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Gruppo II                              241.00.11

OGGETTO: Consulta regionale per la prevenzione della tossicodipendenza. Conflitto d'interesse in relazione all'esame di singoli progetti. Quesito.
   
   



   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELLA SANITA'
                                                                         PALERMO
   

               1.  Con la nota emarginata codesto Assessorato ha sottoposto a quest'Ufficio il problema del conflitto di interessi in cui potrebbero incorrere i componenti della Consulta regionale per la tossicodipendenza di cui alla lettera C dell'allegato alla l.r. 21 agosto 1984, n. 64, attesa la facoltà degli enti ausiliari di appartenenza e di riferimento degli stessi di presentare progetti da esaminare da parte del predetto organo collegiale.
                 Al riguardo codesto Assessorato esclude l'applicazione dell'art. 5, c. 4, della l.r. 20 giugno 1997, n. 19, poichè non si determinerebbe un conflitto permanente di interessi, ma un conflitto temporaneo, limitato alla valutazione del progetto e ritiene che "l'inconveniente potrebbe essere ovviato al momento della valutazione del progetto stesso con l'allontanamento del soggetto interessato".
                 Nell'ultima parte della richiesta di parere si fa presente, poi, che la Consulta ha istituito due sezioni per l'esame rispettivamente dei progetti presentati dagli enti pubblici e dagli enti privati, includendo, nella prima, "anche i componenti che fanno capo, a vario titolo, agli enti ausiliari" e, nella seconda, "i componenti che fanno capo ad enti pubblici". Onde il problema del conflitto di interessi sarebbe limitato alla approvazione finale da parte del Plenum dell'Organo".
   
                 2. L'orientamento di codesto Assessorato appare condivisibile.
                 Il conflitto di interessi, di cui all'art. 5, c. 2 e 4 della l.r. 20 giugno 1997, n. 19 e succ. modif. non riguarda singoli atti dell'organo collegiale di cui fa parte un determinato soggetto, ma l'attività complessiva dell'organo; in caso contrario non si giustificherebbe l'impedimento alla nomina (co. 2) o la decadenza dalla stessa (co. 4) a seconda del momento dell'insorgenza di detto conflitto.
                 In assenza nella legge sopra citata di una disposizione ad hoc, sembra che alla fattispecie considerata sia applicabile analogicamente l'art. 176 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia di cui alla l.r. 15 marzo 1963, n. 16, il quale, per la parte che qui interessa, sancisce l'obbligo dei componenti degli organi collegiali dei comuni e dei liberi consorzi (ora province regionali) di "astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti ovvero oggetti, per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza e prestazione d'opera" (co. 1).
                 Tale norma infatti è espressione di un principio di carattere generale non circoscritto al settore degli enti territoriali epperò è applicabile anche ad altri organi collegiali (cfr. C.g.a., S.g. 16 dicembre 1961, n. 71).
                 Ai sensi del comma 3 del predetto art. 176, il diritto di partecipare alle deliberazioni "importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari".
   
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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