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Gruppo XIV 318.2000.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti.- Turismo.- Fallimento Soc. XXXX.- Mancata stipula contratto di erogazione e quietanza finale.- Somme erogate nel periodo di preammortamento.



ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
(Rif. nota n. 1667/VI/TUR del 24.11.2000)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE

L O R O S E D I

1.- Con la nota sopraindicata, premesso che, per un finanziamento concesso, ai sensi della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, alla società XXXX erano state previste, nel periodo di preammortamento, somministrazioni graduali, in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, per le quali l'Amministrazione regionale ha contribuito all'abbattimento degli interessi, e che in ordine a detto finanziamento le parti non sono pervenute alla stipula del contratto di erogazione e quietanza finale, codesto Assessorato riferisce che - essendo intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento della ditta beneficiaria - si è proceduto alla revoca dei contributi concessi (n.d.r.: tra i quali si ritiene sia ricompreso lo specifico finanziamento di che trattasi) e, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della l.r. n. 32/1972, si è avanzata richiesta di restituzione nei confronti dell'istituto mutuante delle somme erogate a decorrere dalla data della sentenza suddetta.
Dopo aver evidenziato che la mancata stipula del "contratto definitivo di mutuo" non ha reso possibile la completa realizzazione dei lavori per i quali era stato concesso il finanziamento agevolato suddetto, codesto Assessorato chiede allo scrivente di esprimere il proprio avviso in merito alla spettanza delle somme corrisposte a titolo di contributo in conto interessi in regime di preammortamento prima della sentenza dichiarativa di fallimento e, più in particolare, se somme debbano essere trattenute dall'istituto mutuante oppure restituite alla Regione.

2.- La legge regionale n. 32/1972 disciplina la concessione, da parte dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di finanziamenti agevolati a favore di iniziative dirette allo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana, concretizzantesi in contributi rateali ventennali, o decennali, in conto interessi sulle operazioni di mutuo - destinate alla costruzione, ampliamento, acquisto di impianti e attrezzature turistico alberghiere ed opere complementari - effettuate dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Assessore regionale per il bilancio.
Per le iniziative ammesse a finanziamento è concesso, con decreto assessoriale, un contributo per l'abbattimento degli interessi per tutto il periodo di ammortamento del mutuo stabilito nel contratto stipulato e, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. citata, tale contributo può essere concesso altresì per il periodo di preammortamento del mutuo stesso.
Il richiamato art. 3, comma 2, stabilisce inoltre che "i contributi decorrono dalla data di stipula del contratto di mutuo .." e il successivo comma 3, dispone espressamente che "l'erogazione del contributo cessa ... a partire ... dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento."
Alla stregua delle richiamate disposizioni, nonché della citata legge nel suo complesso, discende che la disciplina dei rapporti fra soggetto beneficiario e banca, tra banca e assessorati regionali, tra Assessorato regionale turismo e beneficiario è regolata dalla legge regionale in questione, dalla convenzione stipulata fra Assessorato bilancio e istituto o azienda di credito di volta in volta interessata, dal contratto di mutuo, ed infine, dal provvedimento assessoriale concessivo del beneficio.
Giova, al riguardo, precisare che relativamente al finanziamento agevolato che interessa la società XXXX non è dato conoscere a questo Ufficio né il contratto di mutuo, né la convenzione stipulata fra Assessore regionale per il bilancio e istituto mutuante, né infine il decreto di concessione dell'agevolazione de qua, conseguentemente l'avviso espresso terrà conto esclusivamente dei limitati elementi conoscitivi messi a disposizione dello scrivente.

In primo luogo occorre evidenziare che secondo le disposizioni del codice civile il mutuo è il contratto con il quale una parte (il mutuante) consegna all'altra (il mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità; se il mutuo è di denaro il contratto è naturalmente a titolo oneroso e dovranno pertanto essere corrisposti anche gli interessi.
Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna (o traditio) della cosa - nella fattispecie, una determinata quantità di denaro - e da questa sorge, a carico del mutuatario, l'obbligo di restituzione della somma e dei relativi interessi (Cass., Sez. I, 15.7.1994, n. 6686; Cass., 9.5.1991, n. 5193).
Nessuna rilevanza viene attribuita alla destinazione della somma di denaro consegnata al mutuatario. Viceversa nell'ambito dei finanziamenti agevolati la destinazione della provvista acquista una sua autonoma rilevanza che ha trovato esplicito riconoscimento anche in pronunce della Corte di cassazione tanto da far qualificare tale contratto come "mutuo di scopo", nel quale, chi riceve la sovvenzione, oltre ad assumere gli obblighi propri del mutuatario, si obbliga a realizzare lo scopo in ragione del quale ha ottenuto una certa agevolazione. Nel caso in questione, dunque, il tasso agevolato ottenuto attraverso il contributo in conto interessi obbliga il mutuatario a realizzare l'opera o l'iniziativa prevista per legge e in considerazione della quale ha ottenuto il contributo.
Per tale fattispecie, cui potrebbero ricondursi numerose normative di settore nel campo dei finanziamenti agevolati rimane spesso lacunosa la disciplina dei controlli sulla destinazione della provvista e le eventuali ipotesi sanzionatorie; che certamente, quantomeno qualora l'accertata volontà originaria sia stata quella di non rispettare l'obbligo di destinazione e conseguentemente venga dichiarare nullo il contratto di mutuo, non potrebbero che trovare applicazione.

