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Gruppo IV                            /286.00.11

OGGETTO: Trasporto pubblico locale. Obbligo di fornire dati statistici. Inosservanza . Sanzioni amministrative da irrogare. Artt. 7 e 11 del D. L.vo 322/89. Quesito.

   
   
                                            Assessorato regionale
   Turismo, Comunicazioni e Trasporti
   P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde viene rappresentato quanto segue.
                 Il Gruppo I, Comunicazione e statistica, della Direzione Trasporti di codesto Assessorato riceve annualmente dal Ministero dei Trasporti la modulistica relativa alla rilevazione sul trasporto Pubblico Locale.
                 Questa viene trasmessa alle aziende concessionarie di pubblici servizi di linea che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. L.vo 322/89, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati richiesti all'Assessorato, il quale li trasmette quindi al Ministero che li inserisce infine nel Conto Nazionale dei Trasporti.
                 Nel caso di violazione, da parte delle aziende concessionarie, del predetto obbligo, dovrebbe applicarsi la sanzione amministrativa prevista dallo stesso art. 7, al comma 3.
                 Codesto Assessorato, rilevato che "agli atti di questa Amministrazione non risulta alcun documento relativo alla istituzione di un ufficio di statistica ai sensi del richiamato D. L.vo 322/89", chiede allo  Scrivente di esprimersi in ordine al procedimento da seguire ai fini dell'applicazione della predetta sanzione.
   
   2.            In via preliminare conviene richiamare il quadro normativo di riferimento.
                 Il D. L. vo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", ha riformato la statistica pubblica in attuazione della delega contenuta nell'art. 24 della Legge n. 400 del 1988.
                 In particolare l'art. 2, nel delineare l'ordinamento del Sistema statistico nazionale, dispone che ne fanno parte, tra l'altro:
                 "a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
                  b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato...;
                  c) gli uffici di statistica delle Regioni e delle province autonome;
   ...".
                 Con riguardo a questi ultimi l'art. 5 prevede che: "Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di Statistica" (comma 1) e che: "L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e di coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie" (comma 3).
                 L'art. 6 precisa poi che: "Gli Uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
                 a)...
                 b)...
   
       
                 c) collaborazione con altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale".
                 Quanto all'art. 7, citato in premessa, questo dispone che: "... è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste nel programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri" (comma 1).
                 Lo stesso articolo precisa poi che: "Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscono, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto" (comma 3).
                 Il citato art. 11, infine, con riguardo alla sanzione amministrativa di cui allo art. 7, precisa che: "L'accertamento dele violazioni ... è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione" (comma 2) e che: "Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT" (comma 3).
   
   * * *


       
                 Ciò posto, giova ricordare che la Regione siciliana, in attuazione del disposto del citato art. 5, comma 1, del D. L.vo 322/89, ha provveduto ad istituire il proprio ufficio di statistica con la Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il cui art. 6 così dispone: "Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione, previsto dall'art. 5 del d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate unicamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro".
                 Con decreto assessoriale 3 dicembre 1993 sono state quindi approvate le "disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ufficio statistico regionale, previsto dall'art. 5 del d. l.vo 6 settembre 1989, n. 322 ed istituito dall'art. 6 della l.r. n. 15 dell'11 maggio 1993".
                 Vanno qui richiamate le seguenti disposizioni.
                 Il punto 2 del citato D.A. afferma che: "... l'Ufficio opera in collegamento con gli altri uffici del SISTAN (Sistema statistico nazionale) per l'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito del programma statistico nazionale".
                 Il successivo punto 5 prevede poi che, "L'Ufficio di statistica della Regione per l'esecuzione di tutte le rilevazioni a carattere nazionale e regionale si avvale dei referenti statistici nominati dai competenti Assessori in ciascuna direzione e/o ispettorato regionale ..., nei confronti dei quali l'Ufficio stesso esercita funzioni di coordinamento tecnico"; e che "Per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale, l'Ufficio di statistica della Regione potrà usufruire della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione ... affidando agli stessi alcune fasi delle operazioni. A tal fine provvederà ad impartire direttamente le necessarie istruzioni ...".
                 Infine il punto 6 dello stesso decreto precisa che: "l'Ufficio di statistica della Regione è organizzato ... per consentire lo svolgimento  delle seguenti funzioni:
                 ...
                 - accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste nel programma statistico nazionale e regionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del d. L. vo n. 322/89".
   
   3.            Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame va in primo luogo osservato che la rilevazione del Ministero dei Trasporti sul Trasporto Pubblico Locale rientra nel Programma statistico nazionale 1997-1999, approvato con D.P.C.M. 21 novembre 1996 e pubblicato nella G.U.R.I. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O. .
                 La stessa rilevazione figura altresì nell'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti; elenco approvato con D.P.R. 4 dicembre 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra richiamata.
                 In relazione alla rilevazione de qua deve pertanto ritenersi sussistente, a carico delle aziende concessionarie di pubblici servizi di linea, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. L.vo 322/89, l'obbligo di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti.
                 A ciò consegue che quelle aziende che, in violazione del predetto obbligo, non hanno fornito i dati e le notizie loro richiesti sono senz'altro soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7, comma 3, da applicare secondo il procedimento di cui al successivo art. 11.
                 Quest'ultimo, però, al comma 2 espressamente statuisce che: "l'Accertamento delle violazioni ... è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione".
                 Sembra pertanto allo Scrivente che, ai sensi del citato art. 11, comma 2, competente ad accertare la violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati sia l'Ufficio di statistica della Regione, istituito dall'art. 6 della l.r. 15/93 presso l'Assessorato regionale al Bilancio, e non invece il Gruppo I di codesto Assessorato.
                 Sorprende invero che il Ministero dei trasporti, in relazione ad una rilevazione prevista nel Programma statistico nazionale, richiesta la collaborazione di codesto Assessorato piuttosto che quella, istituzionalmente qualificata, dell'Ufficio di statistica della Regione che dovrebbe costituire l'unico referente interno all'Amministrazione regionale in relazione alle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale.
                 L'Ufficio di statistica della Regione del resto, ai sensi del citato punto 5 del D. A. 3 dicembre 1993, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale può "usufruire della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione" e quindi, nella fattispecie, se interessato dal Ministero del Trasporti, potrebbe comunque avvalersi della collaborazione del Gruppo I di codesto Assessorato.
                 Sembra pertanto allo Scrivente che, stando così le cose, codesto Assessorato, ai fini della applicazione della sanzione prevista dall'art. 7, comma 3, del D. L.vo 322/89, debba dare notizia della violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati da parte delle aziende inadempienti all'Ufficio di statistica della Regione.
                 Questo, accertata la violazione, procederà quindi ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. L.vo 322/89.
                 In ogni caso sarebbe opportuno, per l'avvenire, segnalare al Ministero dei Trasporti che la Regione siciliana, in attuazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del D. L.vo 322/89, ha istituito al suo interno un Ufficio di statistica che, facendo parte del SISTAN, costituisce, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, l'unico referente in relazione alle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale.
                 A questo Ufficio pertanto l'Ufficio di statistica del Ministero dovrà rivolgersi per qualsiasi forma di collaborazione su base regionale concernente le stesse rilevazioni.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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