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Gruppo V                            254.00.11

OGGETTO: Contributi di cui all'art.14 della l.r. 30 marzo 1998, n.5 - Erogabilità agli utenti del vettore "XXXX".

   
                                          Assessorato regionale
   turismo, comunicazioni
   e trasporti
   P A L E R M O



                 1. Il primo comma dell'art.14 della l.r. 30 marzo 1998, n.5 prevede: "Al fine di consentire il rimborso del 50 per cento del prezzo del biglietto pagato dai residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria nonchè da coloro che svolgono attività lavorativa nelle stesse, sulle tratte aeree che collegano le suddette isole con la Sicilia, l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti accredita ai sindaci dei comuni interessati le somme occorrenti ...".
                 In relazione a tale norma codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio il quesito se i contributi ivi contemplati si applichino anche ai fruitori del vettore "XXXX", che effettua regolari collegamenti con le predette isole mediante cosiddetti voli "charter di linea".
   
                 2. Al quesito - che sembra riguardare l'applicabilità del citato art.14 a voli "charter" e dunque a rigore non "di linea" - sembra potersi rispondere in senso affermativo in base al tenore letterale e all'interpretazione logica della disposizione interessata.
                 Ed invero, sebbene la rubrica di quest'ultima abbia riguardo ai servizi aerei "di linea", il testo della disposizione si limita a menzionare  le "tratte aeree" che collegano le isole interessate con la Sicilia, senza neanche alludere alla regolarità del servizio che è però, secondo questo Ufficio, implicita nel concetto di collegamento.
                 Se dunque, come si afferma nella richiesta d'avviso, i collegamenti effettuati dal vettore "XXXX" avvengono da tempo con periodica regolarità, nulla sembra opporsi, a parere dello Scrivente, all'applicabilità a tali collegamenti del beneficio di cui trattasi.
                 Tale conclusione, del resto, da un lato appare in armonia con il principio, ricorrente nella letteratura giuridica in tema d'interpretazione delle leggi (cfr. "L'interpretazione della legge" - G. Tarello, ed. Giuffrè), "rubrica legis non est lex" e con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intitolazione di una norma rappresenta soltanto un elemento interpretativo che può valere a chiarire il significato da attribuire ad essa in quanto coincida con il suo contenuto o quanto meno da esso non sia contraddetto (cfr. Cons. di St. 7 marzo 1972, n.163), dall'altro risulta confermata dalla differente dizione utilizzata nelle precedenti disposizioni di contenuto analogo a quella oggi in esame e da questa travolte (cfr. art.14 terzo comma l.r. n.5/1998) che avevano espressamente riguardo a "enti e società esercenti servizi aerei di linea", che erano peraltro destinatari dei contributi ivi previsti (cfr. art. 1 l.r. 4 dicembre 1978, n.63)
   * * *

             Ai sensi dell'art.15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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