Ciò posto e tornando al caso de quo, si rileva in primo luogo che da quanto riferito da codesta Amministrazione la società XXXX ha ottenuto un finanziamento agevolato in cui erano previste, nel periodo di preammortamento, somministrazioni graduali in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e che in relazione a tali somministrazioni l'Amministrazione richiedente ha contribuito all'abbattimento degli interessi maturati nel periodo di preammortamento.
Senza entrare nel merito della legittimità di tali somministrazioni - pur in via generale ammissibili purché venga in qualche modo riscontrato l'avvenuto investimento da parte del privato beneficiario - si osserva che, anche se a detta di codesto Assessorato "per tale finanziamento le parti non sono pervenuti però alla stipula del contratto di erogazione e quietanza finale", ciò non determina in alcun modo che non sia già stato stipulato un vero e proprio contratto di mutuo.
E ciò anche a prescindere dall'osservazione, di carattere generale, in forza della quale, secondo la disciplina codicistica del mutuo, qualora sia avvenuta la consegna di denaro, e quindi una determinata somma sia stata trasferita in proprietà, od anche nella sola disponibilità, del mutuatario, ne consegue il contestuale insorgere, per quest'ultimo, dell'obbligo di restituzione del capitale, e dei relativi interessi, nei tempi e modi stabiliti dal piano di ammortamento del contratto di mutuo.
Si può, pertanto, soltanto ritenere che il contratto di mutuo si sia perfezionato e che, al di là del nomen iuris utilizzato, lo stesso sia stato tra le parti stipulato. E se così invero non fosse accaduto prive di fondamento giuridico apparirebbero le erogazioni effettuate da codesta Amministrazione, posto che soltanto "dalla data di stipula del contratto di mutuo" (cfr.: art. 3, comma 2, l.r. 32/1972) decorrono i contributi concessi sulle operazioni.
Peraltro, in relazione all'evidenziato "non raggiungimento della finalità per la quale è stato a suo tempo previsto il contributo", si rassegna che certamente esso non appare determinato dalle avvenute somministrazioni graduali, posto che il frazionamento della somma data in mutuo in più somministrazioni (o dationes), di volta in volta erogate in ragione del progressivo compimento da parte del soggetto beneficiario del lavoro o dell'iniziativa in vista del quale il credito è stato concesso, avrebbe dovuto comportare una sorta di controllo preliminare sulla destinazione della provvista da erogare tale da garantire la verifica, anche parziale, del conseguimento dello scopo cui il finanziamento era finalizzato.

Tutto quanto sopra formulato e i dati riferiti inducono lo scrivente a ritenere avvenuta la stipulazione di un contratto di mutuo in assenza del quale peraltro, come brevemente evidenziato, nessun impegno poteva sorgere per l'Amministrazione, né tanto meno alcun pagamento poteva essere effettuato; e, considerato che attraverso le somministrazioni a stati di avanzamento dovrebbe essersi realizzata, anche se parzialmente, la finalità pubblica del finanziamento agevolato, si è dell'avviso che nel caso suindicato le somme erogate quali contributi in regime di preammortamento e prima della sentenza di fallimento dovrebbero essere trattenute dall'istituto mutuante.

Preme, però, allo scrivente sottolineare che il superiore avviso, espresso alla luce dei pochi dati conosciuti sulla fattispecie sottoposta alla sua attenzione, potrebbe risultare radicalmente modificato dalla diversa regolamentazione prevista nel contratto di mutuo o nella convenzione stipulata fra Assessorato regionale bilancio e istituto mutuante o, infine, nel decreto di concessione dei contributi de quibus.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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