Gruppo II                          /339.00.11.

OGGETTO: Anticipazione buonuscita per acquisto prima casa. Costituzione di usufrutto.

   
   
   
                                             Direzione regionale dei servizi di
                                             quiescenza, previdenza ed assistenza
                                             S E D E
   
   
                 1. Con la nota suindicata codesta Direzione regionale chiede l'avviso dello Scrivente circa l'ammissibilità di alcune richieste di anticipazione sull'indennità di buonuscita per l'acquisto della prima casa.
                 In particolare, il problema posto riguarda istanze di dipendenti che, nell'acquistare la casa per il figlio, si sono riservati una quota o, in alcuni casi, l'intero usufrutto.
   
                 2. L'art. 20 della l.r. 15 giugno 1988, n. 11 prevede la possibilità per il dipendente di chiedere anticipazione sull'indennità di buonuscita subordinando l'esercizio di tale diritto a vari elementi di carattere soggettivo ed oggettivo il cui concreto accertamento va effettuato in maniera concorsuale tra tutti i dipendenti che hanno avanzato domanda di anticipazione.
                 La ratio di tale norma nonchè delle disposizioni regolamentari che ne costituiscono esecuzione (D.P.Reg. 31 luglio 1991, n. 41), sembra quella di fornire al lavoratore, in deroga alla regola generale della maturazione ed esigibilità dell'indennità di cui trattasi al momento della cessazione del rapporto di lavoro, un contributo finanziario per soddisfare esigenze della vita di primario interesse, quali la casa o le spese straordinarie di carattere sanitario.
                 Con riguardo al caso in esame, e cioè all' "acquisto della prima casa" di abitazione (per sé o per i figli...), l'uso di tale terminologia lascia trasparire l'intenzione del legislatore che il finanziamento sia finalizzato all'acquisto, non in senso cronologico, ma funzionale, della prima casa, per il dipendente o per i figli.
                 D'altra parte, se è pur vero, sul piano logico, che l'anticipazione in argomento può configurarsi come autofinanziamento del dipendente, la stessa viene però concessa, nell'ambito della dotazione finanziaria stabilita annualmente, entro il limite del 10 per cento degli aventi titolo (art. 20, co. 3, l.r. 11/88; art. 9, co. 1, D.P.Reg. 41/91) e secondo l'ordine della graduatoria da compilarsi in base ai punteggi all'uopo stabiliti (art. 7 D.P.Reg. 41/91).
                 Inoltre, l'avere previsto, come condizione, che il beneficiario non sia proprietario di casa di abitazione ovvero che la stessa non sia adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare (art. 3, co. 2, D.P.Reg. 41/91) e che possa essere presentata istanza anche per l'acquisto di vani contigui per ampliare l'abitazione già di proprietà (art.3, co. 4, D.P.Reg. 41/88) induce a ritenere che la normativa in esame sia volta alla tutela, per motivi di ordine etico-sociale, dei bisogni abitativi dei dipendenti o dei loro figli.
                 Ora, nel caso, come quello prospettato, di riserva dell'intero usufrutto da parte del dipendente acquirente, ove il finanziamento venga chiesto per soddisfare l'esigenza abitativa del figlio e non per l'acquisto della prima abitazione del dipendente (ancorchè a titolo di usufrutto), non sembra si realizzi il nesso funzionale tra accesso al beneficio e soddisfacimento del bisogno abitativo voluto dal citato art. 20, c. 1, ultima parte, l.r. 11/88, attesa la natura del diritto dell'usufruttuario (artt. 981 e 982 c.c.).
                 Quanto alla riserva di "una quota di usufrutto" da parte del genitore o ad altri eventuali casi di mancato "concretizzarsi della piena proprietà", sembra allo Scrivente che l'ammissibilità delle rispettive istanze vada valutata caso per caso alla luce dei criteri e delle considerazioni sopraesposti, anche in relazione all'entità della riserva.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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