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Gruppo    III                        /249.11.2000

OGGETTO: Consorzi A.S.I. della Sicilia - Applicazione art. 23 L.r. 10/2000.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           dell'Industria
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica posta dal Consorzio A.S.I. di XXXX che, con delibera n. 127 del 6 luglio 2000, ha autorizzato il trasferimento, per mobilità volontaria, di un dirigente tecnico del consorzio acquedotto "YYYY" di CCCC, presso lo stesso consorzio (A.S.I.) ai sensi dell'art. 23 L.r. n. 10/2000.
                 La delibera citata è stata annullata da codesto Assessorato il quale ha ritenuto necessario il compimento di taluni adempimenti preliminari, primo fra tutti l'adozione, da parte dei Consorzi, di appositi regolamenti di adeguamento alla legge di riforma. Di contro, il consorzio sostiene che l'applicazione dell'art. 23 della L.r. 10/2000 non è subordinato ad alcun regolamento, essendo inserito nel titolo III e non nel titolo I della legge regionale citata.
   
                 2. Sulla problematica posta, lo scrivente Ufficio condivide l'orientamento manifestato da codesto Assessorato.
                 Invero, ad avviso dello scrivente, l'obbligo imposto agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione dall'art. 1 della L.r. 10/2000 comporta, preliminarmente, una generale riorganizzazione dell'Ente.
                 Né va dimenticato che scopo fondamentale della legge di riforma, che anche gli Enti interessati devono perseguire, è quello di "razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale..." nonchè "realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane..."; ne consegue che, indipendentemente dalla collocazione materiale dell'art. 23 (titolo III), motivi di connessione logica e regole di buona amministrazione impongono agli enti interessati prima di attuare gli istituti normativi contenuti nella legge di riforma, di procedere - con regolamento - alla riorganizzazione dell'Ente, il che comporta, quanto meno, la verifica dei carichi di lavoro e la revisione della pianta organica. Di scarso rilievo appare, pertanto, la circostanza che, in atto, sarebbe vacante il posto per il quale è stato richiesto e autorizzato il trasferimento poichè tale vacanza dovrà risultare dalla verifica della pianta organica e quindi dopo che l'ente ha quantificato il numero dei dirigenti (e degli operatori in genere) di cui necessita per il raggiungimento delle proprie finalità.
                 Pertanto si ritiene che non possa legittimarsi la mobilità del personale né presso il Consorzio né dal Consorzio presso altri Enti se non saranno posti in essere, preliminarmente, i regolamenti di organizzazione richiesti dalla normativa di riforma.

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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