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Gruppo II                            /238.00.11

OGGETTO: L.R. 10/2000 art. 39. Blocco di pensionamenti anticipati.

   
   
   
                                                  Assessorato regionale dei
   beni culturali e ambientali
 e della p.i.
   P A L E R M O
   
                               e, p.c.   Direzione regionale del
   personale e dei servizi
   generali
   
   Direzione regionale dei
    servizi di quiescenza
   
    L O R O S E D I
   
   
                 1.- Con la suindicata nota di pari oggetto codesto Assessorato, dopo aver interpellato invano la Direzione regionale del personale e dei servizi generali, che secondo le ultime direttive impartite dall'Assessore alla Presidenza, non è tenuta a svolgere attività sostanzialmente consultiva, ha chiesto il parere dello scrivente in ordine all'applicazione della norma in oggetto indicata.
                 Dovendo infatti provvedere sull'istanza di collocamento in quiescenza con decorrenza 10 luglio 2000 di una dipendente portatrice di handicap, ha necessità di conoscere se dal blocco dei pensionamenti anticipati possano essere esclusi anche i portatori di handicap con connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 1 e 3 della L. 104/92.
   
                 2.- Al quesito proposto va data risposta negativa per le ipotesi in cui i portatori di handicap intendano conseguire il pensionamento anticipato a seguito di dimissioni volontarie.
                 Infatti per la generalità di tali soggetti la normativa statale non prevede, particolari modalità di collocamento a riposo anticipato in ragione della sola condizione di portatore di handicap in situazione di gravità. Di conseguenza manca la norma più favorevole da applicare anche in deroga al blocco di pensionamenti anticipati, così come disposto dall'art. 39, c. 1, l.r. 10/2000.
                 Nè ad una differente soluzione può condurre il riferimento a tali soggetti operato dal successivo comma 3 al solo fine di escludere i dipendenti portatori di handicap già cessati dal servizio a partire dal 1994 dalla percentuale di dipendenti collocabili anticipatamente in pensione.
                 Diversamente deve ritenersi che costituiscano applicazione di norme statali più favorevoli e quindi sfuggano al blocco, anche quando riguardano portatori di handicap, i pensionamenti conseguenti a cessazione dal servizio per inabilità, derivante o meno da causa di servizio, e a dispensa per infermità per impossibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse da quelle a cui è stato riconosciuto fisicamente inidoneo.
                 Il presente parere viene esteso alle Direzioni regionali in indirizzo attesa la loro competenza generale in materia di personale rispettivamente in servizio e in quiescenza.
   
       
   * * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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