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Gruppo III                          /275.11.00

OGGETTO: Concessione ipoteca di 2 grado a cura dell'E.M.S. per mutui da concedere al XXXX - Società cooperativa a r.l.

   
   
                                            ASSESSORATO INDUSTRIA
   P A L E R M O

   
   
   1.            In data 29/7/87 l'E.M.S. ha stipulato una convenzione con la quale ha concesso l'uso trentennale del complesso immobiliare ex colonia marina di C... - Contrada M..., di sua proprietà, alla società cooperativa a r.l. XXXX che, contestualmente, ha assunto l'impegno di ristrutturare a proprie cure e spese il complesso immobiliare citato apportando opere di miglioria e trasformazione al fine di renderlo un complesso turistico alberghiero e gestirlo alle condizioni previste nell'atto di convenzione.
                 Ciò premesso, il XXXX ha comunicato all'E.M.S., con nota del 28/6/2000 di aver ottenuto delle agevolazioni - al fine di provvedere a consistenti opere di ristrutturazione e riqualificazione interna ed esterna del complesso alberghiero - e, conseguentemente, secondo quanto stabilito dall'art.3.2 della convenzione, richiede all'E.M.S. medesimo di prestare il proprio consenso alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'istituto finanziatore, partecipando alla stipula dell'atto pubblico.
                 Considerato l'intervenuto stato di liquidazione dell'E.M.S., disposto dalla l.r. 20/1/99 n.5, si chiede di conoscere l'avviso dello scrivente sull'ammissibilità della richiesta avanzata dal XXXX alla stregua del divieto, per i liquidatori, di intraprendere nuove operazioni posto dall'art.2279 c.c.
   
   2.            In merito alla problematica sopraesposta si osserva che dopo la messa in liquidazione, una società continua a sopravvivere come soggetto collettivo con lo scopo esclusivo della realizzazione delle attività sociali esistenti e della definizione dei rapporti pendenti, "restando preclusa la possibilità di contrarre nuovi debiti che non siano strettamente indispensabili alle operazioni liquidatorie, e si traducano in nuove iniziative imprenditoriali con assunzioni di nuovi rischi" (Cass. 8/10/1979 n.5190); in tale ottica va dunque considerato il divieto di porre in essere "nuove operazioni" imposto dall'art.2279 a carico dei liquidatori, ove per "nuove operazioni" devono intendersi tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alla liquidazione delle attività sociali, "costituiscono viceversa atti di gestione dell'impresa sociale, finalizzata al conseguimento di un utile sociale, da ritenersi del tutto inefficaci per carenza di potere" (tra le tante vedi Cass. 6/2/99 n.1037; 17/11/97 n.11393, 19/10/95 n.9887); così pure deve ritenersi che "ricadono sotto il divieto di intraprendere nuove operazioni anche attività che si ricollegano ad una convenzione stipulata in epoca anteriore alla messa in liquidazione" (Cass. 22/11/71 n.3371).
                 Premesso quanto precede, pare allo scrivente che un'eventuale prestazione del consenso alle iscrizioni ipotecarie "de quibus", così come richiesto dal comma 3.2 della convenzione stipulata tra E.M.S. e XXXX, costituirebbe assunzione di nuovi rischi e, dunque, nuovi debiti incompatibili con attività strettamente indispensabili alle operazioni di liquidazione e ciò indipendentemente dalla provenienza di tale incombenza dalla citata convenzione, nonchè da ulteriori considerazioni sui vantaggi che tale  garanzia potrebbero derivare per il patrimonio dell'Ente in liquidazione. Pertanto deve ritenersi che il divieto posto dall'art.2279 "operi nella fattispecie, impedendo di fatto la prestazione del consenso in argomento in quanto rientrante, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, nel novero delle "nuove operazioni" vietate dopo la messa in liquidazione dell'Ente.
                 Si osserva, comunque, che la questione potrà eventualmente essere rivalutata da codesto Assessorato se e quando, in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 5/99 ed, in particolare, dell'art.2, i beni immobili interessati entreranno a far parte del patrimonio della Regione Siciliana.
                 Nei termini il reso parere.
   
   * * *


             Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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