Gruppo     IV                      /287.00.11

OGGETTO: E.R.P. - Canone di locazione - Quota di spettanza dell'ente proprietario. Delibera CIPE 13 marzo 1995. Applicabilità. Quesito.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           LAVORI PUBBLICI
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla procedura da adottare per determinare la quota del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza dell'Ente proprietario.
                 Si chiede altresì di voler esprimere parere sull'"opportunità di applicare, anche per il patrimonio di E.R.P., il cui ente proprietario è la Regione, quanto disposto al punto 8.6 della ...delibera CIPE 20/12/96".
   
                 2. La disciplina normativa fondamentale relativa al canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è contenuta nella legge regionale 7 giugno 1994, n. 18. In particolare l'art. 2, primo comma della stessa dispone che il canone "è costituito: a) da una quota di ammortamento dei costi sostenuti per la realizzazione dell'alloggio; b) da una quota di spese generali e di amministrazione determinata annualmente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 agosto 1977, n. 513, su proposta degli Istituti autonomi case popolari; c) da una quota destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi determinata annualmente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, su proposta degli Istituti autonomi case popolari" (comma 1).
                 L'art. 3 dispone poi che la misura e i criteri applicativi dei canoni di locazione per gli alloggi... sono fissati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana "Ambiente e Territorio", in coerenza con i criteri determinati di volta in volta dal CIPE, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero due della legge 5 agosto 1978, n. 457".  
                 Mentre con l'articolo 2 il legislatore delinea la struttura interna del canone individuandone gli elementi costitutivi sotto il profilo oggettivo, con l'art. 3 prevede che la determinazione in concreto del canone -il c.d. "canone soggettivo" variabile secondo le fasce di reddito- debba avvenire alla stregua dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici in coerenza con la delibera CIPE.
                 Si appalesa di tutta evidenza che la quota di canone di locazione degli alloggi di ERP di spettanza dell'Ente proprietario è quella individuata dalla lett. a) dell'art. 2 della L.r. 18/94 e che la stessa deve essere determinata autonomamente dalla Regione.
                 
                 3. In ordine al secondo quesito va innanzi tutto osservato che la delibera CIPE 13 marzo 1995, come modificata dalla delibera 20 dicembre 1996, trova applicazione in Sicilia limitatamente ai criteri generali di determinazione del c.d. canone soggettivo richiamati dal già citato art. 3 della L.r. n. 18/1994.
                 E' noto al riguardo che la Regione siciliana ha potestà legislativa esclusiva in materia di edilizia residenziale pubblica e che esercita nella predetta materia le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 683 del 1° luglio 1977 (sul punto cfr. sent. Corte Cost. n. 16/1992).
                 Giova peraltro ricordare che lo stesso Decreto legislativo n. 112 del 21 marzo 1998, all'art. 60, conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative, tra l'altro, alla determinazione dei canoni degli alloggi di ERP.
                 Sembra pertanto allo scrivente che il punto 8.6 della delibera del CIPE del 13 marzo 1995, modificata dalla delibera 20 dicembre 1996, -nella parte in cui prevede il versamento al fondo per l'edilizia residenziale dello 0,50% annuo del valore locativo di cui all'art. 12 della L. 392/78 del patrimonio gestito- non trovi applicazione in Sicilia.
   

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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   
   

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