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Gruppo IV                            /293.00.11

OGGETTO: Espropriazione pozzi privati utilizzati dall'YYYY

   
   
   
                                            Assessorato Regionale
   Lavori Pubblici
   P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde indirizzata alla Segreteria Generale del Comune di XXXX, all'YYYY, al Prefetto di XXXX, all'Ufficio del Genio civile di XXXX ed allo scrivente viene riscontrata la lettera del 2 giugno 1998 n. 4855 con la quale il Sindaco di XXXX chiede a codesto Assessorato "di volere provvedere al rilascio delle concessioni definitive alla eduzione delle acque pubbliche dei pozzi per i quali è stata già inoltrata domanda di concessione", "di volere, ai sensi dell'art. 99 del T.U. 1775/1933, emettere immediatamente dichiarazione di pubblica utilità degli impianti, delle aree e relative pertinenze concernenti i pozzi privati meglio descritti nell'allegato piano particellare d'esproprio, con annesso elenco ditte", "di volere, in ogni caso, ai sensi della circolare dell'Assessorato LL.PP. del 28.1.87 n. 234, ai fini della regolarità e della continuità del rifornimento idropotabile della popolazione, autorizzare l'YYYY ad occupare d'urgenza, temporaneamente ed immediatamente, gli impianti, le aree e relative pertinenze dei pozzi privati meglio descritti nel succitato piano particellare di esproprio con annesso elenco ditte".
                 Ritiene al riguardo codesta Amministrazione nella nota che si riscontra che il Comune di XXXX non ha mai chiesto ex art. 34 R.D. n. 1775/1933, contestualmente all'istanza di concessione, la dichiarazione di p.u. per tutti i lavori ed impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle derivazioni.
                 Tale presupposto della presentazione della domanda per ottenere la dichiarazione di p.u., contestualmente a quella di concessione alla derivazione, "si legittima con la lettura degli artt. 5 e ss. della legge sulle espropriazioni n. 2359 del 25.6.1865 che dettano le procedure da seguire per ottenerla e dell'art. 33 del T.U. al fine di salvaguardare gli eventuali diritti dei proprietari e dei terzi. Alla fine di dette procedure su proposta dell'Ufficio del G.C. competente e sentito il Consiglio Superiore (ora I.T. di questo Assessorato) potrà essere accordata la dichiarazione di p.u. contestualmente al decreto di concessione".
                 Conclude pertanto l'Assessorato in indirizzo di non poter dare corso alle istanze del sindaco di XXXX "in quanto informali ed intempestive" e chiede infine allo scrivente di valutare quanto riportato nella succitata lettera del Sindaco di XXXX.
                 In risposta alla superiore nota assessoriale l'YYYY con lettera 9471 del 13/11/2000 afferma che gli artt. 33 e 34 del T.U. n. 1775 del 1933 non possono venire in rilievo nel caso di specie poichè si riferiscono esclusivamente alle opere e impianti da costruire e non ancora in esercizio, mentre i pozzi in parola sono già esistenti e utilizzati per l'eduzione delle acque in forza delle autorizzazioni concesse dal Genio civile nelle more del rilascio dei decreti di concessione. Richiama altresì la nota n. 28824 del 17.2.2000 con la quale l'Ufficio del Genio civile di XXXX ha condiviso la richiesta del Sindaco di XXXX.
                 Con quest'ultima nota il predetto Ufficio del Genio civile, nell'evidenziare che "a seguito del recepimento della l. 36/94 e successive modifiche da parte della Regione ... tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche ...; che le acque dei pozzi utilizzati dall'YYYY sono necessarie e indispensabili a garantire l'approvvigionamento idropotabile della città di XXXX; che l'uso dell'acqua è prioritario rispetto agli altri usi" conclude che "non sussistono ragioni ostative al prosieguo dell'iter istruttorio delle concessioni ... e che nella fattispecie ricorrono le circostanze per l'applicazione del disposto dell'art. 99 del R.D. 1775/1933, e quindi per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e relativi impianti".
   
   2.            La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata dal titolo II "Disposizioni speciali sulle acque sotterranee" del R.D. n. 1775 del 1933. In particolare, per quel che concerne la materia espropriativa trova applicazione l'art. 99 del predetto titolo secondo il quale "quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto ...".
                 La giurisprudenza ha sottolineato la specialità e la prevalenza delle norme contenute nel titolo II del R.D. sulle acque e gli impianti elettrici ed in particolare della disposizione sui provvedimenti ablatori e di occupazione d'urgenza conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere (T.S.A.P. 17.12.1998, n.115; T.A.R. Liguria 24.10.99 n. 732; T.A.R.S. PA I 3.12.1991, n. 605). Anche la circolare assessoriale 28 gennaio 1987, n. 234, al punto 6, detta disposizioni in linea con quanto sin qui osservato nella parte in cui si afferma che "ove l'amministrazione comunale non disponga del terreno, nonchè degli impianti di distribuzione se già esistenti, sarà necessario che l'istanza sia accompagnata dalla formale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti ai sensi dell'art. 99 T.U. 1775 dell'11 dicembre 1933, ed altresì della domanda di occupazione d'urgenza, ove essa occorra ai fini della regolarità e della continuità del rifornimento idropotabile della popolazione".
                 Da quanto precede consegue che non possano trovare applicazione nella fattispecie le disposizioni contenute negli artt. 33 e 34 del T.U., non concernendo la materia delle acque sotterranee, bensì, come detto, le norme del titolo II del T.U., avendosi riguardo, come correttamente osservato dal Genio civile di XXXX, ad acque sotterranee pubbliche, necessarie ed indispensabili a garantire l'approvvigionamento idropotabile della città di XXXX, e quindi volte ad un uso prioritario rispetto a qualsiasi altro uso.
                 Nelle superiori considerazioni è pertanto l'avviso dello scrivente.
   
   * * *


             Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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