Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo    VIII                        /228.11.00

OGGETTO: Art. 39 L.r. 145/80 - Rimborso spese legali sostenute da commissario straordinario di consorzio A.S.I.

   
   
   
                                                             Direzione personale e
                                                             servizi generali
                                                             Gruppo VIII - Contabilità
                                                             (rif. fgl. 11.08.00 n.11150-
                                                             fgl. 20.09.00 n. 12167)
                                                             Viale Regione Siciliana 2226
   P A L E R M O

   
                 1. Con il foglio in riferimento codesta Direzione ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio circa la possibilità di rimborsare le spese legali, ai sensi dell'art. 39 della L.r. 145/80, sostenute da un dirigente superiore dell'Amministrazione regionale sottoposto a due distinti procedimenti penali intentati nei suoi confronti quale Commissario straordinario prima del Consorzio ASI di CCCC e poi di quello di GGGG e conclusisi, rispettivamente, con sentenza della Pretura circondariale di CCCC "perchè il fatto non sussiste" e con sentenza della Pretura circondariale di GGGG "per non avere commesso il fatto".
                 Codesta Direzione precisa di non avere accolto le istanze di rimborso avanzate dall'interessato in quanto ha ritenuto che l'incarico di commissario straordinario presso un consorzio ASI non può considerarsi regionale in servizio - prevista dal 1° comma dell'art. 17 della L.r. 4 gennaio 1984, n. 1, - per la nomina a quell'incarico sarebbe solo un requisito di professionalità richiesto alla persona da incaricare. L'attività svolta da quest'ultima, poi, sarebbe da considerare attività propria del Consorzio e su di esso graverebbero i relativi oneri non direttamente imputabili alla Regione siciliana.
                 Successivamente è pervenuta a codesta Amministrazione la richiesta di riesame delle istanze di rimborso sulla base delle seguenti considerazioni:
   - l'incarico in questione rientra fra gli interventi sostitutivi disciplinati dall'art. 17 della L.r. 1/84. Tale norma prescrive il possesso della qualifica di dirigente in servizio dell'Amministrazione regionale per ricoprire la carica di Commissario straordinario, sentita preventivamente la Giunta;
   - la specificità dell'incarico rientra proprio tra i compiti del dirigente regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 della L.r. 1/84, 13 della L.r. 7/71 e 9 della L.r. 41/85.
   - il fatto che il decreto di nomina stabilisce l'imputazione delle relative spese per l'espletamento dell'incarico sul bilancio consortile è irrilevante poichè la stessa Regione eroga ai Consorzi il contributo per le spese complessive di gestione.
                 Un'attenta disamina delle argomentazioni svolte dall'istante, in rapporto al dettato legislativo invocato ed alla prima determinazione assunta dall'Amministrazione ha indotto quest'ultima a rappresentare a questo Ufficio le perplessità scaturite dal riesame della fattispecie e a chiederne il parere.
   
       
                 2. Con riferimento alla problematica prospettata è opportuno ricordare che il principio di assicurare ai dipendenti della Regione siciliana il patrocinio legale è espressamente sancita dall'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145, il quale testualmente recita:
                 "Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da ogni responsabilità".
                 Sulla questione si ritiene utile riportare parte di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato reso in data 27 ottobre 1997, secondo cui fra i compiti d'ufficio andrebbero ricomprese tutte quelle funzioni che il dipendente sia tenuto a svolgere nell'interesse dell'Amministrazione d'appartenenza e il cui espletamento possa farsi rientrare nel mansionario e, comunque, non sia liberamente rinunciabile dal soggetto incaricato.
                 Secondo l'orientamento espresso dall'Avvocatura, i vari casi che in linea di diritto possono farsi rientrare nella previsione legislativa citata non possono essere individuati in astratto, ma rapportati alle concrete fattispecie facendo ricorso a criteri e riscontri - quali la diretta responsabilità della Regione; il perseguimento di interessi diretti (come normativamente fissati) della Regione; il perseguimento di diretti compiti di vigilanza e intervento ecc. - esemplificatamente indicati dall'Avvocatura, la quale chiarisce, poi, che, negli altri casi, il dipendente regionale avrà comunque diritto al rimborso delle spese di difesa da parte dell'Amministrazione o Ente terzo tutte le volte che la normativa (di legge o di contratto) applicabile a tale Amministrazione od Ente preveda tale beneficio a favore dei propri dipendenti.
                 Il primo punto da esaminare nella fattispecie in questione, riguarda il requisito per la nomina a commissario straordinario di un consorzio ASI, che può essere scelto dall'Assessore regionale per l'industria solo fra i dirigenti in servizio dell'Amministrazione regionale, così come espressamente previsto dall'art. 17 della l.r. 4 gennaio 1984.
                 La ratio di tale scelta del legislatore regionale discende dalla circostanza che la L.r. 23 marzo 1971, n. 7 all'art. 13, concernente "Attribuzioni del dirigente", dispone che il dirigente esercita, fra l'altro, "funzioni... di ispezione" e "adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalle leggi". Inoltre la successiva L.r. 29 ottobre 1985, n. 41 conferma il suindicato orientamento all'art. 9, concernente il mansionario dei dirigenti superiori, laddove precisa che questi svolgono "ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti" e rappresentano "l'Amministrazione presso gli enti sottoposti alla vigilanza della medesima".
                 L'espletamento dell'incarico -assegnato in virtù del rapporto fiduciario tra Amministrazione regionale e un suo dipendente- sembrerebbe, pertanto, obbligatorio per le suindicate qualifiche in quanto rientrante nel mansionario o, comunque, non liberamente rinunciabile se non in presenza di una valida e documentata ragione.
                 Ciò posto occorre evidenziare che, oltre alla irrinunciabilità dell'incarico, ricorrono anche gli altri requisiti, indicati nel suindicato parere dell'Avvocatura, del perseguimento di interessi diretti della Regione normativamente fissati (art. 1 L.r. n. 1/84) e di diretti compiti di vigilanza ed intervento (art. 2 della stessa legge).
                 L'ulteriore presupposto, che innegabilmente sussiste nel caso in esame, concerne l'esonero di responsabilità dell'interessato da tutte le imputazioni, sancito da entrambe le sentenze, definitive, con le formule assolutorie piene di cui all' art. 530 c.p.p.- "per non avere commesso il fatto" (la Pretura di Gela) e "perchè il fatto non sussiste" (la Pretura di Catania). Pertanto la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 39 della L.r. n. 145/1980.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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