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Gruppo     II                      /243.11.2000

OGGETTO: Mutui alle aziende di trasporto - Configurabilità quali aiuti di Stato.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           TURISMO, COMUNICAZIONI E
                                                           TRASPORTI
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la suindicata nota codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente sulla seguente questione.
                 L'IRFIS, a seguito di richiesta di formale istruttoria di una pratica di finanziamento ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 44 del 1979 modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 30 del 1991, ha fatto presente che con l'entrata in vigore dell'art. 52 della l.r. 4/2000 gli aiuti a finalità regionale vengono applicati nell'ambito della regola del "de minimis" fino all'approvazione della Carta degli aiuti da parte della Commissione europea. Essendo il settore dei trasporti escluso dall'applicazione della detta regola, viene chiesto se la carta degli aiuti sia stata approvata (al fine di poter dar corso ai finanziamenti in parola).
                 Come già previsto nella lettera interlocutoria di quest'Ufficio n. 14243 del 21 luglio 2000, l'approvazione della Carta degli aiuti a finalità regionale, avvenuta nel giugno c;a., non comporta l'immediata applicabilità degli aiuti che vanno adeguati ai minori orientamenti comunitari in materia e sottoposti alla relativa verifica di conformità da parte dell'Esecutivo comunitario.
                 Occorre, pertanto, preliminarmente accertare se gli interventi agevolativi in questione si configurino come aiuti di Stato a finalità regionali, al della loro attuale applicabilità.
   
                 2. L'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1979 n. 44 istituisce un fondo di rotazione presso l'IRFIS per la comunione di mutui alle aziende di trasporto esercenti autoservizi in concessione nel territorio della Regione.
                 Con l'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1991n. 30 è stata autorizzata sul fondo di cui sopra la concessione di mutui a favore di aziende esercenti l'attività di noleggio, con conducente di autobus, per trasporto turistico.
                 La Commissione europea ha ripetutamente affermato, nell'ambito del controllo ex art. 88 CE (già art. 93) su interventi agevolativi in favore di imprese di trasporto, che quando i beneficiari sono enti pubblici o privati che prestano servizi pubblici, locali o regionali non aperti alla concorrenza degli altri Stati mentre in base al diritto comunitario, la loro attività non incide sugli Stati mentre ai sensi dell'art. par. 1 CE (già art. 92) e pertanto non costituiscono aiuti di Stato. Ciò, si ripete, a causa della mancanza di liberalizzazione di tale tipo di trasporto.
                 Infatti,, per quanto concerne il trasporto di persone, la Comunità ha elaborato solamente norme di al (per ultimo v. regol. 18 n. 12/98 dell'11 dicembre 1997 applicabile dall'11 giugno 1999). riguardo ai servizi elencati all'art.3 del citato regolamento di cui si allega copia.
                 Sembra allo scrivente che i trasporti previsti dalla norma contenuta nella l.r. 44/79 possano configurarsi come trasporto pubblico locale regolare non rientrante tra quelli elencati nell'art.3 dell'allegato regolamento.
                 Valuterà codesto Assessorato se, invece, l'attività di noleggio per trasporto turistico (L.r. 30/91) sia compresa nei tipi di trasporto operati dalla concorrenza degli altri Stati membri.
                 In tal caso l'intervento agevolativo va configurato come "aiuto" soggetto al controllo di compatibilità da parte della Commissione europea.
   
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                 A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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