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Gruppo III                        /321.00.11

OGGETTO: Consorzi A.S.I. - Nomina rappresentanti nel Consiglio generale.

   
   
   
                                                  Assessorato regionale
   dell'Industria
   P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su talune problematiche sorte in occasione del rinnovo dei Consigli generali dei Consorzi A.S.I. della Sicilia.
                 In breve, l'art. 6, comma 4° della L.r. 1/84 prevede la partecipazione al consiglio generale, con voto deliberativo, di "quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale"; di "tre rappresentanti delle Associazioni degli industriali di cui due designati dalle associazioni provinciali degli industriali ed uno dall'associazione piccole e medie industrie competenti per territorio"; nonchè di "tre rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative".
                 Le predette disposizioni hanno dato origine a diversi problemi; in particolare:
   - per quanto concerne le organizzazioni sindacali dei lavoratori, oltre che dalla XXXX, YYYY, KKKK e JJJJ è stata avanzata la richiesta di nominare un proprio rappresentante anche dalla WWWW la quale afferma di essere rappresentata tra le prime quattro sigle a livello nazionale;
   - l'Associazione degli industriali, ritiene di avere il diritto al seggio detenuto fino ad oggi da HHHH, confluita dopo lo scioglimento in AAAA e, inoltre, ha altresì nominato un proprio rappresentante per le piccole e medie industrie sostenendo di avere, anche in questo comparto, la più ampia rappresentatività avendo, da tempo, istituito all'interno della stessa Associazione, una sezione speciale per le piccole e medie industrie; di contro PPPP sostiene di essere, in ambito provinciale, l'organizzazione maggiormente rappresentativa delle piccole e medie imprese e rivendica, altresì, il diritto a nominare i due rappresentanti degli industriali;
   - tra le associazioni artigiane la UUUU, non invitata a designare un proprio rappresentante, contesta il mancato invito asserendo di essere collocata al 3° posto come rappresentatività, dai dati ISTAT per l'anno 1999;
   - infine, si chiede di conoscere se per "ambito di rappresentatività" debba intendersi l'ambito provinciale o l'intero comprensorio dei Comuni aderenti al Consorzio.
   
