Gruppo     IV                      /311.00.11

OGGETTO: Immobile di proprietà XXXX sito in via Generale Magliocco, sede della Corte dei conti. Contratto di locazione stipulato dalla Presidenza della Regione. Quesito.

   
   
   
   
                                                           PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                           Direzione del Personale
                                                           e dei SS.GG.
                                                                         P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene rappresentata la seguente vicenda.
                 La Presidenza della Regione conduce in locazione dal 15.4.1988 l'immobile sito in via Generale Magliocco n. 46, di proprietà EEEE, assegnato in uso alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale e Procura generale.
                 Il relativo contratto, all'art. 2, fissa la durata della locazione in sei anni e ne prevede il rinnovo tacito per ulteriori sei anni, salva disdetta del locatore o del conduttore.
                 Lo stesso contratto, all'art. 3, prevede la corresponsione di un canone annuo pari, alla data odierna, a lire 1.031.8.21.000 per locazione e manutenzione ordinaria e a lire 138.128.000 per rimborso del servizio di pulizia.
   
                 Non essendo pervenuta alcuna disdetta da parte del locatore, il contratto, dalla data di scadenza naturale (14.4.2000), si è tacitamente rinnovato per ulteriori sei anni.
                 Codesta Direzione, dovendo porre in essere il provvedimento di rinnovo tacito dello stesso, con nota del 19/5/2000 ha chiesto all'Ente proprietario di esprimere il proprio assenso ad una modifica del contratto, volta a cassare l'art. 7 che attribuisce al locatore il compito di provvedere alla pulizia ordinaria dell'immobile.
                 Non avendo avuto alcun riscontro sul punto, la stessa Direzione ha convocato per il 20/9/2000 una riunione operativa, nel corso della quale il rappresentante dello studio legale YYYY, incaricato dell'amministrazione dei beni EEEE, ha manifestato il dissenso dell'Ente proprietario in ordine all'abrogazione del citato art. 7 del contratto di locazione.
                 Conseguentemente la Presidenza della Regione, per evitare un possibile contenzioso, ha emesso, per il periodo 15.4.2000-14.10.2000, i titoli di spesa relativi sia al canone di locazione, comprensivo del rimborso spese per manutenzione ordinaria, sia al servizio di pulizia.
                 Ciò posto, codesta Amministrazione -rilevato che, ai sensi del D. L.vo 655/48, di recente modificato dal D. L.vo 200/99, le spese di funzionamento e, tra queste, quelle relative al servizio di pulizia dovrebbero essere sostenute dalla Corte dei conti piuttosto che dall'Amministrazione regionale- chiede allo Scrivente se sia possibile "avvalersi della facoltà di rescindere il contratto stipulato con l'EEEE limitatamente all'art. 7... dandone opportuna comunicazione alla proprietà nei termini dei 180 giorni di cui all'art. 2 del contratto, senza che ciò caduchi l'intero rapporto negoziale, atteso che l'amministrazione regionale intende mantenere la conduzione dell'immobile".
   
