Repubblica Italiana
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Gruppo XV 294.2000.11

OGGETTO: Enti Parco. Personale dell'ex Ente Poste italiane in posizione di comando. Mobilità ex art. 23 l.r. 15/4/2000, n. 10.






ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO


1. Con nota FU. 67/Gr. XI del 30/10/2000, trasmessa allo Scrivente con nota 54537/Gr. XI del 7 novembre 2000, codesta Amministrazione, nel rappresentare che l'Ente Parco XXXX, dopo aver avviato delle procedure per l'immissione di personale dell'ex Ente poste italiane in posizione di comando, ex art. 54, 10° comma, della legge 449/1997, ne ha deliberato l'inquadramento nei ruoli ai sensi ai sensi dell'art. 23 della l.r. 10/2000, ha chiesto allo Scrivente:
a) se possa ritenersi superato il Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana innanzi alla Corte Costituzionale avverso il decreto dirigenziale del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8400/9 del 23/9/1998 con il quale veniva disposto il trasferimento di dipendenti dell'Ente poste italiane presso l'Ente regionale in parola;
b) se le disposizioni di cui all'art. 23 della l.r. 10/2000, che concerne l'applicabilità in Sicilia di alcune norme del d. l.vo 29/1993 -tra cui l'art. 33 dello stesso d. l.vo in materia di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche- possano considerarsi applicabili in fattispecie, stante che l'Ente poste italiane oggi non è più ente pubblico ma società per azioni, ma considerato che il comma 8° dell'art. 53 della legge 449/1997 fa salvi per i dipendenti medesimi gli effetti "rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'Ente di appartenenza";
c) se, in caso di parere negativo sul punto a), il personale in questione possa beneficiare dell'art. 23 della l.r. 10/2000, ed in caso positivo quali procedure e criteri generali seguire per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 23 citato.

Codesta Amministrazione non ha espresso alcun orientamento in ordine alla problematica sottoposta.

Con fax prot. 57012/Gr. XI del 20/11/2000, pervenuto allo Scrivente il 21/11/2000, codesto Assessorato ha chiesto allo Scrivente di esprimere il richiesto parere con urgenza, dovendo esercitare il controllo di legittimità sulle delibere di inquadramento assunte dall'Ente parco entro il 23 novembre 2000.



2. Stante l'urgenza rappresentata, ed i motivi che la determinano, si risponde alle richieste sinteticamente, salvo ad effettuare specifici approfondimenti in relazione a quegli aspetti che codesto Assessorato potrà evidenziare, rappresentandoli con il proprio orientamento sugli stessi.

In ordine al quesito sopra riassunto sub a), non v'è dubbio che, sino alla definitiva pronuncia della Corte Costituzionale, che ad oggi non risulta abbia fissato l'udienza di discussione, il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana è ancora pendente e non può considerarsi superato.

Ancorchè la proposizione del conflitto di attribuzione non sospende l'efficacia dell'atto impugnato, tuttavia restano fermi i profili di illegittimità rilevati che ne hanno determinato l'impugnativa, che, nel caso di accoglimento da parte della Corte costituzionale, determinerà l'annullamento dell'atto ed il travolgimento degli effetti che, medio tempore, possa aver prodotto.

3) In ordine al quesito sub b), si rileva che l'art. 23 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ha determinato l'applicabilità, nella Regione siciliana, dell'art. 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del d. l.vo n. 80/1998 e modificato dall'art. 20, comma 2°, della legge n. 448/1999 che dispone che le amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto -a domanda- di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni e previo consenso dell'amministrazione dei appartenenza.

Il rinvio ad alcune disposizioni della normativa statale determinato dall'art. 23 della l.r. 10/2000, ovviamente è operativo soltanto dall'entrata in vigore della normativa regionale di recepimento (17 maggio 2000).

Tuttavia, ancorchè a tale data le Poste italiane non rivestono più la natura di ente pubblico (e, quindi, non può considerarsi quale "altra amministrazione" interessata dal processo di mobilità in questione), l'ottavo comma dell'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 -che ha fatto salvi per i dipendenti dell'ente trasformato i diritti e gli effetti derivanti dall'originaria natura pubblica dell'Ente- consentirebbe di operare la mobilità anche per il personale dipendente nelle condizioni di cui all'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


4. Con riferimento, infine, al quesito sub c), come sopra rilevato, la pendenza del procedimento costituzionale non determina la sospensione o la caducazione del provvedimento di trasferimento impugnato.

Di conseguenza, nel caso in cui la Corte costituzionale dovesse respingere il ricorso proposto dalla Regione, l'effetto del trasferimento dall'ex Ente Poste italiane dei dipendenti di cui è questione -già determinato ma claudicante- si consoliderà definitivamente.

Tuttavia, ove, invece, la Corte costituzionale accoglierà le doglianze avanzate dalla Regione siciliana, annullando il decreto dirigenziale, gli effetti da questo prodotti saranno travolti e, quindi, il personale in questione risulterebbe ancora dipendente dalle Poste Italiane, ancorchè in posizione di comando.

Per tale ipotesi, tuttavia, onde consentire a tale personale di beneficiare della mobilità volontaria introdotta dall'art. 23 l.r. 10/2000, occorrerebbe che, preliminarmente, l'Ente Parco abbia adottato l'apposito regolamento di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Come ritenuto dallo Scrivente Ufficio in altre fattispecie consimili, infatti, "l'obbligo imposto agli enti pubblici non economici soggetti a vigilanza e controllo della Regione dall'art. 1 della l.r. n. 10/2000 comporta, preliminarmente, una generale riorganizzazione dell'Ente.
Né va dimenticato che scopo fondamentale della legge di riforma, che anche gli Enti interessati devono perseguire, è quello di "razionalizzare il costo del lavoro pubblico contenendo la spesa complessiva del personale ..." nonché "realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane .."; ne consegue che, indipendentemente dalla collocazione materiale dell'art. 23 (Titolo III), motivi di connessione logica e regole di buona amministrazione impongono agli enti interessati prima di attuare gli istituti normativi contenuti nella legge di riforma, di procedere -con regolamento- alla riorganizzazione dell'Ente; il che comporta, quanto meno, la verifica dei carichi di lavoro e la revisione della pianta organica. Di scarso rilievo appare, pertanto, la circostanza che, in atto, sarebbe vacante il posto per il quale è stato richiesto e autorizzato il trasferimento poiché tale vacanza dovrà risultare dalla verifica della pianta organica e quindi dopo che l'ente ha quantificato il numero dei dirigenti (e degli operatori in genere) di cui necessita per il raggiungimento delle proprie finalità) (Parere n. 249/2000, prot. 17922/249.2000.11 del 10/10/2000).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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