                 2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio, va, preliminarmente, sottolineato che la rappresentatività di un sindacato concerne la sua capacità di esprimere adeguatamente l'interesse del sottostante gruppo professionale. Maggiormente rappresentativo è, dunque, quel sindacato che, anche comparativamente, presenti in modo sicuro e spiccato tale capacità rispetto ad un'ampia massa di lavoratori.
                 Il nostro legislatore non chiarisce in concreto quali siano i sindacati maggiormente rappresentativi e neppure determina in modo preciso i criteri idonei ad accertare la maggiore rappresentatività.
                 Tuttavia, per quel che concerne la rappresentanza dei lavoratori, l'art. 47 bis del D.Leg.vo 3 febbraio 1993 n. 29 come introdotto dall'art. 7 D.Leg.vo 396/97 e modificato dall'art. 43 D.Leg.vo 80/98 dispone che sono da ritenere maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato; il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
                 Fra gli indici di rappresentatività il dato quantitativo (o numerico) ha certamente un'importanza primaria, ma non possono essere trascurati altri indici precisati da una collaudata giurisprudenza, quali: l'equilibrata presenza in un ampio arco di categorie professionali; la diffusione su tutto il territorio nazionale (anche se non necessariamente sulla totalità di esso); lo svolgimento di una attività di autotutela e, in particolare, di contrattazione, con carattere di continuità e sistematicità.
                 Infine, la rappresentatività, per sua natura, è soggetta a variazioni sia in aumento sia in diminuzione, pertanto non può presumersi ma va di volta in volta accertata.
                 Per le ragioni dette, ritiene lo scrivente Ufficio, in ordine al primo dei quesiti posti, che se la WWWW possiede i requisiti fino ad ora esposti, il Consorzio abbia il dovere di raffrontare comparativamente la situazione della WWWW con quella delle altre sigle sindacali; di formare, quindi, una graduatoria tra i sindacati in funzione del rispettivo livello di rappresentatività, e stabilire quali Associazioni, nell'ordine di graduatoria, abbiano il titolo per essere invitate a proporre i nomi degli eligendi.
             Non molto dissimili sono le argomentazioni per quanto concerne le associazioni di categoria. Anche per queste ultime il solo dato numerico (numero degli associati in regola con i pagamenti delle quote associative e numero degli occupati nelle imprese) non è da solo indice di maggiore rappresentatività, dovendosi tener conto, altresì, dell'ampiezza e della diffusione della struttura organizzativa; dei servizi resi; dell'attività svolta.
                 Il Consorzio, quindi, deve raffrontare comparativamente la situazione delle associazioni di categoria e stabilire quali tra esse abbiano titolo a nominare il proprio rappresentante.
                 Passando, poi, all'esame delle singole questioni, per quel che concerne la pretesa dell'Associazione degli Industriali di avere diritto al seggio detenuto fino ad oggi da HHHH, va ricordato che l'associazione sindacale HHHH rappresentava le aziende a prevalente partecipazione statale; l'organizzazione separata di tali imprese ha gradatamente perduto ragion d'essere con il processo di dismissione, da parte dello Stato, di tali partecipazioni e nel 1994 HHHH è confluita in Confindustria di cui l'Associazione provinciale degli industriali (che riunisce gli industriali di tutte le categorie produttive operanti nell'ambito di una stessa provincia) rappresenta l'unità di base.
                 Pertanto, non sembra possa accogliersi la pretesa avanzata dalla Associazione degli industriali che, se maggiormente rappresentativa, avrà diritto a nominare un proprio rappresentante mentre il secondo rappresentante andrà nominato da quelle tra le altre Associazioni degli industriali (eventualmente esistenti) che potrà dimostrare un altrettanto grado di rappresentatività.
                 Per quanto concerne la possibilità per l'Associazione degli industriali (al cui interno esiste una sezione speciale che rappresenta le piccole e medie industrie) di proporre un proprio nominativo in rappresentanza  delle piccole e medie industrie, è noto a codesto Assessorato che, inizialmente il T.A.R. Sicilia, sez. di Catania, con sentenza n. 223/1992 aveva escluso tale possibilità ritenendo che la sezione speciale istituita, non configurasse una associazione autonoma bensì una mera struttura operativa della Associazione degli industriali. La giurisprudenza del T.A.R. Sicilia e del C.G.A. (sent. n. 838/98 e n. 246/93) si è modificata a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 87/92) la quale ha asserito che la legittimazione delle Associazioni (di categoria) a partecipare agli organi consortili, non può essere limitata dal tipo di organizzazione (interna), pertanto, adeguandosi a tale decisione sia il T.A.R. Catania che il C.G.A. hanno asserito che "il potere di designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio generale del Consorzio deve essere attribuito a quella (tra le associazioni) che abbia il maggior grado di rappresentatività nel territorio del Consorzio stesso. Tale assunto fa ritenere che sia la richiesta dell'Associazione degli industriali, di nominare un rappresentante delle piccole e medie imprese sia quella di PPPP, di nominare un rappresentante degli industriali, vanno esaminate onde accertare la maggiore rappresentatività in ciascun ramo in cui rivendicano un proprio titolare, ed assegnando il seggio consortile a chi delle due dimostrerà di avere un maggior grado di rappresentatività nel campo specifico.
                 Quanto fino ad ora esposto, appare sufficiente a chiarire il quesito concernente la rappresentatività delle associazioni artigiane, per le quali occorre operare comparativamente secondo le regole già dette.
                 Infine, relativamente all'ultimo dei quesiti posti, ritiene lo scrivente che per ambito territoriale debba intendersi l'estensione territoriale corrispondente alla zona di operatività del Consorzio, tenuto conto, anche, del riferimento al perimetro dei Consorzi e delle aree di sviluppo industriale contenuto nell' art. 7 L.r. 1/84 che dà diritto ad essere  rappresentati in seno al Consiglio ai Comuni i cui territori ricadono nel perimetro consortile.

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