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Gruppo    III                        /334.11.2000

OGGETTO: Cava di calcare - marmo - Proroga efficacia autorizzazione.

   
   
   
   
   
                                                           Corpo regionale delle
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                                                           PALERMO
   
   
   1.            Con la nota in riferimento codesto Ispettorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla possibilitā di assentire la proroga della efficacia dell'autorizzazione per l'esercizio di una cava di calcare-marmo, nelle more dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione stessa.
                 Sottolinea codesto Ispettorato che l'istanza per il rinnovo della autorizzazione de qua č stata presentata dalla ditta interessata entro i termini di legge (180 giorni prima della scadenza della autorizzazione - art.22 L.r. 127/80) ma che il complesso iter procedurale previsto per il rinnovo di qualunque attivitā di cava non consentirā il completamento dell'istruttoria entro il previsto termine di sei mesi; e che la ditta interessata ha presentato istanza di proroga dell'autorizzazione ormai prossima alla scadenza, precisando che si tratta di completare il programma di sfruttamento del giacimento a suo tempo approvato, ed evidenziando il danno economico che conseguirebbe alla sospensione dei lavori nelle more dell'iter procedurale necessario al rinnovo della autorizzazione stessa.
   
   2.            Sulla problematica posta si osserva che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'autoritā amministrativa ha il potere di accordare proroghe alla efficacia di un provvedimento salvo che ciō non sia vietato dalla legge o pregiudichi le posizioni giuridiche dei terzi.
                 Nella fattispecie in oggetto l'art.22 della L.r. 127/1990 per il rinnovo dell'autorizzazione prevede l'espletamento dell'intero iter procedurale stabilito per le "nuove" autorizzazioni, iter da espletarsi entro il termine di sei mesi. Il predetto termine ha chiaramente lo scopo di fornire all'Amministrazione il tempo reputato necessario per il completo espletamento delle procedure, peraltro complesse, prodromiche all'emissione del citato provvedimento prima della scadenza dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo. Manca, nella normativa in esame, una disposizione che sancisca esplicitamente la perentorietā del termine, e, d'altra parte, manca anche una disposizione che ponga precisi limiti temporali alla attivitā istruttoria dell'amministrazione.
                 Peraltro, come evidenziato da codesto Ispettorato, i nuovi adempimenti richiesti per il rinnovo delle autorizzazioni, primo fra tutti la procedura di verifica di impatto ambientale, rendono il termine di sei mesi del tutto insufficiente all'espletamento della necessaria istruttoria. In detta ipotesi, e tenuto conto che la legge regionale 127/80 non vieta espressamente nč implicitamente la proroga delle autorizzazioni, se come risulta dagli atti allegati, l'istanza di rinnovo č stata presentata entro i termini di legge; se non č richiesto alcun ampliamento dell'attivitā di cava ma solo il completamento del programma di sfruttamento precedentemente approvato, in assenza di modifiche del regime vincolistico sull'area interessata, si ritiene possa assentirsi la proroga dell'attivitā, nelle more del rinnovo della richiesta autorizzazione.
   
       
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformitā alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".

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