Gruppo    IV                          /246.00.11

OGGETTO: D.P.R. 683/77. Uffici del Genio Civile - Immobili sedi degli Uffici - Alloggi di servizio compresi negli immobili. Trasferimento alla Regione. Quesito.

   
   
                                              Presidenza della Regione
                                              Direzione del Personale e
                                              dei Servizi Generali
                                              Demanio e Patrimonio. Gruppo IV
                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene chiesto di conoscere se con il D.P.R. n. 683/1977 sono stati trasferiti alla Regione gli immobili sede degli Uffici del Genio Civile "nella loro totalità", inclusi in particolare gli alloggi di servizio compresi negli edifici.
                 Rappresenta in proposito codesta Amministrazione che il Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio - "mediante varie note, ha inteso escludere dal trasferimento gli alloggi di servizio... e incaricato il Provveditorato OO.PP. per la Sicilia affinchè... provvedesse a stilare appositi piani di riparto..".
   
                 2. L'art. 2 del D.P.R. n. 878/1950 (recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche") modificato dal D.P.R. n. 683/77 dispone il passaggio alle dipendenze della Regione siciliana - in connessione con l'attribuzione ad essa delle funzioni in materia di urbanistica e lavori pubblici - degli "uffici del genio civile a competenza generale, con esclusione delle sezioni... che esercitano funzioni rimaste di competenza statale" (comma 1); e prevede altresì che tale trasferimento comporta "la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento" (comma 2).
                 Come si evince dalle disposizioni citate, il legislatore ha inteso correlare al trasferimento delle funzioni e degli uffici, la disponibilità dei locali prevedendo la "devoluzione con effetto traslativo automatico" degli immobili sede degli uffici e delle connesse pertinenze (cfr. Corte Cost. sent. 23 dicembre 1994, n. 444). Tale trasferimento è, pertanto, avvenuto ope legis, in base alle norme di attuazione dello Statuto, e interessa l'intero immobile, globalmente considerato, comprensivo cioè di tutti gli accessori e le pertinenze, (e non la sola parte di fabbricato adibita a sede dell'ufficio stesso), inclusi gli alloggi di servizio (cfr. Cass., I 20/8/92, n. 9683; Cass., I, 25/1/96, n. 10425; Cass. I, 26/1/99, n. 629).
                 Invero, tra l'immobile, sede degli uffici, e gli alloggi di servizio sussiste un rapporto pertinenziale, inteso come rapporto economico-giuridico di strumentalità e complementarità funzionale, che involge l'applicabilità del principio di cui all'art. 818 c.c. ai sensi del quale gli atti ed i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale, salvo che non sia diversamente previsto, comprendono anche le pertinenze (Cass. n. 9683/1992 cit.).
                 Giova infine ricordare che, per quanto riguarda le modalità di trasferimento degli immobili de quibus, il Ministero delle Finanze deve - per il principio di leale cooperazione cui deve ispirarsi il sistema complessivo dei rapporti tra Stato e Regioni - cercare l'intesa con l'Amministrazione regionale come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 444/1994.
                 L'intesa è, infatti, come più volte chiarito dalla Corte, una "tipica forma di coordinamento paritario, in quanto comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultimo deve risultare come il prodotto di un accordo e, quindi, di una negoziazione diretta tra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quello la cui volontà deve concorrere alla decisione stessa" (Corte Cost., sentt. n. 444/1994; n. 116/1994; n. 21/1991 e n. 220/1990).
   

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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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