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Gruppo II                          /277.00.11

OGGETTO: Personale assunto ai sensi dell'art.111 della l.r. 25/93. Istanze di aspettativa finalizzate all'accettazione di incarichi di supplenza scolastica.

   
   
                                              Assessorato regionale beni
    culturali ed ambientali
    e pubblica istruzione
    P A L E R M O
   
   Direzione regionale del
   personale e dei SS.GG.
   S E D E
   
                 1.- Con la suindicata nota codesto Assessorato regionale chiede il parere dello Scrivente in ordine alla accoglibilità o meno di istanze di aspettativa per l'espletamento di incarichi di supplenza scolastica, avanzate dal personale a tempo determinato assunto ex ll.rr. 9/99 e 18/99, esprimendo al riguardo un orientamento negativo.
   
                 2.- La legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, all'art. 111, come modificato dall'art. 13 della l.r. 29 settembre 1994, n. 34, prevede, fra l'altro, che il rapporto di lavoro, stipulato con il personale e con le modalità ivi specificati, sia regolato dalle norme del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'industria privata - settore metalmeccanici - anche per quanto attiene ai criteri di inquadramento, in quanto compatibili.
                 La l.r. 27 aprile 1999, n. 9, all'art. 1, si limita semplicemente a prorogare per un periodo di diciotto mesi i contratti di lavoro di cui trattasi; mentre la l.r. 19 agosto 1999, n. 18, all'art. 17, si limita a chiarire che non di proroga si tratta al citato art. 1 l.r. 9/99, ma della possibilità di stipulare i contratti di cui si discute per un ulteriore periodo di 18 mesi.
                 Ciò premesso si concorda con codesto Assessorato sulla non ricomprensibilità del caso di specie tra le ipotesi di aspettativa contemplate dall'accordo sindacale siglato in data 29 marzo 1995 tra codesta Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, per la semplice considerazione che in esso non viene contemplata l'ipotesi in esame. Nè tanto meno soccorre al riguardo la formula di rinvio "Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rimanda al C.C.N.L. metalmeccanico privato", perchè neppure in tale testo normativo viene presa in considerazione l'ipotesi di aspettativa in argomento.
                 Ma a togliere ogni dubbio sulla inaccoglibilità della domanda in atti provvede la disposizione inserita nell'art. 111, comma 1, lett. b), penultimo periodo, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nel testo modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, la quale testualmente recita: "Il rapporto di lavoro stipulato ai sensi del presente articolo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato privato o pubblico e con l'esercizio di arti e professioni". Ed invero l'omnicomprensività dell'aggettivo indefinito "qualsiasi" adoperato dal legislatore regionale implica che lo status dei lavoratori di cui trattasi comporta l'esclusività della prestazione lavorativa a vantaggio dell'Amministrazione utilizzatrice, con conseguente impossibilità di accogliere istanze di aspettativa per "qualsiasi" altro lavoro sia pure da svolgersi per un periodo di tempo limitato e senza oneri per l'Amministrazione.
   
       
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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