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Gruppo     IV                      /223.00.11

OGGETTO: L.R. 21/85 - Art. 5 - Uffici Tecnici - Amministrazione forestale - Progetti per opere di manutenzione o di antincendio - Oneri di progettazione - Quesito.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELL'AGRICOLTURA E
                                                           DELLE FORESTE
                                                           Direzione Foreste
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di inserire somme per oneri di progettazione ex art. 5, comma 11, della L.r. 21/85 a favore degli Uffici Tecnici dell'Amministrazione forestale relativamente ad opere di manutenzione o di antincendio, per le quali si prescinde, ai sensi dell'art. 149, L.R. 25/93, dal progetto esecutivo, così come viene definito dall'art. 5 bis L.R. 21/85.
                 Ritiene in proposito codesta Amministrazione che "in ragione delle caratteristiche assunte da tali tipologie di progetti che rivestono una configurazione di grande rilevanza anche sotto lo specifico profilo progettuale, appare opportuno l'inserimento nell'ambito degli stessi delle somme per gli oneri di progettazione".
   
                 2. L'art. 5 della l. r. 21/85, come modificato dall'art. 22 della l. r. 10/93, al comma 11 dispone che: "Per i progetti esecutivi redatti dall'Ufficio tecnico dell'ente che realizza l'opera fra le spese generali della stessa è compresa una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa: a) 1 per cento sino ad un miliardo; b) O,70 per cento oltre un miliardo e sino a cinque miliardi; c) 0,50 per cento oltre i cinque miliardi".
                 L'art. 5 bis della stessa legge 21, inserito dall'art. 20 della l. r. 10/93, nel disporre che l'attività di progettazione si articola su tre livelli -preliminare, di massima ed esecutiva- precisa che "la progettazione esecutiva, redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti elaborati: ..." nonchè "in ogni caso... gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche e integrazioni" (commi 3 e 4).
                 Da una lettura congiunta delle due norme risulta in modo inequivoco che le somme previste dal citato art. 5, comma 11, sono destinate a remunerare l'attività posta in essere dagli Uffici tecnici ai fini della redazione di progetti esecutivi conformi, nei loro contenuti, al disposto del citato art. 5 bis della l.r. 21/85.
                 La presenza di un progetto esecutivo redatto ai sensi della l. r. 21/85 -e quindi completo di tutti gli elaborati da questa richiesti- va pertanto ritenuta presupposto necessario aifini della corresponsione, ai componenti dell'Ufficio tecnico che ha curato la progettazione, delle somme di cui all'art. 5, comma 11, della l.r. 21/85.
                 Giova ricordare inoltre che l'art. 5, comma 11, della L.R. 21/85 (e successive modifiche) è una norma che fa eccezione al principio generale della omnicomprensività dello stipendio e come tale opera solo nel caso ivi previsto di redazione di progetti esecutivi da parte dell'Ufficio tecnico.
                 Tale assunto è peraltro ribadito nei decreti dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici 6 luglio 1996, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 10 marzo 1998 e dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali 26 aprile 1999 (recanti i criteri di ripartizione del compenso spettante ai rispettivi uffici tecnici per la redazione dei progetti di cui all'art. 22 della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10), nei quali si precisa che il compenso si riferisce esclusivamente all'attività di progettazione esecutiva.
                 Analoga previsione è contenuta nel regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni, destinate a restribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione, approvato con decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 aprile 1998, n. 320 il cui art. 1, così, appunto dispone: "Il fondo di cui al comma 1 bis dell'art. 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene alla sola progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati....".
                 Dalle superiori considerazioni si desume che nella fattispecie in esame poichè non è identificabile un'attività di progettazione esecutiva, difetta la condizione prevista dalla norma (art. 5, comma 11) per la corresponsione del compenso ai componenti degli uffici tecnici e quindi per la previsione dei relativi oneri nei progetti de quibus.
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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