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Gruppo    III                        /278.11.2000

OGGETTO: Concessione contributo in conto interessi su operazioni di cessione crediti ex art.31 L.r. 34/88.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           dell'Industria
                                                           PALERMO
   
   
   1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio, sulla possibilità di concedere il contributo di cui all'art.31 della L.r. 34/88 - contributo in conto interessi sulle anticipazioni relative ad operazioni di cessione di crediti commerciali - ad una società posta in stato di liquidazione che, con atto del 26 settembre 2000 ha fatto conoscere di avere revocato (con decorrenza 1 agosto c.a.) lo stato di liquidazione.
   
   2. Risulta dagli atti allegati che la ditta interessata ha proposto istanza per la concessione del contributo di cui all'art.31 L.r. 34/88, in data 19 giugno 1997 in relazione ad una operazione di cessione crediti perfezionatisi l'8 gennaio 1996.
                 Tale istanza non è stata ammessa al beneficio "de quo" poichè dal certificato camerale datato 19 aprile 2000 l'impresa risulta in scioglimento e liquidazione dal 29.12.1998.
                 L'impresa, tuttavia, ha chiesto la revoca del provvedimento negativo (del 12.6.2000) evidenziando che con atto dell'1 agosto 2000, omologato dal Tribunale di Caltanissetta, l'Assemblea dei soci ha revocato lo stato di liquidazione.
                 Tutto ciò premesso, la soluzione del quesito posto è già contenuta nel parere reso dallo scrivente in data 31 ottobre 1992 e citato da codesto Assessorato.
                 Invero, se, come già asserito, l'interesse pubblico che si intende soddisfare con il contributo de quo è quello dello sviluppo delle piccole e medie imprese che venendosi a trovare ridotto l'onere delle prestazioni derivanti dalla cessione dei crediti commerciali possono con più facilità e minor spesa, utilizzare il proprio capitale circolante; se, come già evidenziato, la finalità del contributo è quella di agevolare la prosecuzione dell'attività di impresa, ritiene lo scrivente che l'avvenuta revoca dello stato di liquidazione, atto per cui è necessario il consenso unanime dei soci e che comporta il ritorno della società allo stato antecedente il verificarsi della causa di scioglimento (Cass. 24.9.1980 n.1698), pone l'impresa interessata nelle condizioni richieste per la concessione del contributo di cui all'oggetto.
                 Rientra, quindi, nella potestà discrezionale di codesto Assessorato, nell'ambito del proprio potere di autotutela, valutare l'opportunità di revocare l'atto di diniego.
   
   * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
       
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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