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Gruppo III                        /296.11.00

OGGETTO: Consorzio A.S.I. - Ente Porto di XXXX - Contributi ex l.r. 1/84, art. 29 ed ex l. 23/73 - Applicabilità ritenuta fiscale del 4%.

   
   
   
   Assessorato regionale Industria
P A L E R M O

   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello Scrivente in ordine all'applicabilità della ritenuta fiscale del 4% di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 sul contributo in c/esercizio erogato ai Consorzi A.S.I. ai sensi dell'art. 29, lett. b), della l.r. 1/84, nonchè sul contributo erogato all'Ente Porto di XXXX ai sensi della l. 23/73.
   
                 2. Sulla problematica proposta si osserva quanto segue:
                 il secondo comma dell'art.28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 dispone che "le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente (IRPEF o IRPEG) e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali"; dunque i presupposti essenziali al fine dell'effettuazione della ritenuta in argomento a seguito di erogazione di un contributo sono costituiti, in primo luogo, dalla presenza di un Ente pubblico, nella qualità di erogatore, e, in secondo luogo, di un'impresa,  come soggetto beneficiario. Riguardo l'esatta identificazione del concetto di impresa, "deve aversi riguardo alle norme tributarie (art. 51 del D.P.R. n. 597/1973) vigenti per cui imprenditori sono da considerare non soltanto quelli che rivestono tale qualifica, ma anche quei soggetti che, pur non rivestendo detta qualifica, abbiano anche occasionalmente svolto l'attività di natura commerciale (art. 19 D.P.R. n. 598/1973)". Ne deriva che qualora taluni enti "non commerciali" esplicano in modo occasionale un'attività produttiva di natura commerciale, assumono, limitatamente a detta attività, la veste di "impresa" e come tali assoggettabili a tassazione per i redditi derivanti dalla stessa ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione (cfr. C.T.C. sez. 22, n. 6806 del 05/10/87); l'individuazione di questi ultimi redditi va fatta "con riguardo al contenuto reale dell'attività oggettivamente svolta, senza considerare la natura dell'ente che la pone in essere o l'eventualità che lo stesso non persegua fini di lucro" (cfr. Ris. prot. 11/1036 del 22/10/1983). Tuttavia per quegli enti "non commerciali" che pure abbiano svolto occasionalmente attività produttiva di reddito non può "a priori" sostenersi la soggezione alla ritenuta di cui al citato art. 28 del D.P.R. n. 600/73; piuttosto, verificandosi in questi casi una duplice attività, occorrerà accertare in concreto che l'erogazione del contributo in questione sia destinata all'esercizio dell'attività commerciale non essendo, viceversa, ammissibile l'applicazione della ritenuta "de qua" qualora il contributo medesimo assuma esplicitamente la natura di un reale contributo in conto capitale o risulti essere stato erogato per promuovere attività finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente stesso.
                 Evidenziato quanto precede, con specifico riferimento alle problematiche proposte e, più in particolare, riguardo all'applicabilità della ritenuta sui contributi erogati ex art. 29 l.r. 1/84 ai Consorzi A.S.I. si osserva come quest'ultimi debbano essere considerati come enti di diritto pubblico non economici strumentali nei confronti della Regione in quanto deputati all'esercizio di funzioni, proprie o delegate della regione stessa, la quale conserva un penetrante potere di vigilanza e tutela: dunque i consorzi A.S.I. rientrano nella categoria degli enti pubblici non commerciali - come tali, in via di principio, non soggetti alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28 D.P.R. 600/73 - realizzando i propri obiettivi e gestendo i finanziamenti pubblici erogati sottoposti alla contabilità pubblicistica ed alla rigorosa vigilanza degli organi di controllo pubblici, svincolati per la preponderante parte della loro attività (di carattere istituzionale) da registrazioni, annotazioni a comportamenti economici peculiari dei soggetti aventi finalità commerciali. Tuttavia non può escludersi radicalmente che detti consorzi, sebbene occasionalmente, possono svolgere attività di impresa (in tal senso cfr. Cass. 14/11/81 n. 6037); pertanto, per potere escludere l'applicabilità della più volte citata ritenuta ex art. 28 D.P.R. n. 600/73 sui contributi regionali di cui all'art. 29 l.r. 1/84 dovrà in concreto verificarsi - come già sopra evidenziato - che gli stessi siano stati utilizzati per il compimento di fini istituzionali e non per lo specifico svolgimento di attività che, seppure marginali, assumono la natura commerciale.
   
                 3. Viceversa, la questione assume un diverso aspetto per quanto concerne l'ente autonomo del Porto di XXXX il quale non sembra potersi sottrarre alla connotazione di impresa commerciale e quindi, come tale, senz'altro soggetto all'applicazione della ritenuta fiscale in argomento, sui contributi erogati in suo favore; ciò in quanto tale ente ha certamente natura di ente pubblico economico svolgendo "in via preminente, rispetto a quella di costruzione ed impianto delle attrezzature portuali, un'attività di gestione di tali attrezzature e di offerta agli utenti dei servizi portuali, la quale, al pari dell' analoga attività affidata in genere agli  enti autonomi degli altri porti, integra esercizio di un'impresa commerciale, ancorchè in regime di tipo monopolistico" (Cfr. Cass. - sez. un. 28/11/1995 n. 12294; C. Conti, sez. giur. reg. Sicilia, 29/11/1991 n. 79/1991).
                 Nei termini il reso parere.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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