Gruppo  XIV /324.00.11


OGGETTO: Lavoro - Rapporto di lavoro - Licenziamento per giusta causa.
                     
   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Agricoltura e Foreste
                                                           Direzione Foreste
                                                           PALERMO
   
   
   1.            Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se possa o meno procedersi al licenziamento di un operaio forestale addetto ai servizi antincendio che ha patteggiato la pena per il reato di "incendio boschivo doloso".
                 Premesso che il predetto quesito è stato sollevato dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di XXXX, vien chiesto altresì, in via generale, se la commissione di tale reato comporti la decadenza dalle graduatorie previste dalla legge regionale n.16/1996 e se, comunque, "l'Amministrazione forestale possa ... rifiutare l'assunzione di personale responsabile di atti illeciti dolosi nei confronti dell'Amministrazione medesima".
   
   2.            In relazione la primo quesito si osserva che il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1995 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, nel dettare, all'art.23, norme in materia disciplinare, prevede, tra l'altro, che il licenziamento per giusta causa "potrà essere adottato per le mancanze più gravi" del lavoratore; la medesima disposizione elenca altresì, sia pure a titolo meramente esemplificativo, taluni comportamenti definibili in concreto come giusta causa di licenziamento, ricomprendendovi anche gli "atti implicanti dolo o colpa grave a danno per l'azienda".
                 Sebbene l'ampia e generica formulazione testè riportata non ponga in dubbio la possibilità di sanzionare comportamenti volti a cagionare incendi boschivi, tuttavia va sottolineato che deve comunque trattarsi di "mancanze" del lavoratore, ciò che implicitamente evoca il concetto di inadempimento ed esclude la rilevanza, ai fini disciplinari, di fatti commessi antecedentemente alla costituzione del rapporto di lavoro.
                 Tale precisazione acquista preminente rilievo qualora si consideri che - come risulta dagli atti allegati alla richiesta di parere - nel caso de quo l'operaio forestale ha commesso il reato di incendio in data antecedente l'assunzione.
                 Pertanto, alla stregua di quanto sopra osservato, sembra doversi concludere che, nella fattispecie, non può procedersi al licenziamento disciplinare del lavoratore.
                 Ciò premesso non può altresì non rilevarsi che l'impossibilità di ricorrere ad un provvedimento di natura disciplinare - il quale presuppone l'inadempienza contrattuale in senso stretto accompagnata dall'elemento volontaristico - risulta in contrasto con gli interessi della Amministrazione forestale; conseguentemente appare opportuno accertare se, nel caso in esame, possa procedersi al licenziamento per giusta causa ex art.2119 c.c., ai sensi del quale ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, "qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto".
                 Al riguardo va precisato che le questioni relative alla legittimità del licenziamento del lavoratore a seguito di condanna penale per fatti non commessi nell'esercizio delle proprie mansioni si ricollega alla più generale problematica della rilevanza oggettiva della giusta causa.
                 Ed infatti parte della dottrina e della giurisprudenza ravvisa la giusta causa di licenziamento non soltanto nell'inadempimento imputabile degli obblighi contrattuali (concezione c.d. soggettiva o contrattuale della giusta causa) ma anche in qualsiasi altra circostanza o situazione esterna al rapporto di lavoro verificatosi nella sfera del lavoratore ed idonea a ledere il vincolo di fiducia tra le parti, e perciò ad impedire la prosecuzione del rapporto stesso (concezione c.d. oggettiva della giusta causa; vedi Cassazione sent. 8.2.93, n.1519).
                 In particolare, per quanto rileva in questa sede, la giurisprudenza ha negato che la sentenza di patteggiamento di cui all'art.444 c.p.p., per un fatto esterno all'area della obbligazione lavorativa, possa automaticamente rilevare come giusta causa di licenziamento, richiedendo, a tal fine, la valutazione concreta del comportamento sul rapporto di lavoro (Cass. sez. lav. 2.4.96 n.3038; Cass. sez. lav. 4.11.95 n.11500).
                 In altri termini la giurisprudenza insiste sulla necessità di una valutazione contestualizzata e relativizzata della giusta causa; conseguentemente i comportamenti del lavoratore estranei all'inadempimento contrattuale possono configurare giusta causa di licenziamento allorchè - considerando gli aspetti concreti afferenti alla natura del fatto oggetto di imputazione, alle finalità della regola violata, alla natura e qualità del singolo rapporto, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del lavoratore - risultano gravemente lesivi della fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel proprio dipendente, rendendo il rapporto improseguibile anche provvisoriamente.
                 Ciò posto, passando ora alla fattispecie in esame, si osserva che la valutazione della incompatibilità tra la natura del reato commesso dall'operaio de quo e le specifiche mansioni connesse allo svolgimento dei servizi antincendio, incide certamente sul piano del vincolo fiduciario tra le parti, nel senso che non può negarsi una lesione del medesimo vincolo quantomeno dal momento in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza della situazione che giustifica la volontà risolutoria; pertanto, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, deve concludersi nel senso di ritenere legittimo il procedere al licenziamento per giusta causa ex art.2119 c.c. dell'operaio in questione.
                 A tal proposito, per completezza, ed al fine di evitare il verificarsi di situazioni analoghe a quella sottoposta all'attenzione dello scrivente, si ritiene opportuno suggerire l'adozione, da parte delle competenti Amministrazioni, degli strumenti e delle procedure che possano consentire, a ciascun soggetto abilitato alla costituzione del rapporto di lavoro, la conoscenza degli elementi essenziali che riguardano la situazione personale del lavoratore.
   
