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Gruppo    II                          /283.11.00

OGGETTO: Comma 2, art. 2 della l.r. 2/62 in materia di pensionamenti. Pari opportunità.

   
   
   
                                                           Segreteria generale
                                                           S E D E
   
   
                 1. Con la suindicata nota codesta Segreteria generale ha ampiamente esposto la problematica in oggetto indicata riportando anche le considerazioni svolte da numerosi dipendenti nelle lettere inviate all'ufficio che si occupa di pari opportunità.
                 Il tema è quello della disparità di trattamento che si realizzerebbe non permettendo anche ai dipendenti regionali di sesso maschile di accedere al pensionamento ex art. 39, comma 2, della l. r. 10/2000 usufruendo dell'aumento di servizio previsto dalla l.r. 2/62 per le dipendenti che versino in determinate condizioni familiari. Al riguardo viene rappresentato non solo che dal 1962 ad oggi la realtà sociale è radicalmente mutata, ma anche che delle trasformazioni avvenute nell'assetto familiare, specie per quanto concerne le refluenze in ambito lavorativo, il legislatore statale ha preso atto con una serie di provvedimenti, l'ultimo dei quali, la legge 8 marzo 2000 n. 53, reca appunto disposizioni per il sostegno sia della maternità che della paternità, facendo così riferimento ad una famiglia nella quale la distinzione dei ruoli genitoriali, qual'era sottesa alla legislazione siciliana di quasi quarant'anni fa, non esisterebbe più.
                 Viene perciò chiesto all'Ufficio di procedere ad una attenta valutazione della situazione descritta ed eventualmente di predisporre un apposito schema di disegno di legge che estenda il beneficio in discorso a parità di condizioni anche ai dipendenti di sesso maschile.
   
                 2. Come già noto a codesta Amministrazione, la Corte Costituzionale investita più volte dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 e 3 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recante per le impiegate statali il beneficio dell'aumento di servizio), ha ritenuto tale disposizione non irragionevole o discriminatoria. Pertanto l'unica via per superare la paventata disparità di trattamento che secondo le indicazioni della Consulta può costituire tutt'al più un pregiudizio di mero fatto, inidoneo ad inficiare la legittimità costituzionale della norma da cui deriva, sarebbe l'estensione in via legislativa del beneficio stesso ai dipendenti di sesso maschile.
                 Al riguardo è comunque doveroso rappresentare che, mentre l'equiparazione fra uomo e donna ai fini del pensionamento potrebbe forse avere delle chances di superare il vaglio di costituzionalità se introdotta nel nuovo regime pensionistico quale si avrà dal 2004 ai sensi dell'art. 39 c 6 della l.r. 10/2000, può dare adito a censure la concessione dell'aumento di servizio previsto dall'art. 2, c2 l.r. 2/62 anche a soggetti che non ne erano in precedenza destinatari per fare rientrare anch'essi nell'ambito di operatività della deroga al blocco dei pensionamenti.
                 Sembra infatti allo Scrivente che in presenza di norme di grande riforma alle quali la Regione siciliana è tenuta ad adeguarsi, le disposizioni transitorie debbano, come operato dall'art. 39, cit, limitarsi a consentire il mantenimento del sistema per periodi limitati e in ragione del grado di aspettativa ricollegabile all'anzianità di servizio posseduta senza ampliare la platea dei destinatari di benefici propri del regime che ci si accinge a sostituire.
                 Alla luce delle superiori considerazioni si omette la predisposizione dello schema di disegno di legge salva diversa determinazione dell'On.le Presidente della Regione.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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