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Gruppo XV 251.00.11

OGGETTO: Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento (C.P.T.A.) - Uffici di segreteria. Spese di funzionamento - Spese condominiali e per acqua.




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO


1. Con nota n. 10558/Gr. IX del 22 settembre 2000, codesto Assessorato ha trasmesso allo Scrivente la richiesta di parere formulata dall'Ufficio di segreteria di una Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente, con la quale viene chiesto se le spese condominiali e per canoni d'acqua rientrino tra le spese di funzionamento, a carico della Regione, ovvero se debbano gravare sulla Provincia regionale intestataria del contratto di locazione dei locali sede dell'Ufficio medesimo, rappresentando che, in fattispecie, la Provincia regionale non ritiene che le predette spese debbano gravare sul proprio bilancio.

Codesto Assessorato, in proposito, stante che la Provincia regionale con il contratto di locazione de quo ha assunto, oltre che l'onere del canone di locazione, anche quello delle spese condominiali e per acqua, nonché le spese di ordinaria manutenzione, ritiene che le predette spese debbano far carico alla Provincia regionale.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.


Le commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento vennero istituite, con l'art. 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e succ. modif., presso gli uffici del medico provinciale.

Conseguentemente alla soppressione degli uffici del medico provinciale, operata con l'art. 17 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, con l'art. 11 della l.r. 40/1995, modificando il decimo comma dell'art. 16 della l.r. n. 39/1977 si è provveduto ad allocare le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento presso le Province regionali prevedendo l'istituzione dei relativi uffici di Segreteria, onerando la Presidenza della Regione della dotazione del personale per gli uffici e le province regionali della provvista dei locali e attribuendo all'Assessorato regionale per il territorio e per l'ambiente l'onere delle spese di funzionamento per gli uffici in parola.

Con riferimento alla questione sottoposta, va rilevato, preliminarmente, che -per stabilire se gli oneri in oggetto debbano essere sopportati dalla Provincia regionale piuttosto che da codesto Assessorato- non può assumersi come fonte dell'onere per la Provincia regionale medesima il contratto di locazione relativo ai locali.

Infatti l'assunzione contrattuale degli oneri predetti da parte della Provincia è avvenuta negli esclusivi confronti della parte locatrice, onde escludere che questa debba sopportare gli oneri in questione, strettamente collegati all'utilizzazione del bene, non già alla proprietà.

Ciò posto, non sembra che -nel sistema di ripartizione degli oneri relativi agli Uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento- gli oneri in esame debbano gravare sulle Provincie regionali, stante che queste sono onerate soltanto della provvista dei locali (art. 16, comma 12, l.r. 78/1980 e succ. modif. ed integrazioni), mentre le spese di funzionamento sono a carico di codesto Assessorato.

Le spese condominiali a carico del conduttore di un immobile, infatti, sono correlate all'utilizzazione del bene locato e ineriscono la custodia, pulizia, illuminazione etc. delle parti comuni dell'edificio. E, quindi, restano connesse al funzionamento degli Uffici in parola, non dissimilmente dal caso in cui la Provincia metta a disposizione un locale autonomo, la cui gestione -anche delle parti considerate condominiali in un edificio- sarebbe a totale carico dell'Ufficio che lo utilizza.

A maggior ragione debbono rientrare tra le spese di funzionamento quelle relative al consumo di acqua, dal momento che attengono direttamente all'utilizzazione della stessa nell'ambito della gestione dell'Ufficio.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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