Gruppo    IV                          /253.00.11

OGGETTO: L.R. 10/93 - Art.57, commi 4 e 5. Prezzo chiuso. Quesiti.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           lavori pubblici
                                                           Ispettorato Regionale
                                                           Tecnico
                                                           Direzione Tecnica
                                                           PALERMO
   
   
   1.            Con la nota che si riscontra viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'interpretazione dei commi 4 e 5 dell'art.57 della l.r. 10/93, concernenti l'applicazione del sistema del prezzo chiuso nel caso di ritardo nella consegna dei lavori di oltre un anno dalla data dell'offerta. In particolare viene chiesto:
   a) " se l'aumento del 5 per cento annuale sia da calcolare sull'intero importo netto dei lavori affidati per tutto il periodo che va dal primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte fino alla data di consegna e, successivamente, la percentuale così raggiunta, ulteriormente incrementata del 5 per cento, venga applicata al corrispettivo netto dei lavori da eseguire nell'anno successivo alla consegna e così via applicando la percentuale di volta in volta aumentata del 5% all'importo netto dei lavori da eseguire in ogni anno fino all'ultima percentuale da applicare ai residui lavori da eseguirsi nell'arco di tempo restante sempre secondo programma;
   b) ovvero se il citato 5° comma limiti l'applicazione del prezzo chiuso al solo periodo ricompreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna, senza tener conto dei tempi di esecuzione dei lavori dato che, sin dall'inizio, non era nelle intenzioni dell'Amministrazione appaltante fare ricorso al sistema del prezzo chiuso;
   c) se in quest'ultimo caso, ove il periodo come sopra ricompreso sia inferiore all'anno, l'aumento sull'importo dei lavori da eseguirsi nell'anno debba calcolarsi con proporzionalità temporale o invece debba prescindere dal tempo trascorso dal 1° giorno del 2° anno e la data di consegna;
   d) se sia conforme a norma l'ipotesi di sviluppo lineare dei lavori nel tempo nel caso in cui, ancorchè obbligatorio, non sia stato predisposto per tempo il programma dei lavori da allegare al C.S.A. ovvero debba, ex post, adottarsi il suddetto programma mediante atto aggiuntivo al contratto".
             Si rappresenta al riguardo che l'orientamento prevalente in seno all'Ispettorato richiedente, "per analogia a quanto previsto dalla soppressa revisione dei prezzi contrattuali, è quello di cui al superiore punto a), ritenendo più rispondente alla ratio della norma l'aumento del 5% sugli importi annuali a partire dal 1° giorno del 2° anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte fino alla data di ultimazione dei lavori secondo programma".
   
