionale di entrare nel merito dei criteri e modalità per il reclutamento del personale costituente l'organico delle riserve adottati dalle associazioni naturalistiche che gestiscono le riserve o sull'eventuale obbligo dei gestori stessi di seguire criteri e modalità prestabilite per le assunzioni.


Rappresenta codesto Assessorato che, nel passato, nell'assenza di particolari prescrizioni di convenzione, ha sempre ritenuto di non dover entrare nel merito delle predette modalità e criteri di assunzione, dal momento che i predetti soggetti gestori hanno natura di enti privati e che il rapporto di lavoro di tale personale intercorre esclusivamente con l'associazione naturalistica da cui è assunto.

E tuttavia, nella considerazione della circostanza che all'ente gestore le somme per gli emolumenti di detto personale vengono accreditate dall'Amministrazione regionale, ci si è posti il problema se occorra apprezzare in qualche modo le modalità di reclutamento del personale da parte delle associazioni in parola, per conoscere se alla formazione dell'organico si pervenga tramite procedure di evidenza pubblica o altro percorso.

Nel merito codesta Amministrazione non ha espresso alcun orientamento.


2. La predetta richiesta, pur menzionando alcuni allegati relativi ad una specifica fattispecie, non risulta corredata dagli stessi. Tuttavia, trattandosi di problematica di carattere generale, lo Scrivente può prescindere dall'esame degli allegati medesimi, dato che la problematica sottoposta risulta sufficientemente connotata.

In ordine al quesito sottoposto si osserva quanto segue.

A termini dell'art. 20 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, la gestione delle riserve naturali può essere affidata anche ad associazioni naturalistiche.
Il secondo comma di tale articolo prevede che "Ai fini della gestione delle riserve l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme necessarie alle spese di primo impianto e, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quelle relative alla gestione previa relazione dell'ente gestore sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentata richiesta per quello successivo".

Nulla prevede, in ordine alla problematica sottoposta, la predetta o altra norma di legge, demandandosi alla convenzione -ed al decreto approvativo- la specifica di dettaglio dei diritti ed obblighi delle associazioni naturalistiche che assumono la gestione delle riserve.

Come rilevato da codesto Assessorato, il personale degli enti gestori delle riserve intrattiene il rapporto di lavoro esclusivamente con gli enti medesimi, da cui funzionalmente e strutturalmente dipende, ancorchè gli importi per emolumenti al detto personale vengono a far carico -quali spese di gestione- all'Amministrazione regionale.

Ne consegue che, in assenza di specifiche disposizioni normative o convenzionali, l'ente gestore possa liberamente determinarsi nella individuazione dei criteri per l'assunzione del detto personale, del cui operato, in definitiva risponde direttamente.

Ove, comunque, codesta Amministrazione lo riterrà opportuno e funzionale, potrà inserire nelle convenzioni di affidamento -anche in sede di rinnovo o di modifiche concordate- delle disposizioni che fissino particolari criteri per il reclutamento del personale.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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