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Gruppo    II                            /233/00.11

OGGETTO: Esposto delle Rappresentanze sindacali di base avverso attribuzione mansioni superiori a dipendenti Ente XXXX.

   
                                                    Assessorato regionale
   agricoltura e foreste
   P A L E R M O

   
   1.            L'esposto suindicato allegato in copia alla nota assessoriale n.418 dell'11 agosto s., pervenuta il 28 successivo, denuncia il conferimento di mansioni superiori (responsabile dell'Ufficio contenzioso del Servizio personale dell'Ente XXXX) al dipendente di cui trattasi sotto due distinti profili:
   a) quello del protrarsi a tempo indeterminato di detto incarico, conferito originariamente con ordine di servizio commissariale del 27 gennaio 1995, confermato con ordine di servizio presidenziale del 10 marzo 1999 "e mantenuto tuttora malgrado la revoca di tutti gli incarichi consimili disposta dal Consiglio di amministrazione con delibera 24 marzo 1995, n.318 (mai trasmessa a codesto Assessorato);
   b) quello della incompatibilità di detto incarico con l'azione legale (ricorso al T.A.R. per la tutela delle proprie aspettative di carriera) intrapresa dall'interessato contro l'ente poco prima del conferimento delle mansioni di responsabile dell'ufficio contenzioso.
                 A tali rilievi della RDB il Presidente dell'Ente XXXX ha controdedotto rilevando, quanto al punto sub a), di avere ereditato la "attuale problematica, relativa all'attribuzione di mansioni superiori alla qualifica formalmente rivestita", dovuta al mancato ricambio del personale cessato dal  servizio, con conseguente drastica riduzione del numero di dirigenti (da 39 ad 1) e di funzionari (da 250 a 3) e dei laureati in giurisprudenza ("solamente n. 3 ...... suddivisi tra Ufficio legale e Ufficio Contenzioso)"; situazione a cui il C. di a. ha tentato di ovviare con la riformulazione della pianta organica (delibera n.25/1999, in attesa del parere della Giunta regionale) e con un "piano di riqualificazione e di mobilità verticale del personale in servizio (delibera n.40/1999, non approvata).
                 Al rilievo sub b) l'Amministrazione interessata oppone che "non può essere negato o limitato" al dipendente di cui trattasi "il diritto di adire alle vie legali.... per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi, ciò anche se posto a capo di una struttura che di contenzioso si occupa", purchè -come nella specie sarebbe avvenuto- all'interessato non venga assegnata l'istruttoria dei propri atti giudiziari o stragiudiziari.
   
   2.            Quest'ultima considerazione -se pur condivisibile in linea di principio- riguarda un aspetto secondario della problematica in esame, attenendo alla sfera dei doveri dell'impiegato la cui eventuale violazione, sanzionata anche penalmente (cfr. art. 324 C.p.), non compete allo Scrivente indagare.
                 Passando dunque al tema principale della consultazione, costituito dai limiti posti dall'ordinamento all'esercizio di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita dal pubblico dipendente, si premette che la normativa applicabile al personale dell'Ente XXXX -in virtù del rinvio formale alle disposizioni per i dipendenti civili dello Stato, contenuto, in genere, nell'art.31 del regolamento organico e, in specie, per quanto concerne la destinazione dell'impiegato "a mansioni di altra qualifica della stessa carriera", nell'art. 11, u.c., del regolamento stesso- è quella recata dall'accordo di lavoro 16 febbraio 1999, art. 24, il  quale completa la disciplina della mansioni prevista dall'art.56, c. 2, 3 e 4 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e succ. modif., per la parte demandata alla contrattazione, stabilendo testualmente:
   O M I S S I S

"2.          Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente superiori" le mansioni svolte dal dipendente all'interno della stessa area di profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell'allegato A del presente contratto. Le posizioni economiche "super" non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresì, considerate "mansioni superiori", per i dipendenti che rivestono l'ultima posizione economica dell'area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore.
   3.            Il conferimento della mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
   a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art.15;
   b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
   4.            Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di    cui all'art. 8 comma 1. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
   5.            Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
   6.            Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell'art.56 del D. Lgs. n.29/1993."
                 Dal comma 2 dell'articolo sopra riportato risulta chiaramente che il primo requisito per il legittimo esercizio delle mansioni superiori è la immediata superiorità rispetto a quelle proprie della posizione rivestita dal dipendente, la quale ipotesi ricorre: a) all'interno della stessa area, se le mansioni svolte corrispondono ad un "profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato"; b) al di fuori dell'area di appartenenza, se si tratta di "mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore" purchè però il dipendente rivesta "l'ultima posizione economica dell'area di appartenenza".
                 Ma, nel caso di specie, si vera sunt exposita nella lettera della RDB (pag. 2) non ricorre nè l'una nè l'altra ipotesi: non la prima, perchè le mansioni (direttive) di cui trattasi rientrano nell'area C, comprendente i livelli dal VII al IX (cfr. art.13, c. 1 del citato accordo di lavoro), mentre l'interessato appartiene all'area B (livelli dal IV al VI); non la seconda poichè il livello in cui è inquadrato il suddetto impiegato (V) non è l'ultimo dell'area di appartenenza. Sussiste pertanto nell'assegnazione delle mansioni di cui trattasi, a prescindere dalla abnorme durata della stessa, il vizio di nullità sancito dall'art.56, c. 5, del d.lgs. n.29 del 1993, come modificato, in ultimo, con l'art. 15 del d. l.vo 29 ottobre    1998, n.387, dalla cui entrata in vigore la giurisprudenza più recente (C. di S., Ad. plen. 28 gennaio 2000, n.10) fa decorrere il diritto del dipendente pubblico che ne abbia svolto le funzioni al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore; diritto non pregiudicato dalla nullità dell'assegnazione (art.56, c. 5, cit.), con rivalsa nei riguardi del dirigente (nella specie dell'amministratore) che abbia agito con dolo o, come non sembra potersi escludere nel caso in esame, con colpa grave (solo in questo senso sarebbe valida l'eccezione di mancanza di danno erariale sollevata nelle deduzioni del Presidente dell'Ente XXXX).
                 In conclusione l'Ufficio ritiene che sussistano gli estremi per un intervento sostitutivo di codesto Assessorato, ex art.14 dello statuto dell'Ente XXXX approvato con D.P. Reg. 21 gennaio 1966, n.108/A, per la rimozione dei provvedimenti di assegnazione delle predette mansioni adottati contra legem.
                 Alla indisponibilità di personale idoneo alla reggenza dell'Ufficio contenzioso si ritiene possa sopperirsi con l'attribuzione di un incarico ad interim all'attuale dipendente preposto all'Ufficio legale.
   * * *

             Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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