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Gruppo XIV 272.2000.11

OGGETTO: Stipendi e salari.- Trattamento economico.- Compenso FES.- Direttori regionali.


ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
(Rif. nota n. 8343/Gr. III/A del 6
ottobre 2000)

e, p.c. DIREZIONE REGIONALE
DEL PERSONALE E DEI SS.GG.

L O R O S E D I


1.- Con la nota emarginata, premesso che:
* in sede di contrattazione decentrata relativa all'Assessorato richiedente sono stati determinati i criteri per l'attuazione dei piani di lavoro previsti dall'art. 18, comma 1, lett. a), del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, come sostituita dall'art. 4 del D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38, e sono stati fissati i criteri di ripartizione delle somme destinate al Fondo efficienza servizi (FES):
* nella stessa sede contrattuale (cfr. verbale del 6 ottobre 1999) è stato concordato che "il compenso FES da attribuire al Direttore regionale equivale a 2,5 volte del corrispondente parametro relativo a quello spettante al Dirigente superiore";
* con interpretazione delle stesse parti (cfr. verbale del 15 maggio 2000) è stato chiarito che la statuizione relativa al compenso FES per il Direttore "è da intendersi per i Direttori delle tre Direzioni dell'Assessorato LL.PP., trattandosi di piani di lavoro la cui attività necessariamente è stata coordinata dai Sigg.ri Direttori";
si rappresenta all'attenzione dello scrivente, per acquisirne l'avviso, che la Ragioneria centrale della stessa Amministrazione, dando corso al provvedimento con il quale si autorizzava il pagamento delle competenze spettanti al personale che ha partecipato ai piani di lavoro dell'anno 1999, ha restituito i titoli di spesa relativi ai Direttori richiedendo dei chiarimenti, e rilevando che, essendosi costituito un solo Nucleo di valutazione, anziché uno per ciascuna Direzione, l'attività svolta - attinente appunto alla valutazione e controllo dei progetti di tutte le tre Direzioni dell'Assessorato - è riconducibile alla sola Direzione presso la quale è stato costituito il Nucleo, e che il particolare criterio retributivo previsto per il Direttore regionale "ancorchè non si rinvenga in alcuna disposizione di legge o amministrativa, avrebbe comunque una sua ragion d'essere solo ed esclusivamente per il Direttore che presiede il Nucleo, mentre per gli altri Direttori è ammissibile il compenso per la qualifica rivestita".
Il richiedente Assessorato osserva, a tal proposito, che, ad avviso del medesimo, "l'obbligo del pagamento deriverebbe soltanto dalla parte negoziale".


2.- In ordine alla problematica proposta si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 31 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, nell'ipotesi di controversie sull'interpretazione di clausole contrattuali - ivi comprese quelle contenute in accordi decentrati - la definizione del significato delle medesime è rimessa alla consensuale determinazione delle parti sottoscrittrici.


3.- Ad ogni buon fine, non intendendo lo scrivente esimersi dalla consulenza richiesta, si esprime - in termini generali - il seguente avviso sulla problematica proposta.
L'art. 18 del citato D.P.Reg. 11/1995, e successive modifiche ed integrazioni, nel disciplinare l'utilizzo del FES istituito presso ciascun ramo dell'Amministrazione, prevede che lo stesso sia destinato all'erogazione di compensi al personale che consegua un incremento della produttività in base ad individuati parametri, che per quanto qui rileva, attengano al "miglioramento organizzativo dell'attività gestionale delle strutture dell'Amministrazione da attuarsi con la realizzazione di piani di lavoro che traducano in obiettivi operativi le finalità generali dell'azione amministrativa, individuandone i livelli di priorità degli obiettivi programmati e prevedendone i tempi di attuazione in relazione ai vincoli connessi".
Il piano di lavoro, dunque, è stato individuato quale strumento di produttività infraoraria, atto ad incentivare il raggiungimento dei risultati prefissati ed a consentirne una verifica ed una valutazione anche sotto il profilo della qualità, efficienza ed efficacia.
Il relativo progetto appare destinato ad investire e coinvolgere l'intera attività della struttura interessata e presuppone un pregnante e sostanziale supporto da parte del Direttore preposto alla struttura medesima e di essa responsabile; partecipazione da ritenersi imprescindibile per la necessaria gestione complessiva e globale del piano, e conseguentemente per la realizzazione degli obiettivi pianificati.
La funzione organizzatoria propria di ciascun Direttore trova quindi, in buona sostanza, ulteriore estrinsecazione nella predisposizione del progetto, nella pianificazione delle attività e nel coordinamento delle azioni.
Il compenso attribuito al Direttore trova dunque fondamento nell'imputabilità allo stesso delle individuate funzioni e responsabilità, e dunque, sostanzialmente, nella partecipazione dello stesso al piano di lavoro di che trattasi, mentre estranea, o quantomeno marginale, a tali fini, appare l'attività svolta dal medesimo a titolo di Presidente del Nucleo di valutazione.
Detto organo, invero, ha esclusivamente il compito di accertare la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmati, e certamente riduttivo per la rilevanza e la valenza del complesso di funzioni a ciascun Direttore ascritte, sarebbe il ritenere l'attività dal medesimo esercitata nel presiedere il Nucleo prevalente, o comunque di per se qualificante l'intera sua partecipazione all'azione amministrativa.
Si rileva ancora che, come peraltro emerge dal D.A 761/3 - atto in ordine al quale è sorta la problematica in questione - il compenso per il Nucleo di valutazione, e quindi per le attività svolte dai soggetti che ne fanno parte, assume autonoma e diversa configurazione, non confondendosi in alcun modo con il compenso attribuito ai Direttori per le attività proprie.
Premesse tali considerazioni, si osserva, conclusivamente, che non ostando comunque alcuna disposizione di legge alla corresponsione del compenso FES di che trattasi - determinato nella misura pari a 2,5 volte il compenso del Dirigente superiore - sia al Direttore preposto alla Direzione lavori pubblici, sia all'Ispettore tecnico ed all'Ispettore regionale tecnico, occorre operare esclusivo riferimento agli accordi intercorsi in sede di contrattazione decentrata; sede idonea, ed esclusiva, per l'assunzione delle determinazioni concernenti gli istituti contrattuali rimessi a tale negoziazione.


4.- Il presente parere viene reso anche alla Direzione regionale del personale e dei servizi generali - cui risulta istituzionalmente ascritta la materia dello "stato giuridico ed economico del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale" - per una opportuna conoscenza, nonché per consentire di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce questo Ufficio si riserva eventuali approfondimenti.


5.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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