Repubblica Italiana
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Gruppo     IV                      /224.00.11

OGGETTO: I.A.C.P. di XXXX - Funzionari area tecnica - L. 488/1999, a rt. 20, co. 3 e ll.rr. 21/88 e 39/97 sulla validità delle graduatorie dei concorsi pubblici.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEI LAVORI PUBBLICI
                                                           Gruppo XI
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione chiede di conoscere l'avviso dello Scrivente su una questione sollevata, con nota n. 6121 del 14 luglio 2000, dall'Istituto Autonomo Case Popolari di XXXX circa l'applicabilità della normativa statale ovvero della normativa regionale al fine di verificare la possibilità di proroga della graduatoria, relativa al concorso pubblico per titoli per la copertura di n. 1 posto d'impiegato di 1Õ qualifica dirigenziale -Area tecnica, approvata dal predetto I.A.C.P. in data 31/7/96.
                 L'utilizzazione della graduatoria de qua è stata sollecitata, più precisamente, dall'Ing. A.V. il quale, essendosi collocato al secondo posto di detta graduatoria, ha intimato all'I.A.C.P. di nominarlo e collocarlo impiegato di 1Õ qualifica dirigenziale -Area Tecnica, al posto dell'Arch. Z., vincitore del concorso, a seguito del trasferimento di quest'ultimo presso l'Amministrazione provinciale di YYYY a dedorrere dal 15/9/2000.
                 La normativa invocata, a tal fine, dall'Ing. V., è quella contenuta al comma 3 dell'art. 20 della Legge 23/12/99, n. 488 (Legge finanziaria statale anno 2000) che proroga fino al 31/12/2000 le graduatorie valide al 31/12/98.
                 In relazione a ciò l'I.A.C.P. di XXXX rileva la discordanza tra "la richiamata normativa statale e quella regionale (l.r. n. 21 del 9/8/88, aggiornata con la l.r. n. 39/97, che fissa in mesi 36 la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici)", con la conseguenza che, qualora la fattispecie in esame debba ritenersi disciplinata da quest'ultima, la suddetta graduatoria risulterebbe scaduta il 31/7/99, viceversa "riconoscendo validità alla normativa statale, come sopra richiamata, la stessa risulterebbe valida fino al prossimo 31 dicembre".
   
                 2. Sulla questione si osserva innanzitutto che le disposizioni regionali ritenute -sia dall'Istituto Autonomo Case Popolari che da Codesta Amministrazione- in contrasto con la normativa statale invocata dall'Ing. V., non sembrano all'uopo pertinenti poichè non contengono alcuna norma che disciplini la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici.
                 Invero la l.r. 9/8/88, n. 21, reca "Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativa all'accelerazione delle procedure dei concorsi per l'assunzione del personale".
                 Nell'ambito di applicazione di quest'ultima ricadono, ai sensi dell'art. 1, "l'Amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, gli enti locali e/o istituzionali, nonchè gli enti e le aziende da questi dipendenti e/à comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza". Tra le disposizioni della l.r. 21/88 soltanto l'art. 9 concerne validità e utilizzazione di graduatorie, ma esclusivamente per quanto riguarda i concorsi espletati dagli enti locali, infatti la disposizione in esso contenuta va a sostituire il terzo comma dell'art. 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, che prevedeva già il termine di ventiquattro mesi per l'utilizzazione delle graduatorie.
                 Tale termine è stato successivamente elevato a trentasei mesi dall'art. 8 della l.r. 30 aprile 1991, n. 12 e, per effetto dell'art. 15 della l.r. 12 novembre 1996, n. 41, lo stesso è stato elevato di ulteriori dodici mesi (per un totale quindi di quarantotto mesi dall'approvazione della graduatoria medesima).
                 Il richiamo della suddetta disposizione non appare tuttavia pertinente riguardo alla fattispecie in esame in quanto riguarda esclusivamente la disciplina dei concorsi indetti ed espletati dagli Enti locali dell'Isola.
                 Nè, ancor meno, rileva la richiamata l.r. 16 ottobre 1997, n. 39, che all'art. 6 fa riferimento al personale assunto ai sensi della l.r. 21/88, in un quadro di "interventi a sostegno delle autonomie locali" (v. titolo I).
                 L'unica normativa attualmente in vigore che detta disposizioni al riguardo è la sopracitata l.r. n. 11/91, che per effetto delle abrogazioni disposte dalla contestuale l.r. 12/91 consta del solo art. 7 (successivamente sostituito dall'art. 1 della l.r. 6/95), che costituisce norma transitoria poichè attribuisce efficacia per la durata di 36 mesi solo alle graduatorie di quei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 dagli enti.
                 La graduatoria de qua non può ricomprendersi neanche nella originaria disciplina sulla "validità delle graduatorie", di cui all'art. 23 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, poichè quest'ultima (fissata in ventiquattro mesi dalla relativa pubblicazione) riguarda esclusivamente le graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione regionale.
                 Non essendo, dunque, rinvenibile alcuna disposizione dettata dal legislatore regionale al fine di disciplinare specificamente la validità e la conseguente possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi espletati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, deve ritenersi applicabile la normativa contenuta nelle leggi statali.
                 In primo luogo rileva, quindi, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"), che all'art. 15, comma 7, dispone: "Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili......".
                 In secondo luogo viene in rilievo la menzionata L. 23 dicembre 1999, n. 488, il cui art. 20, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2000 l'efficacia delle graduatorie valide al 31 dicembre 1998.
                 Tuttavia, anche a voler ritenere applicabile la sopracitata disposizione alle graduatorie dei concorsi espletati dagli II.AA.CC.PP. siciliani (in assenza, come già detto, di una disciplina all'uopo dettata dal legislatore regionale), nella fattispecie in esame la validità della graduatoria non può permanere fino al 31 dicembre 2000 per mancanza del presupposto di applicabilità del comma 3 dell'art. 20 della L. 400/99, ovvero la validità della graduatoria medesima al 31 dicembre 1998.
                 La stessa, infatti, ai sensi del sopracitato art. 15, comma 7 del D.P.R. 487/94 (che fissa il termine di efficacia dei diciotto mesi) risultava in vigore solo fino al 31 gennaio 1998.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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