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Gruppo VI                                /269.00.11

OGGETTO: Acquisto di mezzi audiovisivi da destinare alle scuole materne e dell'obbligo - L. r. 20 aprile 1976, n. 40, art. 1 lett. b).

   
   
   
                                              Assessorato Regionale dei
                                              beni culturali ed ambientali
                                              e della pubblica istruzione
                                              Direzione regionale istruzione
                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede il parere allo Scrivente "circa la possibilità di annoverare tra i mezzi audiovisivi i computers con relativo corredo" relativamente a quanto previsto dalla L.r. 20 aprile 1976, n. 40, art. 1 lett. b), che prevede "la concessione di contributi" in favore dei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti, "per l'acquisto di mezzi audiovisivi " da destinare alle "scuole materne elementari e dell'obbligo".
                 L'Assessorato richiedente ritiene invero, che se da un lato il computer permette contestualmente la visione di filmati e l'ascolto di brani vocali e musicali, d'altro canto difficoltosa sarebbe la fruibilità di tali apparecchi da parte di più utenti sia per le piccole dimensioni dello schermo che per la modesta potenza acustica.
                 Inoltre, sarebbe alquanto limitativo utilizzare il computer solo come strumento audiovisivo viste le molteplici e complesse capacità funzionali dello stesso, oltre che antieconomico data la spesa invero assai esosa per il bilancio regionale che verrebbe eccessivamente gravato con conseguente danno all'erario.
   
                 2. Sulla questione sottoposta all'esame dello Scrivente si osserva quanto segue.
                 L'art. 1 della l.r. 20 aprile 1976, n. 40, dispone tra l'altro che "l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere.... all'acquisto di mezzi audiovisivi da destinare alle scuole... limitatamente ai comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 90 per cento".
                 Ai fini dell'esatta interpretazione della dizione "mezzi audiovisivi", anche in relazione a quanto prospettato da codesta Amministrazione circa la eventuale possibilità di far rientrare tra questi i computers, si osserva che, per mezzo audiovisivo deve intendersi lo strumento che associa l'ascolto dei suoni (testo registrato) e la visione di immagini (proiezione di diapositive, film, videocassette, etc.) a scopo informativo o didattico.
                 Il computer può, invece, definirsi come apparecchio elettronico in grado di svolgere operazioni matematiche e logiche e di memorizzare informazioni ad una velocità e in una quantità superiori a quelle di cui è comunemente capace il cervello umano; trattasi invero di una macchina di tipo particolare che non produce energia, ma informazioni. Compito essenziale del computer è di ordinare e di trattare, secondo parametri e istruzioni provenienti dall'esterno, grandi masse di dati.
                 Pertanto, se da un lato, il significato letterale del termine "audiovisivo" sembrerebbe poter includere anche il computer, è pur vero, dall'altro, che l'utilizzo del personal computer come strumento a principale valenza audiovisiva comporterebbe uno svilimento dell'apparecchio stesso in relazione alle sue straordinarie potenzialità.
                 Infatti si osserva che la direttiva CEE del 29 maggio 1990 definisce il video-terminale come "uno schermo alfa numerico o grafico indipendentemente dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato, dotato di una tastiera o altro sistema di immissione dati, cioè il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante etc.".
                 Peraltro il computer per poter funzionare correttamente necessita dei cosiddetti "sistemi operativi", caricati nella memoria principale dello stesso, i cui compiti sono numerosi e complessi.
                 Per esempio forniscono gli strumenti per caricare in memoria e mandare in esecuzione programmi applicativi, oppure memorizzare o cancellare, programmi e file di dati; oppure per controllare l'interfaccia tra l'utente e il PC, cioè il modo con cui il computer dialoga con l'utente. Le relative applicazioni del computer sono inoltre numerose e certamente sono di ausilio a chi studia e a chi insegna. Tuttavia la stessa definizione di personal computer sta ad indicare che lo stesso è utilizzabile attraverso la tastiera e i comandi da un utente per volta e pertanto mal si adatterebbe, anche per le ridotte dimensioni e l'alto costo, ad un limitato uso di tipo audiovisivo da riservare a gruppi numerosi di allievi di scuole materne e dell'obbligo.
                 Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, posto che i tradizionali mezzi audiovisivi" quali proiettori, lavagne luminose dotati di stereo per l'ascolto delle lezioni registrate, che permettono peraltro una fruibilità contestuale da parte di più utenti, realizzano lo scopo didattico con una significativa minore spesa, si ritiene possa condividersi l'orientamento di codesta Amministrazione nel senso che "i mezzi audiovisivi" di cui all'art. 1, 1° comma, lett. b) della L.r. 20 aprile 1976, n. 40, debbano essere intesi in senso stretto, con esclusione dunque dei computers.
                 Nei termini il parere dello Scrivente.
   
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                 Si ricorda infine che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8/9/98 n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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