                 2. Il D. L. vo 6 maggio 1948, n. 655, recante Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana, all'art. 11 così dispone: "Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione".
                 Tale norma non è stata modificata dal D. L. vo 18 giugno 1999, n. 200, che pure reca integrazioni e modifiche al citato D. L.vo 655/48. Sul suo contenuto, del resto, non sembra esercitare alcuna influenza neppure l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina l'autonomia finanziaria della Corte dei Conti.
                 E' pertanto sull'interpretazione del citato art. 11 che bisogna fare leva per valutare se sia sostenibile l'interpretazione, fatta propria da codesta Direzione, secondo cui le spese relative al servizio di pulizia dell'immobile in oggetto, in quanto "spese di funzionamento", devono essere sostenute dalla Corte dei conti e non invece dalla Amministrazione regionale.
                 Ai sensi della norma in esame nella Regione siciliana "le spese per il funzionamento delle sezioni regionali" della Corte dei conti sono a carico dello Stato, fatta eccezione per "tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione", che sono invece a carico della Regione.
                 Si tratta allora di stabilire se le spese di pulizia siano da ricondurre a quelle occorrenti per il funzionamento delle Sezioni regionali della Corte, ovvero a quelle relative ai locali e alla loro manutenzione.
                 Premesso che la linea di confine tra le due categorie sopra indicate risulta piuttosto labile, sembra allo Scrivente che le spese di pulizia possano essere ricondotte a quelle relative ai locali e alla loro manutenzione più facilmente che non a quelle necessarie per il funzionamento degli uffici.
                 L'espressione usata dal legislatore del 48 ("tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione") sembra infatti volutamente lata e pertanto idonea a ricomprendere in sè non soltanto il canone -nella ipotesi di locali condotti in locazione- ma anche la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di servizi di pulizia.
                 In altri termini, alla Regione competerebbe il compito di predisporre i locali idonei all'uso, da mantenere in buono stato, anche sotto il profilo del servizio di pulizia, creando così il presupposto per il funzionamento delle Sezioni regionali della Corte.
                 Per contro alla Corte competerebbero le spese per il funzionamento dei propri uffici, intendendo per tali, ad esempio, l'acquisto di arredi, di strumenti e attrezzature tecniche, di materiale di cancelleria, l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico.
                 Al riguardo giova ricordare che il D. L. vo 6 maggio 1948 n. 654, recante "Norme per l'esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, all'art. 8, con norma analoga a quella di cui al citato art. 11 del D. L.vo 655/48, così ripartisce tra Stato e Regione le spese relative al C.G.A.: "Le spese per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa sono a carico dello Stato, salvo... tutte le spese per i locali e la loro manutenzione, che sono a carico della Regione".
                 L'espressione "tutte le spese per i locali e la loro manutenzione", contenuta in tale ultima norma e in quella di cui al citato art. 11 del D. L.vo 655/48, è stata fino ad oggi interpretata in modo estensivo dal legislatore regionale, se è vero che nello stato di previsione della spesa annesso alle leggi di approvazione del bilancio un capitolo della Presidenza (cfr. per l'anno finanziario 2000, il Capitolo 10627) fa riferimento a: "Spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia, condizionamento d'aria e per canoni di acqua per gli uffici centrali e periferici della Regione, comprese quelle relative agli uffici adibiti a sede del Consiglio di giustizia amministrativa e delle sezioni della Corte dei Conti per la Regione siciliana, spese di gestione e di assistenza tecnica dei relativi impianti ed ogni altro servizio manutentivo".
                 La tesi, sopra prospettata, secondo cui le spese relative al servizio di pulizia dei locali assegnati in uso alle Sezioni regionali della Corte dei Conti rientrano tra "quelle relative ai locali e alla loro manutenzione" sembra pertanto trovare conferma nella previsione, nel bilancio regionale, del citato capitolo di spesa che, equiparando agli uffici centrali e periferici della Regione quelli adibiti a sede del Consiglio di giustizia amministrativa e delle sezioni regionali della Corte dei Conti, dà copertura finanziaria non solo alle spese di pulizia, ma anche a quelle di illuminazione, riscaldamento, condizionamento d'aria e acqua nonchè a quelle di gestione e di assistenza degli impianti tecnici relativi ai predetti uffici.
                 Alla luce di quanto detto cade pertanto il presupposto in base al quale procedere all'abrogazione dell'art. 7 del contratto di locazione avente per oggetto l'immobile di via Magliocco.
                 Per completezza giova tuttavia precisare che, ai sensi dell'art. 2 del citato contratto, che attribuisce alla Regione la facoltà di recesso unilaterale, l'Amministrazione potrebbe recedere dal contratto di locazione tout court, così caducando l'intero rapporto negoziale; non potrebbe invece recedere dal contratto limitatamente ad una delle sue clausole.
                 Per far ciò occorrerebbe, infatti, il "muutuo consenso" (cfr. art. 1372, cod. civ.) delle parti contraenti ossia un nuovo accordo diretto a modificare il precedente rapporto negoziale.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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