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Gruppo    IV                          /225.00.11

OGGETTO: L.R. 10/93 - Art.57, commi 4 e 5. Prezzo chiuso. Quesiti.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           lavori pubblici
                                                           Ispettorato Tecnico
                                                           PALERMO
   
   
   1.            Con la nota che si riscontra viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'interpretazione dei commi 4 e 5 dell'art.57 della l.r. 10/93, concernenti l'applicazione del sistema del prezzo chiuso nel caso di ritardo nella consegna dei lavori di oltre un anno dalla data dell'offerta. In particolare la richiesta è incentrata sulle modalità di determinazione delle percentuali di aumento sui corrispettivi, cioè sul modo di tenere conto del tempo trascorso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna dei lavori, con riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.
                 Nella nota cui si risponde vengono sottoposte al riguardo all'attenzione dello scrivente tre diversi sistemi di determinazione delle percentuali di aumento e ciascuno di essi esplicitato con esempi da cui si ricava agevolmente l'incidenza dei costi per l'Amministrazione nell'applicazione di uno o dell'altro sistema prescelto.
   
   2.            Il comma 4 dell'art.57 della l.r. n.10 del 1993, che discipina una particolare ipotesi di applicazione del sistema del prezzo chiuso, quella che si verifica nel caso di ritardo di oltre un anno nella consegna dei lavori rispetto alla data fissata come termine di ricezione delle offerte, deroga alla regola della facoltatività della scelta del prezzo chiuso stabilita nel precedente articolo 56. Invero la particolare ipotesi di prezzo chiuso, disciplinata dall'art.57, co.4, trova applicazione "anche se inizialmente non stabilito".
                 In detta ipotesi il sistema del prezzo chiuso non ha più natura convenzionale ed assolve alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, per una presunzione assoluta di parziale compromissione derivante dal ritardo prolungato oltre un anno della consegna dei lavori e che prescinde dalla prova del verificarsi di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera.
                 Il successivo comma 5 dell'art.57, innova il sistema di decorrenza degli incrementi percentuali rispetto alla previsione del comma 1, dal momento che è stato previsto che la decorrenza non è più ancorata al momento della consegna dei lavori ma obbliga a tenere conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.
                 Ed invero l'applicazione automatica del prezzo chiuso è limitata dalla succitata disposizione al solo periodo ricompreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna dei lavori, senza tener conto del successivo lasso di tempo di esecuzione dei lavori. Se, ad esempio, la data fissata per l'offerta è l'1.6.1995 e la data di consegna dei lavori l'1.7.1996 (esempio n.1 di cui alla nota cui si risponde) il prezzo chiuso trova applicazione  per il periodo tra l'1.6.1996 e l'1.7.1996. Nell'esempio n.2 di cui alla richiesta di parere (data fissata per l'offerta: 1.6.1995; data consegna lavori: 1.10.1997; durata dei lavori: 20 mesi) il periodo di applicazione del prezzo chiuso è quello dall'1.6.1996 all'1.10.1997. Nell'esempio n.3 della nota in riferimento (data fissata per l'offerta: 1.6.1995; data consegna lavori: 1.7.1998; durata dei lavori: 20 mesi) trova applicazione il prezzo chiuso limitatamente al periodo che va dall'1.6.1996 all'1.2.1998. In quest'ultimo esempio invero il riferimento temporale non è più a quello della consegna dei lavori (1.7.1998) ma a quello necessariamente antecedente (1.2.1998) corrispondente a quello della durata dei lavori (mesi 20), atteso che l'art.57, co.5, ultimo periodo, prescrive che il periodo di applicazione del prezzo chiuso non può eccedere quello della durata dei lavori ("fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma").
                 Altre interpretazioni diverse da quella suesposta (pure adombrante nella nota che si riscontra) si appalesano in contrasto con il disposto di legge che costituendo norma che deroga al principio della immodificabilità del corrispettivo non può che essere di stretta interpretazione.
                 Giova all'uopo ricordare - e ciò vale anche per quanto riguarda quel che si dirà a proposito della problematica concernente le percentuali di aumento - che il sistema del prezzo chiuso, sebbene sia noto come metodo alternativo alla revisione prezzi, non è concettualmente inquadrabile nell'ambito dell'istituto revisionale, configurandosi come istituto autonomo rispetto a quello della revisione prezzi, da cui pertanto non può mutuare criteri e parametri. Si tratta in particolare di un sistema teso principalmente a contemperare, da un lato, l'esigenza di garantire la stabilità dei bilanci mediante l'introduzione di impegni finanziari ben definiti, e dall'altro la peculiare finalità degli appalti di opere pubbliche e cioè il perseguimento di interessi pubblici mediante la realizzazione di opere pubbliche (cfr. Salamone Il sistema del prezzo chiuso nei contratti di appalto di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi della Regione Siciliana in Riv. Trim App. 1994, p.277).
   
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Per quanto riguarda le percentuali di aumento, il succitato 5 comma nulla dispone, implicitamente rinviando al comma 1. Quest'ultimo prevede l'aumento del prezzo contrattuale nella misura fissa del 5% a scalare, calcolato, cioè, sul valore netto dei lavori da eseguire secondo programma nel corso del primo anno (quest'ultimo riferimento è ovviamente per l'ipotesi che ci occupa, cioè, quella disciplinata dai commi 4 e 5 dell'art.57, perchè, nel regime ordinario del prezzo chiuso, il primo anno dei lavori non è soggetto ad aumenti) e per gli anni successivi sul valore residuo all'inizio di ciascuno di essi.
                 Palesemente illegittimo è pertanto il criterio di calcolo delle percentuali predette di cui alla nota che si riscontra (raddoppio della percentuale iniziale del 5% per gli anni successivi al primo, e cioè, 10% per il secondo anno, 15% per il terzo anno, ecc.).
                 Al riguardo giova ricordare che il parere dello scrivente n.24176 del 23.12.1998, che è pure richiamato nella nota cui si risponde, aveva puntualmente chiarito il metodo di computo dell'incremento del 5% (cfr. pagg.3, 4 e 5 del citato parere) richiamando pure la giurisprudenza della Corte dei Conti e della magistratura amministrativa.
                 Non può non rilevarsi da ultimo come già lo stesso limite del 5%, nell'attuale momento di moderata inflazione, finisce per squilibrare il rapporto sinallagmatico a danno della pubblica amministrazione appaltante.
                 Bene ha fatto, pertanto, il legislatore statale (art.26, co.4, della l.109 del 1994) ad ancorare l'aumento al dato oggettivo della differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato, costituendo l'incondizionata attribuzione del 5% una pura e semplice elargizione tutte le volte che essa risulti superiore alla percentuale fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi del citato art.26.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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