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OGGETTO: D.L.vo 18 agosto 2000, n.258. Art.7, lett. g) e art.26, lett.a). Applicabilità in Sicilia.

                     
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           lavori pubblici
                                                           PALERMO
   
   
   1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità in Sicilia delle norme in oggetto indicate.
   
   2.            L'art. 7, lett. g), del D. L. vo 258/2000, che introduce il comma 9 bis all'art.23 del D.L.vo n.152 del 1999, così dispone: "Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775".
                 Quest'ultimo demanda all'autorità amministrativa competente di stabilire "i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione".
                 La zonizzazione prevista dal citato art.94 è com'è noto, predisposta a garanzia di attività ritenute di pubblico interesse, cioè quella di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee,  qualunque sia la destinazione che effettivamente le risorse estratte potranno assumere. Il testo unico nulla dice circa i parametri in base ai quali possono essere definite le aree di tutela, circostanza che ha consentito la progressiva estensione del primo intervento pubblico (r.d. 18 ottobre 1934, n.2174) ad un ambito territoriale vastissimo, risultante dall'approvazione di numerosi elenchi suppletivi.
                 L'art.7, lett. g), del D.L.vo 258/2000 (che ha un precedente nell'art.4 del D.L. 14 aprile 1989, n.130, non convertito in legge) ha esteso la tutela in questione all'intero territorio nazionale in armonia con la legge 18 maggio 1989, n.183 sulla difesa del suolo che ha incluso le acque sotterranee nella definizione delle risorse di cui la legge stessa assume la cura, allo scopo "di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione, la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi" (art.1).
                 La tutela delle risorse idriche ha trovato poi una rinnovata considerazione nella l. 5 gennaio 1994, n.36 che ha ricondotto le acque sotterranee ad unità, insieme a quelle superficiali: entrambe infatti divengono beni pubblici ex lege, superando il precedente modello dell'inclusione in appositi elenchi (art.1 co.1); va peraltro rilevato che qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato "salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale" (art.1, co.2) e deve essere indirizzato "al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente ..." (art.1, co.3).
                 Ciò premesso, avuto riguardo allo specifico quesito sottoposto allo scrivente, va osservato che la predetta disposizione contenuta nel recente D.L.vo 258/2000 trova applicazione nell' Isola disciplinando materia che non può che avere una regolamentazione unitaria in ambito nazionale e che comunque non è stata oggetto di normazione regionale tant'è che ha trovato pacifica applicazione anche in Sicilia l'art.94 del R.D. 1775/1933.
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L'art.26, lett. a), del D.L.vo 258/2000 abroga l'art.42, co.3, del R.D. n.1775/1933, come sostituito dall'art.8 del D.L.vo 275/1993.
                 Quest'ultimo prevede che "a cura e spese del concessionario delle derivazioni di acque pubbliche ... sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità ... e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente ...".
                 La predetta disposizione contenuta nell'art.26, lett. a), non trova ingresso nella legislazione regionale se non previo recepimento del legislatore in quanto abroga una norma del D.L.vo 275/1993 che è parte integrante della legislazione regionale in quanto recepita dall'art.1 della l.r. n.5 del 1994. Al riguardo invero si osserva che il rinvio operato da quest'ultimo è temporaneo ("nelle more dell'adozione di un'organica disciplina in materia di acque pubbliche") e recettizio nel senso cioè che la ricezione si esaurisce nell'inserimento delle sole norme richiamate, con esclusione dell'automatico adattamento delle future norme. Pertanto solo una norma di legge regionale può modificare o abrogare in Sicilia il disposto contenuto nell'art.8 del D.L.vo n.275/1993.
   
   
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                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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