Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo    II                          /245.00.11

OGGETTO: Art.41, c.1, L. 27.12.1997, n.449. Soppressione organi collegiali.

   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           degli enti locali
                                                           PALERMO
   
                           e, p.c.                  Segreteria generale
                                                           SEDE
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           cooperazione, commercio
                                                           artigianato e pesca
                                                           PALERMO
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           territorio ed ambiente
                                                           PALERMO
   
1.            Con la nota nn.470/III del 5 settembre s., codesto Assessorato ha consultato questo Ufficio sull'applicabilità nell'ambito della Regione siciliana della norma suindicata, relativa alla soppressione di tutti gli organi collegiali con funzioni amministrative che non siano ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato con provvedimenti dei rispettivi organi di direzione politica da adottarsi entro sei mesi dallo  inizio di ogni esercizio finanziario.
                 Il quesito riguarda in particolare la sopprimibilità per tale via della Commissione comunale edile e della Commissione prevista dall'art.7 della l.r. 1 marzo 1995, n.18, in materia di mercati su aree pubbliche.
                 L'Amministrazione richiedente ritiene che l'applicazione dell'art.41 della l. 27 dicembre 1997, n.449 trovi un limite nel contrasto con "disposizioni legislative e comunque o in subordine" con "specifiche disposizioni riguardanti materie riservate alla ... competenza esclusiva regionale .." - anche se si sostiene, "di contro, che la semplificazione amministrativa di che trattasi trova titolo o ulteriore esplicazione di un assetto gestionale che lascia all'organo politico potere di indirizzo"; nonchè "quando riguardi commissioni che concretano rappresentanze corporative", come nel caso di quella di cui all'art.7 l.r. n.18/1995 cit.
                 La nota in riferimento è stata estesa per conoscenza all'Assessorato regionale del territorio ed ambiente ed a quello della cooperazione, commercio, artigianato e pesca, "per eventuali e solleciti apporti di competenza".
                 Il primo dei due rami di amministrazione interessati, con lettera n.5301/XXII dell'8 settembre s., ha inviato allo Scrivente copia della propria nota n.5071 del 25 agosto c.a. di risposta ad un quesito del Comune di TTTT in ordine alla soppressione della commissione edilizia comunale ai sensi dell'art.41, c.1, l.449/1997, con la quale si propende per la conservazione di tale organo consultivo "in quanto innanzitutto non risultano abrogate le disposizioni sulla obbligatorietà del parere dello stesso organo sulla domanda di concessione edilizia" e in secondo luogo perchè dal carattere non vincolante del parere reso dalla commissione in discorso si desumerebbe che "tale organo collegiale non abbia funzioni amministrative, come propriamente precisato nel citato art.41, nel senso  cioè di emanare un atto conclusivo del procedimento".
   
   2.            La questione posta ad avviso dello Scrivente va risolta in base ai principi generali in tema di rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale.
                 Com'è noto la diretta applicabilità in Sicilia di leggi dello Stato in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva della Regione è condizionata al presupposto che quest'ultima non abbia legiferato in modo difforme nelle materie considerate. A tale principio fanno eccezione soltanto le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica in virtù del corrispondente limite fissato nell'art.14 dello Statuto. Ma tale carattere non sembra ravvisabile nella norma in esame, non essendo sufficiente a tal fine l'obiettivo del mero contenimento della spesa disgiunto dall'accrescimento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (cfr. Corte cost., sent. n.406 del 1995) - che non è detto consegua necessariamente dall'abolizione degli organi collegiali - e non riscontrandosi nella previsione de qua quella esigenza di uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale tipica dei principi insiti nelle norme riformatrici sopra indicate (tra......le tante, Corte cost. sentt. n.296 del 1993; n.153 del 1995).
                 Ciò premesso e posto che, tanto in materia di ordinamento degli enti locali (art.14, lett.p), St. Si) che di attività commerciali (art.14, lett.e), la Regione siciliana è dotata di competenza legislativa esclusiva, attualmente l'applicazione diretta ed integrale in Sicilia del citato art.41 l.449/1997 sembra preclusa dall'art.68, c.5, della l.r. 27 aprile 1999, n.10, che demanda a ciascun ramo dell'Amministrazione regionale di individuare entro quattro mesi dall'entrata in vigore di detta legge "quali organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano  mantenuto carattere di attualità e funzionalità per l'Amministrazione regionale".
                 La vigenza di tale norma, che si muove nella stessa ottica del più volte citato art.41 L. 449/1997, ma ne riduce la portata limitandola all'ambito degli organi collegiali dell'Amministrazione regionale rende inapplicabile in Sicilia l'art.96 del T.U. 18 agosto 2000 (non ancora pubblicato, ma riportato dalla stampa specializzata) che lo riproduce, non avendo quest'ultimo, per quanto sopra considerato, effetto abrogativo della norma regionale.
   
   3.            L'inapplicabilità in Sicilia dell'art.41, c.1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che fa obbligo a tutti gli enti, compresi quelli locali, di individuare gli organi collegiali indispensabili per il conseguimento dei loro fini istituzionali, non toglie che gli enti locali dell'isola in virtù della propria autonomia effettuino discrezionalmente tale individuazione.
                 Siffatta operazione tuttavia incontra certi limiti, alcuni superabili, altri no.
                 Un limite senz'altro superabile è quello costituito dalle disposizioni statutarie o regolamentari istitutive dell'organo collegiale ritenuto non indispensabile, che sono modificabili seguendo però l'apposita procedura.
                 Peraltro, deliberazioni consiliari nella materia di cui trattasi, che implichino una modifica di vigenti disposizioni regolamentari sono da ritenersi nulle ai sensi dell'art.188 dell'O.R.E.L.
                 Appaiono in assoluto invalicabili invece, in base ai principi generali sulla gerarchia delle fonti, i limiti posti dalle leggi speciali relative agli organi collegiali, alcune delle quali, peraltro, posteriori  alla L. 27 dicembre 1997, n.449 come ad es. la l.r. 2 settembre 1998, n.20, recante una disposizione integrativa della composizione della C.E.C. (art.4).
                 A fortiori ciò è a dirsi nel caso di una norma di legge che assicuri, in seno ad un organo collegiale di un ente pubblico, la rappresentanza di interessi che travalicano la sfera istituzionale dell'ente, come, per l'appunto, l'art.7, c.1, lett.d) ed e) della l.r. 1 marzo 1995, n.18 e succ. modifiche, secondo cui fanno parte della commissione comunale sul commercio su aree pubbliche, rispettivamente, "tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale ed un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale".
                 Onde appare legittimo sotto tale profilo l'intervento sostitutivo ex art.6 l.r. 8 agosto 1997, n.31, disposto con il D.A. 31 dicembre 1999, n.2654/I/X, allegato in copia alla richiesta di parere, nei riguardi del Comune di Santa Domenica Vittoria.
                 Tornando alla Commissione comunale edile, si ricorda, infine, che il problema della compatibilità di tale organo collegiale, presieduto dal sindaco, con il principio della separazione dei poteri di gestione e di indirizzo politico di cui all'art.51, c.7, l. 8 giugno 1990, n.142 è stato già affrontato da quest'Ufficio nel parere n.304/98.11 del 22 febbraio 1999 reso a codesto Assessorato.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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