   2.            In ordine ai quesiti sub a) b) e c) va innanzitutto osservato in via generale che il comma 4 dell'art.57 della l.r. n.10 del 1993, che disciplina una particolare ipotesi di applicazione del sistema del prezzo chiuso, quella che si verifica nel caso di ritardo di oltre un anno nella consegna dei lavori rispetto alla data fissata come termine di ricezione delle offerte, deroga alla regola della facoltatività della scelta del prezzo chiuso stabilita nel precedente articolo 56. Invero la particolare ipotesi di prezzo chiuso, disciplinata dall'art.57, co.4, trova applicazione "anche se inizialmente non stabilito".
                 In detta ipotesi il sistema del prezzo chiuso non ha più natura convenzionale ed assolve alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, per una presunzione assoluta di parziale compromissione derivante dal ritardo prolungato oltre un anno della consegna dei lavori e che prescinde dalla prova del verificarsi di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera.
                 Il successivo comma 5 dell'art.57 innova il sistema di decorrenza degli incrementi percentuali rispetto alla previsione del comma 1, dal momento che è stato previsto che la decorrenza non è più ancorata al momento della consenga dei lavori ma obbliga a tenere conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.
                 Ed invero l'applicazione automatica del prezzo chiuso è limitata dalla succitata disposizione al solo periodo ricompreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna dei lavori, senza tener conto del successivo lasso di tempo di esecuzione dei lavori. Se, ad esempio, la data fissata per l'offerta è l'1.6.1995 e la data di consegna dei lavori l'1.7.1996 il prezzo chiuso trova applicazione per il periodo tra l'1.6.1996 e l'1.7.1996. Se la data fissata per l'offerta è l'1.6.1995, la data consegna lavori: 1.10.1997 la durata dei lavori: 20 mesi, il periodo di applicazione del prezzo chiuso è quello dall'1.6.1996 all'1.10.1997. Se infine la data fissata per l'offerta è l'1.6.1995, la data consegna lavori: 1.7.1998 e la durata dei  lavori: 20 mesi, trova applicazione il prezzo chiuso limitatamente al periodo che va dall'1.6.1996 all'1.2.1998. In quest'ultimo esempio invero il riferimento temporale non è più a quello della consegna dei lavori (1.7.1998) ma a quello necessariamente antecedente (1.2.1998) corrispondente a quello della durata dei lavori (mesi 20), atteso che l'art.57, co.5, ultimo periodo, prescrive che il periodo di applicazione del prezzo chiuso non può eccedere quello della durata dei lavori ("fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma").
                 Altre interpretazioni diverse da quella suesposta si appalesano in contrasto con il disposto di legge che costituendo norma che deroga al principio della immodificabilità del corrispettivo non può che essere di stretta interpretazione.
                 Giova all'uopo ricordare - e ciò vale anche per quanto riguarda quel che si dirà a proposito della problematica concernente le percentuali di aumento - che il sistema del prezzo chiuso, sebbene sia noto come metodo alternativo alla revisione prezzi, non è concettualmente inquadrabile nell'ambito dell'istituto revisionale, configurandosi come istituto autonomo rispetto a quello della revisione prezzi, da cui pertanto non può mutuare criteri e parametri. Si tratta in particolare di un sistema teso principalmente a contemperare, da un lato, l'esigenza di garantire la stabilità dei bilanci mediante l'introduzione di impegni finanziari ben definiti, e dall'altro la peculiare finalità degli appalti di opere pubbliche e cioè il perseguimento di interessi pubblici mediante la realizzazione di opere pubbliche (cfr. Salamone, Il sistema del prezzo chiuso nei contratti di appalto di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi della Regione Siciliana, in Riv. Trim App. 1994, p.277).
                 Per quanto riguarda le percentuali di aumento, il succitato 5 comma nulla dispone, implicitamente rinviando al comma 1. Quest'ultimo prevede l'aumento del prezzo contrattuale nella misura fissa del 5% a scalare, calcolato, cioè, sul valore netto dei lavori da eseguire secondo programma nel corso del primo anno (quest'ultimo riferimento è ovviamente per l'ipotesi che ci occupa, cioè, quella disciplinata dai commi 4 e 5 dell'art.57, perchè, nel regime ordinario del prezzo chiuso, il primo anno dei lavori non è soggetto ad aumenti) e per gli anni successivi sul valore residuo all'inizio di ciascuno di essi.
                 Giova ricordare che nella normativa regionale "il sistema di calcolo viene previsto con riferimento all'entità dei lavori che vanno eseguiti nell'arco dell'anno indipendentemente dalla precisazione che detti lavori devono essere realizzati nell'arco dell'intero anno o in una frazione di esso. Detta precisazione fa propendere per la tesi che gli aumenti si applicano anche alle frazioni di anno" (cfr. Salamone, op.cit. p.281).
                 In ordine infine al quesito sub d) va osservato che il programma dei lavori va sempre predisposto ed allegato al progetto esecutivo e cioè tanto nell'ipotesi di scelta discrezionale di avvalersi del sistema del prezzo chiuso, quanto nella possibilità che ricorra l'ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori. Invero l'art.57, comma 7, impone inderogabilmente agli enti appaltanti di "predisporre, indipendentemente dal valore, dall'oggetto e dalla durata del contratto" apposito programma dei lavori, pure peraltro richiamato dal precedente comma 5.
                 E' pertanto di tutta evidenza che, nell'ipotesi in cui il programma non sia stato predisposto per tempo, deve essere adottato mediante atto aggiuntivo al contratto seguendo ovviamente lo sviluppo dei lavori dallo stesso programma previsto (cfr. ultimo inciso del comma 5 dell'art.57).
   

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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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