   3.            Circa il secondo quesito si osserva invece che la commissione del reato di incendio a danno di boschi non sembra comportare la decadenza delle graduatorie disciplinate dalla legge regionale n.16/1996; ed invero, poichè tale sanzione è espressamente prevista solo per le ipotesi di cui all'art.60, comma 5, della predetta l.r. n.16/1996, l'introduzione di nuove e diverse ipotesi contrasterebbe, ad avviso dello scrivente, con il generale principio del favor lavoratoris.
                 Sotto tale profilo si osserva altresì che la tutela dell'interesse pubblico qui coinvolto, e cioè quello di evitare l'assunzione di soggetti le cui attitudini personali contrastino con le finalità precipue della l.r. n.16/1996, appare comunque salvaguardato dalla possibilità di  rifiutare l'assunzione di tale personale.
                 Ed invero al riguardo occorre premettere - passando ora alla trattazione del terzo quesito che, secondo la pendente dottrina (Carinci "Il rapporto di lavoro subordinato", 1992, UTET, pag. 116-117) con l'atto conclusivo del procedimento di avviamento nascerebbe, a carico del datore di lavoro richiedente, un obbligo a contrarre con il lavoratore avviato. In altri termini l'atto di avviamento non determina la costituzione automatica o autoritativa del rapporto di lavoro ma fa soltanto sorgere un obbligo di stipulare il contratto di lavoro; tale obbligo, secondo la giurisprudenza, è fonte di responsabilità contrattuale, a meno che non vi siano fondate ragioni che ostino al suo adempimento, come nella ipotesi in cui "manchino o siano venuti a mancare gli elementi costitutivi ed essenziali "per la stipulazione del contratto stesso (Cass. civ., sez. lav., 15.7.1987, n.6224).
                 Pertanto, qualora il soggetto avviato abbia commesso un reato la cui condotta sia tale da incidere sulla aspettativa e sulla probabilità di un esatto adempimento, per il futuro, della obbligazione lavorativa, ovvero sia tale da mettere in discussione il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, deve ritenersi che quest'ultimo possa rifiutare la conclusione del contratto di lavoro poichè in tal caso verrebbe ad integrarsi, ad avviso dello scrivente, la mancanza di un elemento essenziale per la stipulazione del contratto stesso.
                 Ciò posto, nel caso di che trattasi, la commissione del reato di incendio a danno di boschi - ponendosi in contrasto con le specifiche finalità di difesa e conservazione del patrimonio boschivo proprie della legge regionale n.16/1996, nonchè con il contenuto delle mansioni degli operai forestali addetti ai servizi antincendio - appare giustificare il rifiuto, da parte dell'Amministrazione forestale, di assumere il lavoratore avviato.
                 Pertanto, in via generale, deve concludersi che la commissione di atti illeciti comunque lesivi degli interessi alla cui tutela codesta Amministrazione è istituzionalmente preposta, può giustificare il diniego della costituzione del rapporto di lavoro con i soggetti responsabili di detti atti.

   3.            Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   


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