Gruppo    IV                          /231.00.11

OGGETTO: I.A.C.P. di CCCC. Recupero 18 alloggi popolari in RRRR. Prezzo chiuso. Quesito.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Lavori Pubblici
                                                           P A L E R M O
   
                 1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'applicabilità del sistema del prezzo chiuso per i lavori in oggetto indicati - per i quali è previsto come tempo di ultimazione 360 giorni naturali e consecutivi - aggiudicati dall'I.A.C.P. di CCCC a mezzo di pubblico incanto il 28/9/1998 e consegnati il 25/10/1999.
                 Nella nota n. 1339 del 17/2/2000, allegata a quella cui si risponde, l'Istituto precisa che le opere in questione, finanziate con fondi dello Stato, "sono state aggiudicate con le procedure di cui alla l. 109/94 e successive, e la esecuzione stessa è regolata non dalla l.r. 10/93, bensì dalla l. 109/94".
   
                 2. Per il suo carattere pregiudiziale occorre prendere le mosse dalla superiore "precisazione" dell'Istituto, che, tuttavia, non trova riscontro nelle disposizioni del bando di gara e nel contratto stipulato con la ditta vincitrice.
                 Invero il bando per molti aspetti (subappalto, capacità economico finanziaria e tecnica delle imprese partecipanti, dichiarazioni di ritiro delle offerte, cauzione, piano di sicurezza del cantiere, pubblicazione del bando ecc.) fa rinvio alla disciplina regionale (cf. p. 11, lett. b-2; p. 11 lett. l; p. 8 delle avvertenze; p. 10 lett. c delle avvertenze; p. 11 e 18 delle avvertenze).
                 Ancor più categorico è il contratto rep. 17514 del 12 ottobre 1999, il cui art. 9 testualmente dispone: "Il presente contratto è regolato dalle LL.RR. NN. 21/85 e 10/93...".
                 Giova comunque ricordare che per i lavori di che trattasi non può che applicarsi la normativa regionale sui lavori pubblici ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 21 del 1985 che, appunto, disciplina l'esecuzione delle opere di competenza, fra gli altri, degli enti pubblici dipendenti e/o comunque vigilati dall'Amministrazione regionale - nel cui ambito si colloca l'Istituto in questione - qualunque sia la fonte dei finanziamenti.
                 Da quanto precede emerge pertanto di tutta evidenza che l'istanza della ditta assuntrice dei lavori in oggetto, tendente ad ottenere il riconoscimento del prezzo chiuso, va riguardata alla luce delle norme regionali che disciplinano l'istituto de quo.
   
                 3. L'art. 56 della L.R. n. 10 del 1993, dopo aver escluso (I comma) la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, prevede in via eccezionale il ricorso al succedaneo sistema c.d. del prezzo chiuso, in relazione alle particolarità della natura e della durata del contratto (II comma). Lo stesso secondo comma dell'art. 56 prevede poi che il ricorso al sistema del prezzo chiuso non è "comunque" consentito quando la durata del contratto pattuita sia inferiore o pari a ventiquattro mesi.
                 L'art. 57, quarto comma, prevede che, anche se inizialmente non stabilito, il sistema del prezzo chiuso trovi automaticamente applicazione quando tra il termine di ricezione delle offerte e quello di consegna (anche parziale) dei lavori sia decorso più di un anno. Il succitato quarto comma dell'art. 57 non distingue , ai fini della sua applicazione, tra appalti di durata inferiore o pari a ventiquattro mesi (come invece disposto dal II comma del precedente art. 56) e contratti di durata superiore. E ciò appare coerente alla ratio del IV comma dell'art. 57, finalizzato ad evitare che ritardi nella consegna dei lavori riferibili alla P.A. possano incidere negativamente sulla stessa esecuzione delle opere, cui l'aggiudicatario potrebbe senz'altro sottrarsi invocando l'applicazione dell'art. 10 D.P.R. 1063/1962, così rimanendone pregiudicato l'interesse primario dell'Amministrazione.
                 Peraltro, l'applicabilità del prezzo chiuso nelle ipotesi di ritardo della consegna dei lavori, anche a prescindere dalla durata contrattuale, trova ad avviso dello Scrivente inequivoca conferma nelle previsioni di cui al VII comma dello stesso art.57. Tale disposizione, con esclusivo riguardo "alle finalità di cui al presente articolo" (e, dunque, senza alcun riferimento al precedente art. 56, che prevede per l'applicazione del sistema il limite della durata contrattuale), impone inderogabilmente agli enti appaltanti di "predisporre, indipendentemente dal valore, dall'oggetto e dalla durata del contratto" apposito programma dei lavori (pure richiamato dal precedente comma V); e siffatta previsione, che espressamente esclude ogni riferimento alla durata contrattuale, non avrebbe ovviamente alcun senso se si ritenesse inapplicabile il IV comma ai contratti di durata fino a due anni, dato che la predisposizione di un programma dei lavori si risolverebbe in tale ipotesi in un adempimento totalmente inutile ed in un aggravio assolutamente ingiustificato per l'ente appaltante, cui sarebbe comunque precluso di far ricorso al sistema del prezzo chiuso. (cf., in termini, Parere Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo n. 27403 del 4 novembre 1997; parere dello Scrivente 23 dicembre 1998, n. 24176; Salamone Vincenzo, Il sistema del prezzo chiuso nei contratti di appalto di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi nella Regione siciliana, in Riv. Trim. App. 1994, p. 282).
                 Una corretta interpretazione del contesto normativo impone allora di ritenere applicabile nella fattispecie di che trattasi il sistema del prezzo chiuso, essendosi verificati quei ritardi cui la legge regionale collega automaticamente l'applicazione del sistema.
                 Giova osservare, infatti, che in relazione al contenuto del predetto comma 4, il ritardo dà luogo all'applicazione del prezzo chiuso al semplice verificarsi dell'evento temporale, come dato oggettivo; circostanza quest'ultima che esime dall'individuare le ragioni che lo hanno determinato.
                 In detta ipotesi, infatti, il sistema del prezzo chiuso non ha più natura convenzionale ed assolve alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, per una presunzione assoluta di parziale compromissione derivante dal ritardo prolungato oltre un anno dalla consegna dei lavori e che prescinde dalla prova del verificarsi di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera.

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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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