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Coloro che invece "non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice" (art. 6, ultimo comma, l.r. n. 28/1963. |
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Come si evince dalla legislazione regionale succitata, l'esercizio da parte dell'assegnatario del diritto di riscatto non resta, com'è ovvio, senza influenza sul rapporto preesistente di locazione. Anzi, per argomentazione a contrario delle disposizioni contenute nel citato ultimo comma dell'art. 6 della l.r. n. 26/1963, sembra potersi affermare che per coloro che esercitano la facoltà di riscatto il rapporto non potrà più essere considerato come locazione semplice, quanto meno ai fini del sistema di pagamento del riscatto a seguito dell'instaurarsi del c.d. rapporto di riscatto tra istante ed ente, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di cessione in proprietà. |
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A conferma del superiore assunto giova osservare che il primo comma dell'art. 2 della L.r. 26/63 prevede che "il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente da computarsi fino alla data della presentazione della domanda di cessione in proprietà dell'alloggio medesimo". |
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Dalla suddetta disposizione sembra invero potersi inferire che il legislatore riconosce la sussistenza del rapporto locativo fino alla data della presentazione della domanda di cessione in proprietà dell'alloggio e che da tale data - la quale assume importanza fonda- |
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In tal senso si è peraltro espresso pure il C.G.A., Sezioni Riunite, nel parere 184/83 del 6/3/84 (richiamando il precedente parere n.38 del 23/3/1966) relativo al ricorso straordinario proposto dal Sig. F., laddove afferma che è dalla data di presentazione della domanda di riscatto che "devono farsi decorrere gli effetti dell'attribuzione della stessa, anche se le formalità relative si sono perfezionate in epoca successiva con conseguente decorrenza da tale data del sistema di pagamento del riscatto e di assorbimento nelle quote di riscatto del canone frattanto pagato a titolo di locazione". |
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Infine, è il caso di evidenziare che - come affermato dalla Corte Costituzionale, sent. 23/7/1980, n.122 - a seguito della presentazione dell'istanza di cessione dell'interessato "gli Enti.... si trovano a dovere svolgere un'attività non meramente discrezionale, ma legata alla realizzazione di un diritto soggettivo ad essi affidata e suscettibile, come tale, di ogni controllo e tutela dell'ordinamento, ivi compreso il risarcimento del danno". |
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Pertanto la lunga decorrenza di tempo tra la suddetta istanza e la stipula del contratto, dovuta ad inerzia colpevole dell'ente assegnante, espone quest'ultimo ad eventuale obbligo risarcitorio (Cass. 8/10/85, n.4860; Cass. SS.UU. 29/3/89, n.1551; Cass. SS.UU. 9/11/92 n.12072; Cass. II, 14/7/94, n. 6621). |
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In base alle suesposte considerazioni, sembra allo scrivente che non sussista a carico del Sig. F. l'obbligo di versare i canoni di locazione successivamente alla istanza di cessione e che eventuali somme versate debbano essere scomputate dal prezzo d'acquisto. |