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Gruppo    IV                          /310/00/11

OGGETTO: XXXX - Lavori per il ripristino del torrente CCCC - Rescissione del contratto - Revoca - Quesito.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           lavori pubblici
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota che si riscontra viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di revocare la rescissione del contratto stipulato in data 11 settembre 1998 tra l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio civile di YYYY e l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto indicati.
                 L'atto di rescissione ex art. 340 l. 2248/1865 è stato disposto dall'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio civile di YYYY in data 24 gennaio 2000. Quest'ultimo, tuttavia, con nota 18 giugno 2000, n. 14225 ha chiesto il parere di codesto Assessorato in merito alla possibilità di revoca della disposta rescissione a seguito della disponibilità manifestata dall'impresa al completamento dei lavori alle medesime condizioni contrattuali e ribasso nonchè alle condizioni imposte dal parere sul tracciato formulato dall'Ente Parco dell'Etna. Rileva l'Ufficio nella succitata nota che "le condizioni del contratto sono eccezionalmente favorevoli all'Amministrazione, sotto il profilo della convenienza economica, ai fini di perseguire l'interesse della collettività a completare i lavori".
                 Si rappresenta al riguardo che l'Ispettorato Tecnico ha comunicato con nota n. 3225 del 19 luglio 2000 di condividere le superiori motivazioni del Genio civile circa la revoca della rescissione del contratto. Infine si dà conto che con lettera del 18 settembre 2000 l'impresa aggiudicataria ha nuovamente manifestato all'Ufficio del Genio civile di YYYY "la piena disponibilità ed impegno al completamento dei lavori alle medesime condizioni contrattuali e ribasso, nonchè alle condizioni imposte dal Parco dell'Etna sul tracciato".
   
                 2. L'art. 340 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F prevede che "l'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate". L'art. 27 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 disciplina il procedimento di rescissione che così può riassumersi:
   a) relazione particolareggiata dell'ingegnere capo da inviare all'ispettore del compartimento;
   b) valutazione di quest'ultimo ed eventuale invito all'ingegnere capo di comunicazione della relazione summenzionata all'appaltatore con prefissione di un termine per presentare le sue discolpe all'ispettore;
   c) decreto di rescissione del contratto del ministro, su proposta dell'ispettore.
                 Tanto si osserva perchè sembra allo Scrivente che nella fattispecie non sia stata seguita la procedura sopraesposta. In particolare difetta il decreto del competente Assessore regionale dei lavori pubblici.
                 Vero è che è in facoltà di quest'ultimo delegare gli ingegneri capo degli Uffici del Genio civile a presiedere gare ed a stipulare i relativi contratti (art. 49 l.r. n. 21/85), ma non anche, per quel che qui maggiormente rileva, a rescindere o risolvere gli stessi. Quest'ultima attribuzione, pertanto, rimane di competenza esclusiva dell'Assessore regionale secondo la procedura indicata dall'art. 27 del R.D. 350/1895.
                 Sulla base delle suesposte osservazioni occorre procedere all'annullamento dell'atto di rescissione per incompetenza dell'autorità che l'ha disposto.
                 Nell'atto di annullamento, che, com'è noto, ha efficacia retroattiva, deve essere indicato il vizio che inficia l'atto nonchè l'interesse pubblico concreto ed attuale diverso da quello del ripristino della legalità. Tale interesse può ravvisarsi nella convenienza economica alla prosecuzione del contratto, le cui condizioni sono "eccezionalmente favorevoli all'Amministrazione", e nel sollecito completamento dell'opera.
                 Da quanto precede emerge di tutta evidenza che non può invece essere esercitato, nella fattispecie, il potere di revoca dell'atto in questione.
                 E' appena il caso di osservare, per completezza, che la revoca, che consiste nel ritiro di un provvedimento inopportuno per una diversa valutazione delle esigenze di interesse pubblico, che furono tenute presenti al momento dell'emanazione dell'atto, ha efficacia ex nunc. Ciò significa che il ritiro dell'atto di rescissione - che, com'è noto, è un atto amministrativo espressione del potere di autotutela della P.A. con l'effetto di incidere autoritativamente ed unilateralmente sul rapporto contrattuale in corso - non può condurre automaticamente al ripristino del contratto, in quanto una volta risolto il rapporto, è necessario, per ricostituirlo, l'accordo delle volontà contrapposte della P.A. e del privato.
   
 
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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